Legge regionale 20 giugno 1978, n. 47 - Testo storico

Legge regionale n. 47 del 20 06 1978

Bollettino ufficiale 31 8 1978 n. 8

Promozione di Servizi a favore delle persone anziane e inabili.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità )

La Regione Valle d’Aosta promuove qualificanti interventi in materia di assistenza socio sanitaria a favore degli anziani e delle persone che, indipendentemente dall’età, versino in obiettive condizioni di disagio sociale, sanitario ed economico; le attività promosse debbono essere finalizzate al loro mantenimento o reinserimento nell’ambito della famiglia e della comunità di appartenenza.

I servizi previsti dalla presente legge debbono essere coordinati ed integrati con la rete dei servizi generali e con i programmi regionali di sviluppo.

Al cittadino deve essere assicurata la libertà di scelta nell’accesso ai servizi.

Art. 2

(Tipologia dei servizi)

Gli interventi della Regione sono finalizzati all’istituzione e alla gestione dei seguenti servizi:

a) servizi aperti;

b) servizi residenziali;

c) servizi per l’integrazione sociale.

Sono compresi nei servizi aperti: l’assistenza domiciliare socio - sanitaria; i soggiorni climatici marini, montani e termali; i centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero.

I servizi residenziali comprendono: i centri diurni e notturni di assistenza; le micro - comunità; il servizio - alloggi.

Le attività per l’integrazione sociale comprendono: gli interventi diretti ed indiretti per fare fronte ad esigenze primarie quali il sostentamento alimentare, l’affitto, il riscaldamento e i trasporti. Sono ammesse inoltre altre forme di attività a livello sperimentale volte a conseguire le finalità generali della presente legge.

Art. 3

(Soggetti destinatari degli interventi regionali)

La Regione assegna a Comuni, consorzi di comuni, comunità montane, contributi finanziari per l’istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi di cui al precedente articolo.

I servizi dovranno essere funzionalmente inseriti nell’ambito della Unità locale dei servizi socio - sanitari e nella sua articolazione in distretti di base.

Gli utenti partecipano alla copertura delle spese dei servizi di cui intendono usufruire, in misura proporzionale alle loro possibilità.

Titolo II

DEFINIZIONE DEI SERVIZI

Art. 4

(Assistenza domiciliare)

L’assistenza domiciliare è il complesso delle prestazioni assistenziali (aiuto domestico, disbrigo delle commissioni, preparazione e fornitura dei pasti, igiene della casa e della persona, sostegno psicologico, ecc.) e sanitarie (visite mediche, interventi infermieristici o di altri operatori di base), volte a mantenere l’utente nel proprio contesto sociale.

Art. 5

(Soggiorni climatici marini, montani e termali)

I soggiorni climatici marini, montani e termali svolgono la funzione di mantenimento e di ristabilimento dello stato di salute in relazione ad affezioni che risentono dei fattori metereologici.

I soggiorni possono anche avere finalità di svago e di vacanza, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali.

Art. 6

(Centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero)

Il centro di incontro si attua in ambienti forniti di sussidi ed arredi idonei per lo svolgimento di attività culturali e del tempo libero possibilmente con la presenza di animatori.

I centri di incontro possono avere carattere permanente, temporaneo o stagionale.

Di norma le modalità di funzionamento e le attività del centro di incontro sono determinate ed autogestite dagli utenti in accordo con l’ente locale che l’ha istituito.

Art. 7

(Centri diurni e notturni di assistenza)

I centri diurni e notturni di assistenza, possibilmente integrati con i centri di cui all’articolo precedente, forniscono servizi di ristoro e di pernottamento e costituiscono anche punti d’appoggio dei servizi di assistenza domiciliare.

Art. 8

(Micro - comunità )

La micro - comunità è un complesso di vani, munito di servizi generali idonei alla convivenza, destinato a persone anziane che hanno bisogno di sostegno di tipo sanitario infermieristico e domestico.

Art. 9

(Servizio - alloggi)

Il servizio - alloggi si attua assegnando ad anziani singoli o coniugati, con canone di favore, alloggi dei quali gli enti indicati nell’articolo 3 abbiano disponibilità a qualsiasi titolo.

I programmi di edilizia popolare ed economica degli enti locali territoriali debbono contenere norme per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.

Art. 10

(Interventi diretti della Regione)

La Regione, nell’esercizio delle proprie potestà legislative e nell’espletamento delle proprie funzioni amministrative e in quelle che saranno assegnate dallo Stato, assume iniziative o adotta specifici provvedimenti volti ad agevolare il soddisfacimento di esigenze primarie degli anziani quali il contenimento del costo della vita, dei canoni di affitto, delle spese per il riscaldamento e per i trasporti.

Titolo III

NORME PER L’OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 11

(Procedura)

Gli enti interessati, per essere ammessi ai contributi previsti dalla presente legge, debbono presentare, entro il 31 maggio dell’anno precedente a quello per il quale il contributo viene richiesto, domanda all’Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, corredata da analitica documentazione, dimostrativa della tipologia del servizio o dei servizi che si intendono istituire, del numero e della qualifica del personale addetto, ivi compreso l’eventuale apporto di personale volontario, nonché dell’onere di spesa previsto. Nella formulazione dei programmi gli enti locali, al fine di una corretta interpretazione dei bisogni prioritari della popolazione, debbono attivare forme di consultazione con la popolazione stessa e garantire la costante partecipazione delle forze sociali rappresentative degli interessi dei cittadini ed in particolare delle rappresentanze sindacali dei pensionati presenti nel territorio.

