Legge regionale 14 dicembre 1972, n. 47 - Testo storico

Legge regionale n. 47 del 14 12 1972

Bollettino ufficiale 15 12 1972 n. 12

APPROVAZIONE DI MAGGIORI SPESE ANNUE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RICREATIVO - SPORTIVE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28- 8- 1971 N. 14.

Art. 1

La spesa annua prevista dall’articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1971 n. 14 e dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1972 n. 18, per la concessione di contributi e sussidi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive, č aumentata da Lire duecentocinquantamilioni a Lire trecentomilioni per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975.

A tal fine č approvato l’ulteriore aumento di Lire cinquantamilioni allo stanziamento annuo del capitolo di spesa 855 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 e del corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni 1973, 1974 e 1975.

Per la copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire cinquantamilioni sono approvate le seguenti variazioni alla Parte Entrate e alla Parte Spese del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972:

1.) Lo stanziamento annuo del capitolo 10 della Parte Entrate del bilancio (" Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall’articolo 3 lettera c), d) della legge 6 dicembre 1971 n. 1075 ") č aumentato di Lire cinquantamilioni in relazione al gią accertato aumento del predetto provento annuo di entrate;

2.) lo stanziamento annuo del capitolo 855 della Parte Spese del bilancio (" Contributi e sussidi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ") č aumentato da Lire duecentocinquantamilioni a Lire trecentomilioni.

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.