Legge regionale 4 agosto 1981, n. 47 - Testo storico

Legge regionale n. 47 del 04 08 1981

Bollettino ufficiale 18 9 1981 n. 13

Sostituzione del primo e secondo comma dell’articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1980, n. 33, concernente l’organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario.

Art. 1

Il primo e secondo comma dell’articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1980, n. 33 recante: "Organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario nel territorio della Regione", sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi commi:

"L’organico provvisorio del personale degli istituendi centri di emergenza di base e della centrale operativa č indicato nelle allegate tabelle B) e C).

In sede di prima applicazione della presente legge il 50 percento dei posti di autista di cui all’allegata tabella B) č riservato agli autisti, addetti alla conduzione delle autoambulanze, presso servizi di trasporto infermi, organizzati da comuni o comunitą montane, i quali abbiano, alla data del primo gennaio 1981, rapporto di lavoro oppure convenzione o contratto d’appalto con i predetti enti.

Alla copertura della restante disponibilitą di posti d’autista si provvede mediante concorso pubblico.

Per l’ammissione ai concorsi riservati e pubblici di assunzione č richiesto il possesso della patente di guida di categoria B oppure di categorie superiori".

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.