Art. 12

(Rendiconti)

Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti gestori di servizi debbono presentare all’Assessorato della sanità ed assistenza sociale il rendiconto analitico delle spese sostenute nell’anno precedente.

Art. 13

(Gestione)

L’amministrazione dei servizi è espletata dagli enti locali promotori attraverso i propri organi istituzionali, secondo le rispettive competenze.

L’organizzazione, la conduzione e la verifica della funzionalità operativa deve essere attuata con l’apporto di organismi partecipativi degli utenti e delle rappresentanze sindacali delle categorie interessate.

Titolo IV

MISURA DEI CONTRIBUTI E CRITERI PER LA LORO CONCESSIONE

Art. 14

(Contributi per spese di gestione)

La misura dei contributi annui per spese correnti e i criteri per la loro concessione sono fissati come segue, nel limite dello stanziamento dell’apposito capitolo di spesa:

a) sino ad un massimo dell’80 percento pro - nucleo assistito dal servizio di assistenza domiciliare;

b) sino ad un massimo del 75 percento pro - capite per i soggiorni marini, montani e termali;

c) sino ad un massimo di Lire 1.000.000 per il centro d’incontro per le attività culturali e del tempo libero;

d) sino ad un massimo di Lire 3.000.000 per il centro diurno e notturno di assistenza;

e) sino ad un massimo dell’80 percento della spesa per il funzionamento della micro - comunità;

f) sino ad un massimo di Lire 150.000 per ogni nucleo fruente del servizio - alloggio.

Le misure e gli importi dei contributi come sopra determinati possono essere maggiorati in relazione alla disponibilità di fondi sull’apposito stanziamento del bilancio della Regione.

Art. 15

(Contributi in conto spese capitale)

I contributi in conto spese capitale si distinguono in contributi " una tantum " per l’avvio e il primo impianto di servizi e in contributi annui per l’acquisto e il rinnovo di attrezzature ed arredi.

Detti contributi sono stabiliti come segue:

- per il centro di incontro per le attività culturali e del tempo libero:

a) contributo " una tantum " massimo di lire 2.000.000;

b) contributo massimo annuo di lire 500.000;

- per il centro diurno e notturno di assistenza:

a) contributo " una tantum " massimo di Lire 4.000.000;

b) contributo massimo annuo di Lire 1.000.000.

- per la micro - comunità:

a) contributo " una tantum " massimo di Lire 1.000.000 per ogni vano;

b) contributo massimo annuo di Lire 200.000 per ogni vano.

Titolo V

ADEMPIMENTI DELLA REGIONE

Art. 16

(Consulta permanente dei pensionati)

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove la costituzione di una consulta permanente delle organizzazioni sindacali dei pensionati.

Art. 17

(Piano annuale di riparto dei contributi)

Entro il trentun ottobre di ogni anno, previo parere della Commissione permanente per la sanità ed assistenza sociale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano di riparto dei contributi per l’anno successivo, con l’indicazione della spesa ammessa a contributo per ogni singolo ente, sentita la consulta permanente delle organizzazioni sindacali dei pensionati.

Il piano regionale può stabilire, per la selezione delle domande, priorità d’intervento.

Art. 18

(Concessione dei contributi)

La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi agli enti interessati con propria deliberazione fissandone le modalità e le condizioni.

Art. 19

(Vigilanze)

Alla vigilanza sui lavori che interessino strutture edilizie provvede l’Assessorato regionale ai lavori pubblici.

La vigilanza sulla funzionalità dei servizi è demandata all’Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

Art. 20

(Scioglimento degli enti comunali di assistenza)

Entro centoventi giorni dall’estensione alla Valle d’Aosta degli articoli 1 e 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382, la Regione determina con propria legge il trasferimento ai rispettivi Comuni delle attribuzioni, nonché dei rapporti patrimoniali e del personale degli enti comunali di assistenza.

Titolo VI

NORME FINANZIARIE

Art. 21

(Oneri Finanziari)

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata, per l’anno 1978, la spesa complessiva di Lire 100.000.000.

Gli oneri derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge graveranno per lire 40.000.000 sul nuovo capitolo 8085 e per lire 60.000.000 sul nuovo capitolo 8810 che vengono istituiti nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978.

Alla copertura dell’onere di lire 100.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto n. 18 dell’allegato E del bilancio medesimo).

Le somme stanziate ai sensi della presente legge non impegnate nell’esercizio di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 22

(Finanziamenti)

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Titolo I

Sezione III - Categoria V

Cap. 8085 - di nuova istituzione Contributi agli enti locali per la gestione di servizi a favore delle persone anziane L. 40.000.000

Titolo II

Sezione III - Categoria III

Cap. 8810 - di nuova istituzione Contributi agli enti locali per spese in conto capitale inerenti servizi a favore delle persone anziane L. 60.000.000

OMISSIS

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento. L. 100.000.000

Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo indicato al n. 18 dell’allegato E alla regionale 21 aprile 1978, n. 10, è ridotto da lire 150.000.000 a lire 50.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.