Legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 - Testo storico

Legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 29 dicembre 2009, n. 52)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE, CONTABILITA' E CONTENIMENTO DELLA SPESA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA'

Art. 1 - Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP

CAPO II

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 2 - Disposizioni in materia di personale

Art. 3 - Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

Art. 4 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 5 - Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI

Art. 6 - Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11

Art. 7 - Piani di edilizia scolastica

Art. 8 - Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale

Art. 9 - Disposizioni sull'indebitamento degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 48/1995 e 20 gennaio 2005, n. 1

Art. 10 - Allegati al rendiconto degli enti locali

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 11 - Interventi in materia di politica del lavoro

Art. 12 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale

Art. 13 - Modificazioni alla legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 14 - Disposizioni in materia di personale regionale

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA DI SPESE LEGALI E PROCESSUALI A FAVORE DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI REGIONALI

Art. 15 - Disposizioni in materia di copertura di spese legali e processuali a favore dei consiglieri e degli assessori regionali

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Art. 16 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente

Art. 17 - Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali

Art. 18 - Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili. Leggi regionali 15 dicembre 2003, n. 21, e 21 dicembre 1990, n. 80

Art. 19 - Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI E PATRIMONIO

Art. 20 - Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 21 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41

Art. 22 - Finanziamenti per la realizzazione da parte degli enti locali di impianti per il trattamento di rifiuti di interesse regionale. Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31

Art. 23 - Modificazione alla legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2

Art. 24 - Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18

CAPO VIII

OPERE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE

Art. 25 - Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale. Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21

CAPO IX

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 26 - Modificazione alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75

Art. 27 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013

Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 62 della l.r. 32/2007

Art. 29 - Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta

Art. 30 - Erogazione di un contributo straordinario alla Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon

Art. 31 - Finanziamento di servizi aerei

Art. 32 - Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 14 giugno 1989, n. 30, e 31 marzo 2003, n. 6

CAPO X

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE

Art. 33 - Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 61

Art. 34 - Finanziamento della Cittadella dei giovani

Art. 35 - Concessione di contributi a favore di enti e associazioni per lo svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento rivolte al personale docente della scuola

Art. 36 - Promozione di servizi formativi e di ricerca scientifica per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica

Art. 37 - Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10

Art. 38 - Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard

Art. 39 - Manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32

Art. 40 - Contributo straordinario all'Associazione cronometristi della Valle d'Aosta

Art. 41 - Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 27)

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 43 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE, CONTABILITA' E CONTENIMENTO DELLA SPESA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA'

Art. 1

(Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2010, all'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applica una riduzione nella misura di 0,92 punti percentuali sul valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale dai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 446/1997, con esclusione dei soggetti di cui alla lettera ebis) che non abbiano optato, ai sensi dell'articolo 10bis, per la determinazione della base imponibile relativa alle attività commerciali secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto. Per i soggetti che hanno optato per la determinazione della base imponibile secondo le disposizioni dell'articolo 5 del d.lgs. 446/1997 è esclusa la riduzione di aliquota sulla quota di valore della produzione non riferita ad attività commerciali.

2. L'aliquota ridotta si applica al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2010.

3. Limitatamente al periodo di imposta di efficacia delle presenti disposizioni, e salvo quanto previsto al comma 4, la riduzione di aliquota assorbe le agevolazioni già previste con leggi regionali riferite al medesimo periodo.

4. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge regionale.

CAPO II

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 2

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2010 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2010.

2. Resta escluso dall'applicazione del limite di cui al comma 1 il reclutamento di personale dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente alla ricostituzione delle dotazioni dei profili professionali indicati dall'articolo 28, comma 10, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali valdostani, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale, in servizio nel corso dell'anno 2009, assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure selettive di tipo concorsuale, che abbia maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ente in virtù di contratti stipulati nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2008. La stabilizzazione del personale avviene a domanda; nel caso in cui il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili, l'assunzione è disposta per anzianità di servizio nell'ente.

