Legge regionale 5 novembre 1980, n. 47 - Testo storico

Legge regionale n. 47 del 05 11 1980

Bollettino ufficiale 27 11 1980 n. 11

Attuazione dell’ultimo comma dell’articolo 31 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono istituiti i ruoli regionali del personale direttivo e del personale educativo del convitto regionale " Federico Chabod " di Aosta.

La consistenza organica dei suddetti ruoli è fissata in un posto di rettore, un posto di vicerettore e quindici posti di istitutore in conformità del decreto del ministro della pubblica istruzione in data 30 marzo 1978. Le successive variazioni saranno disposte in attuazione dei criteri previsti dalle leggi dello Stato e da leggi integrative della Regione, con decreto dell’assessore regionale alla pubblica istruzione, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 2

Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo 1 si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, il trattamento assistenziale e previdenziale, le norme vigenti per il corrispondente personale dei convitti nazionali, salvo quanto stabilito nel DPR 31 ottobre 1975, n. 861, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 31 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e con le integrazioni contenute nella presente legge.

Il personale direttivo ed educativo del convitto regionale " Federico Chabod " partecipa alle elezioni degli organi collegiali scolastici in conformità a quanto previsto per il corrispondente personale statale dei convitti nazionali.

Le competenze relative al personale direttivo ed educativo del convitto regionale " Federico Chabod " di Aosta sono esercitate dal Sovraintendente agli studi per la Valle d’Aosta.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all’articolo 8 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Art. 3

Il personale direttivo ed educativo appartenente ai ruoli statali, che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso il convitto regionale " Federico Chabod " di Aosta, è inquadrato, a domanda, nel corrispondente ruolo regionale di cui al precedente articolo 1. L’inquadramento determina l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 65 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3.

Il predetto personale sarà inquadrato nel ruolo regionale, entro i limiti d’organico, con decorrenza agli effetti giuridici della data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196, o dalla data della successiva immissione nel ruolo statale e conserva l’anzianità di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza.

Le domande di inquadramento nel ruolo regionale dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi del presente articolo è tenuto alla frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese organizzato dall’Amministrazione regionale sentite le Organizzazioni sindacali.

Art. 4

Ai concorsi per l’accesso ai ruoli di cui al precedente articolo 1 si estendono le norme contenute nei commi primo e secondo dell’articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

I trasferimenti e le assegnazioni provvisorie saranno disposti in conformità dell’articolo 9 della legge predetta.

Al personale direttivo ed educativo del convitto regionale " Federico Chabod " si applicano, in materia di accertamento linguistico, le disposizioni di cui ai primi cinque commi dell’articolo 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Art. 5

L’onere derivante a carico della Regione per l’anno 1980 per l’applicazione della presente legge, previsto in L. 157.000.000 graverà sul capitolo 43000 della parte Spesa del bilancio preventivo per l’anno 1980, la cui denominazione viene così modificata:

" Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente ".

Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma, si provvede:

1) quanto a L. 87.000.000 mediante utilizzazione di pari importo della somma dovuta dallo Stato ai sensi dell’articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, che viene iscritta al cap. 5850 della parte Entrata del bilancio per l’anno 1980;

2) quanto a L. 70.000.000 mediante aumento dello stanziamento del capitolo 300 della parte entrata del bilancio di previsione per l’anno 1980.

I maggiori oneri relativi agli anni futuri saranno determinati e finanziati con la legge finanziaria di cui all’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento

Cap. 300 - Proventi della Casa da gioco di Saint - Vincent L. 70.000.000

Cap. 5850 - Somme dovute dallo Stato per il finanziamento delle funzioni trasferite e delegate ai sensi della legge 16 maggio 1978, n. 196 (articolo 49 legge 16 maggio 1978, n. 196) L. 87.000.000

Totale L. 157.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 43000 - Personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente L. 157.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.