Legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47 - Testo storico

Legge regionale n. 47 del 10 12 1974

Bollettino ufficiale 31 12 1974 n. 11

Modificazioni alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 1

L'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è abrogato e sostituito dal seguente:

Ai fini della elezione dei rappresentanti dei cacciatori di cui alla lettera i) del primo comma del precedente articolo 3 i Comuni della Regione formano le seguenti circoscrizioni:

1) Pont St. Martin - Lillianes - Fontainemore - Gaby - Issime -Gressoney St. Jean - Gressoney La Trinitè - Perloz - Donnaz -Pont Bozet - Champorcher - Hone e Bard;

2) Verres - Arnaz - Montjovet - Champdepraz - Issogne - Challant St. Anselme - Challant St. Victor - Brusson e Ayas;

3) St. Vincent - Emarese - Chatillon - Chambave - Pontey - St. Denis - Verrayes - Valtournanche - Torgnon - Antey St. Andrè - La Magdeleine e Chamois;

4) Fenis - St. Marcel - Brissogne - Pollein - Charvensod - Gressan - Jovencan - Aymavilles e Cogne;

5) quart - St. Christophe - Nus - Roisan - Valpelline - Oyace -Doues - Ollomont - Bionaz - Gignod - Allain - Etroubles - St. Oyen e St. Remi;

6) Aosta;

7) Sarre - St. Pierre - St. Nicolas - Arvier - Avise - Villeneuve -Introd - Rhemes St. Georges - Rhemes Notre Dame e Valsavaranche;

8) La Salle - Morgex - Pre St. Didier - Valgrisanche - La Thuile e Courmayeur.

Art. 2

Il quarto comma dell'articolo 21 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è abrogato.

Art. 3

La lettera c) dell'articolo 24 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è abrogata e sostituita come segue:

c) contributi regionali annuali per le spese ordinarie ricorrenti, comprese quelle per i guardiacaccia.

Art. 4

L'articolo 25 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è abrogato e sostituito dal seguente:

La Giunta regionale, in relazione alle necessità di bilancio del Comitato regionale per la caccia, è autorizzata a concedere al Comitato stesso contributi annuali ordinari di cui alla lettera c) del precedente articolo fino alla concorrenza massima di lire 40 milioni. La relativa spesa graverà sull'apposito capitolo 334 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni seguenti.

I contributi straordinari di cui alla lettera d) del precedente articolo saranno concessi esclusivamente per spese straordinarie in relazione al bilancio di previsione ed al conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente del Comitato regionale per la caccia e saranno determinati con provvedimenti legislativi regionali annuali.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.