4. Gli enti locali possono assegnare, limitatamente ai periodi di attività didattica, ai dirigenti scolastici la dipendenza funzionale del personale ATAR loro trasferito ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie locali in Valle d'Aosta), e del personale ausiliario già dipendente dagli stessi enti in servizio presso le istituzioni scolastiche. Al personale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31 e 11 maggio 1998, n. 29). Le competenze attribuite dalla l.r. 21/2000 alla Giunta regionale sono esercitate dai competenti organi degli enti locali.

Art. 3

(Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)

1. Per l'anno 2010, la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali medesimi.

2. Ai fini del contenimento dei costi della politica, per l'anno 2010, gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali non possono essere rideterminati in aumento rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2009.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), in occasione delle elezioni generali comunali, previste per l'anno 2010, gli organi assembleari degli enti locali non possono rideterminare in aumento le indennità e i gettoni stabiliti per l'anno 2010.

4. Per gli amministratori di cui all'articolo 11, comma 4, della l.r. 23/2001 la cui posizione lavorativa nel 2010 sia diversa rispetto a quella in essere nel 2009, o a quella dell'amministratore precedentemente in carica, l'importo massimo dell'indennità di funzione attribuibile, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, è, rispettivamente, raddoppiato o dimezzato, al momento dell'eventuale collocamento in aspettativa dell'amministratore interessato o della cessazione dell'aspettativa medesima.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

Art. 4

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 226.103.737 per l'anno 2010.

2. Per l'anno 2010, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della l.r. 48/1995 nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 127.561.257 (Area omogenea 01.04.01 Trasferimenti senza vincolo di destinazione);

b) interventi per programmi di investimento, euro 42.446.022 (Area omogenea 01.04.03 Speciali programmi di investimento) da utilizzare:

1) quanto ad euro 40.000.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995;

2) quanto ad euro 2.446.022, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 56.096.458 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995 (Area omogenea 01.04.02 Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione; UPB 01.15.01.10. Oneri per interessi - parz. e UPB 01.15.01.30 Quote capitale per ammortamento mutui - parz.).

3. Per l'anno 2010, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per il triennio 1998/2000);

b) per euro 115.531.600, al finanziamento dei Comuni;

c) per euro 7.250.000, al finanziamento delle Comunità montane;

d) per euro 338.128, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione, ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), correlato all'importo del trasferimento alle Comunità montane di cui alla lettera c).

4. Per l'anno 2010, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera b), è destinata:

a) per un importo pari a euro 17.811.024, a spese di investimento;

b) per un importo pari a euro 4.173.560, a spese per gli interventi di politica sociale, secondo i criteri di riparto determinati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

6. I Comuni concorrono al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995.

7. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

Art. 5

(Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI)

1. Al fine dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2010/2012, la spesa complessiva di euro 40.911.590, già autorizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 17 giugno 2009, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011), è rideterminata in euro 40.911.230, così suddivisa:

a) anno 2010 euro 27.141.381;

b) anno 2011 euro 8.587.936;

c) anno 2012 euro 5.181.913.

2. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 21 della l.r. 48/1995, la spesa per l'anno 2010 è rideterminata in euro 4.091.123 e, per l'anno 2011, in euro 3.672.214. Per l'anno 2012, è autorizzata la spesa di euro 3.682.109.

3. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2011/2013, già autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), è rideterminata in euro 36.722.139 ed è, indicativamente, suddivisa in euro 23.089.265 per l'anno 2011 ed euro 8.000.000 per l'anno 2012. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2011/2013.

4. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2012/2014 è determinata in euro 36.821.086 di cui, indicativamente, euro 23.645.563 per l'anno 2012. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2012/2014.

