Legge regionale 10 giugno 1983, n. 47 - Testo storico

Legge regionale n. 47 del 10 06 1983

Bollettino ufficiale 4 7 1983 n. 16

Contributi alle Comunità montane nelle spese ordinarie di gestione. Adeguamento stanziamento LR 5 aprile 1973, n. 13.

Art. 1

I fondi per le spese di gestione delle Comunità Montane previsti in lire 50.000.000 dall’articolo 23 della LR 5 aprile 1973, n. 13, sono elevati, dal corrente anno, a lire 288.000.000.

Art. 2

La Giunta regionale provvederà all’adozione di provvedimenti deliberativi per l’esecuzione della presente legge.

Art. 3

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge ammontante a lire 288.000.000 graverà sul capitolo 22710 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1983 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Alla copertura del maggior onere di annue lire 238.000.000 si provvede per l’anno 1983:

- mediante prelievo della somma di Lire 200.000.000 dal capitolo 50000: " fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " (allegato n. 8 - Interventi a carattere generale);

- nonché della somma di lire 38.000.000 dal capitolo 50150 " fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo " sullo stanziamento relativo al collegamento stradale Aosta - Courmayeur (allegato n. 8 - settore I - assetto del territorio e tutela dell’ambiente) del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983;

- per gli anni 1984- 1985 mediante utilizzo per lire 476.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma " 2.1.1. finanza locale " del bilancio pluriennale 1983- 1985.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 200.000.000

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo L. 38.000.000

Totale in diminuzione L. 238.000.000

Variazione in aumento

Cap. 22710 " Contributi per l’istituzione e la gestione delle Comunità Montane previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 - LR 5 aprile 1973, n. 13. L. 238.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.