Legge regionale 19 luglio 1979, n. 47 - Testo storico

Legge regionale n. 47 del 19 07 1979

Bollettino ufficiale 30 8 1979 n. 8

Aumento, per l’anno 1979, della spesa per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10: " Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale " è autorizzata, limitatamente all’anno 1979, la maggiore spesa di L. 350.000.000.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al Cap. 2745 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979 (punto n. 3 all’allegato F della legge di bilancio).

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - allegato F) L. 350.000.000

Variazione in aumento

Cap. 2565 - Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società (leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10 e 14 dicembre 1972, n. 40) L. 350.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.