5. Per l'aggiornamento, nel periodo 2010/2012, dei programmi triennali già approvati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione - FRIO), 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), e 48/1995 la spesa complessiva è determinata in euro 3.000.000, ripartita in annui euro 1.000.000 per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Art. 6

(Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11)

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e norme in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), è inserito il seguente:

"Art. 11bis

(Contributi regionali per la promozione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale)

1. Al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza, ai sensi degli articoli 1, comma 2, lettera d), e 2, la Regione promuove e sostiene progetti volti a favorire un sistema integrato di sicurezza sul territorio, mediante la concessione agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza del territorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi, individua gli investimenti finanziabili, le loro caratteristiche tecniche e le modalità operative per il loro utilizzo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere efficacia dall'anno finanziario 2013.".

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 11bis della l.r. 11/2005, come introdotto dal comma 1, è determinato, per l'anno 2010, in euro 500.000 (UPB 01.04.02.20 Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali - parz.).

Art. 7

(Piani di edilizia scolastica)

1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, è autorizzata ad adottare, per gli anni 2010, 2011 e 2012, piani di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali ad integrazione dei piani straordinari per l'anno 2007 di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), e, per gli anni 2008 e 2009, di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010).

2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui al comma 1 provvedono direttamente gli enti locali interessati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente in euro 3.000.000 per l'anno 2010. (UPB 01.04.02.20 Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali - parz.).

Art. 8

(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata in euro 3.000.000 per l'anno 2010, in euro 6.000.000 per l'anno 2011 e in euro 7.855.012 per l'anno 2012 (UPB 01.04.04.20 Trasferimenti per altri investimenti di finanza locale - parz.).

2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine).

Art. 9

(Disposizioni sull'indebitamento degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 48/1995 e 20 gennaio 2005, n. 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:

"2. I Comuni e le Comunità montane, quale ulteriore requisito di ammissibilità delle richieste, al 31 ottobre di ogni anno, devono:

a) aver ottenuto l'approvazione, da parte della Regione, della relazione previsionale e programmatica riferita al triennio che decorre dall'anno della richiesta;

b) aver rispettato i limiti per l'indebitamento stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 2bis, comma 3; sono fatte salve le richieste relative ad opere ricadenti nelle tipologie individuate dalla Giunta regionale con deliberazione adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.".

2. Dopo il comma 5bis dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), è inserito il seguente:

"5ter. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali valdostani è ammesso nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il totale delle entrate dei titoli I, II e III per i Comuni e I e II per le Comunità montane, ai fini della definizione del loro rapporto con gli interessi passivi, deve essere calcolato attribuendo ai trasferimenti regionali senza vincolo settoriale di destinazione, erogati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), il 20 per cento del loro valore monetario.".

Art. 10

(Allegati al rendiconto degli enti locali)

1. Gli enti locali allegano al rendiconto di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48, e 23 agosto 1993, n. 73), relativo agli anni 2010 e successivi, i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, previsti dall'articolo 77quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 11

(Interventi in materia di politica del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 668/XIII del 15 luglio 2009 è rideterminata, per il triennio 2010/2012, in complessivi euro 25.949.201, di cui euro 9.436.401 per l'anno 2010, euro 8.256.400 per l'anno 2011 ed euro 8.256.400 per l'anno 2012 (UPB 01.11.08.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale; UPB 01.11.08.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo).

2. Il finanziamento degli interventi del Piano di cui al comma 1 può essere oggetto di spesa da parte del programma obiettivo n. 2 occupazione per il periodo 2007/2013.

Art. 12

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale previsto dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. In relazione all'approvazione con decisione della Commissione europea 2007/3867/CE, del 7 agosto 2007, del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2007/2013, la quota a carico della Regione di euro 15.858.500,46, così suddivisa:

a) euro 8.785.910 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione prevista dal piano finanziario del Programma operativo, che viene determinata complessivamente per il triennio 2010/2012 in 3.838.073, annualmente così suddivisa:

anno 2010 euro 1.254.148;

anno 2011 euro 1.279.110;

anno 2012 euro 1.304.815;

b) euro 7.072.592 quale quota aggiuntiva di risorse regionali che per il triennio 2010/2012 viene annualmente così suddivisa:

anno 2010 euro 3.561.698;

anno 2011 euro 2.010.790;

anno 2012 euro 1.500.104;

(UPB 01.11.09.20 Programma competitività regionale 2007-2013 - parz.).

