Legge regionale 19 agosto 1984, n. 47 - Testo storico

Legge regionale n. 47 del 19 08 1984

Bollettino ufficiale 5 10 1984 n. 14

Finanziamenti regionali per la copertura di maggiori oneri nel settore dell’edilizia residenziale pubblica agevolata - convenzionata.

Art. 1

(Istituzione del fondo)

Ad integrazione dei finanziamenti attribuiti alla Regione Autonoma Valle d’Aosta ai sensi della vigente legislazione nazionale nel settore dell’edilizia residenziale pubblica convenzionata - agevolata, č istituito un fondo regionale destinato alla copertura delle quote di ammortamento dei mutui a carico dello Stato, eccedenti le disponibilitą assegnate alla Regione. Il finanziamento č finalizzato a fronteggiare i maggiori oneri derivanti sia dall’aumento del costo del denaro nel periodo intercorrente tra la localizzazione degli interventi e l’entrata in ammortamento dei mutui che dalla maggiore onerositą delle rate iniziali dei mutui indicizzati.

Art. 2

(Dotazione di fondo)

La dotazione del fondo di cui all’articolo 1 ha durata ventennale ed č stabilito in L. 350.000.000 annui a decorrere dall’esercizio 1984.

Art. 3

(Finanziamento)

L’onere di cui all’articolo precedente graverą sul capitolo di nuova istituzione n. 25800 del bilancio di previsione per l’esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Alla copertura dell’onere di cui all’articolo precedente si provvede:

- per l’anno 1984 mediante prelievo di 350.000.000 dello stanziamento iscritto al cap . 50050 " fondo globale per il finanziamento spese di investimento " (allegato n. 8, settore 1, assetto territoriale e tutela dell’ambiente del bilancio di previsione della Regione per l’anno in corso);

- per gli anni 1985- 1986 mediante utilizzo per L. 700.000.000 delle risorse disponibili iscritte in programma 2.2.1.0.2. - interventi per l’edilizia abitativa del bilancio pluriennale 1984 - 1986;

- per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 4

(Variazione di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

:

- Variazione in diminuzione - Cap. 50050

" Fondo globale per l’adempimento di funzioni normali, spese di investimento " L .

350.000.000.

- Variazione in aumento: settore primo " Assetto del territorio e tutela dell’ambiente ", programma 02, interventi per l’edilizia abitativa, Cap. 25800 (di nuova istituzione) " Fondo regionale da destinarsi a maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei programmi di edilizia convenzionata - agevolata ". Limite di impegno L. 350.000.000.

Art. 5

(Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.