4. La Regione attua, nel periodo 2008/2015, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

5. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2008/2015, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 28.480.820 così suddivisa:

a) euro 17.474.489 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, che viene determinata complessivamente per il triennio 2010/2012 in euro 12.795.737 annualmente così suddivisa:

anno 2010 euro 3.554.068;

anno 2011 euro 3.457.860;

anno 2012 euro 5.783.809;

b) euro 11.006.331 quale quota aggiuntiva di risorse regionali che per il triennio 2010/2012 viene annualmente così suddivisa:

anno 2010 euro -;

anno 2011 euro 4.069.640;

anno 2012 euro 6.936.691;

(UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007-2013 oggetto di finanziamento FAS - parz.).

6. Gli oneri a carico del bilancio della Regione per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013 sono rideterminati, per il periodo 2010/2012, in complessivi euro 3.838.496, annualmente così suddivisi:

anno 2010 euro 1.629.523;

anno 2011 euro 1.378.573;

anno 2012 euro 830.400;

(UPB 01.11.09.21 Programma cooperazione territoriale 2007-2013 - parz.).

7. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del programma obiettivo n. 2 occupazione previsto dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, e dal regolamento (CE) n. 1083/2006.

8. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il periodo 2010/2012, la quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale di euro 4.633.581 annualmente così suddivisi:

anno 2010 euro 1.744.746;

anno 2011 euro 1.477.641;

anno 2012 euro 1.411.194;

(UPB 01.11.09.11 Programma occupazione 2007-2013- parz.).

9. Le spese per la gestione e il controllo di programmi comunitari relativi all'obiettivo n. 2 occupazione 2007/2013 sono determinate, per il triennio 2010/2012, in annui euro 140.000 (UPB 01.11.09.11 Programma occupazione 2007-2013 - parz.).

Art. 13

(Modificazioni alla legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68)

1. Il riferimento agli obiettivi programmatici e ai capitoli previsti per finanziare gli interventi di cui all'articolo 7, comma 4bis, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale), è da intendersi effettuato alle seguenti Unità previsionali di base:

a) 01.11.09.11 (Programma occupazione 2007-2013);

b) 01.11.09.20 (Programma competitività regionale 2007-2013);

c) 01.11.09.21 (Programma cooperazione territoriale 2007-2013);

d) 01.11.09.22 (Programma Valle d'Aosta 2007-2013 e Accordi di programma quadro oggetto di finanziamenti FAS).

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 14

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 45/1995, la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2.860 unità di personale di cui 150 unità con qualifica di dirigente, oltre a 86 unità di personale dipendenti dal Consiglio regionale di cui 11 unità con qualifica di dirigente.

2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della l.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della medesima legge.

3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 145.000.350 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, di cui:

a) euro 140.602.500 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB 01.02.01.10 Trattamento economico del personale regionale) suddivisi in euro 139.859.600 per il personale regionale e euro 742.900 per il personale dell'Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato;

b) euro 4.397.850 per il personale del Consiglio regionale (UPB 01.01.01.10 Spese inerenti il Consiglio regionale).

4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo Unico Aziendale non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo.

5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo per la quarta progressione orizzontale del personale regionale ai sensi dell'articolo 20 del C.C.R.L. del 21 maggio 2008, che risultino in esubero a seguito della distribuzione delle risorse per ogni posizione economica, sono assegnate alle risorse accantonate per il salario di risultato dell'anno successivo.

6. La somma relativa al rinnovo contrattuale per il biennio economico 2008/2009, a disposizione sul relativo fondo per l'anno 2010, è pari a complessivi euro 4.045.700, di cui euro 35.000 per il personale dell'Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale per il biennio economico 2010/2011 è rideterminata in complessivi euro 4.790.000 per l'anno 2010 e in euro 10.000.000 a decorrere dall'esercizio 2011. Per il biennio 2012/2013, la spesa contrattuale è determinata in complessivi euro 5.150.000 per l'anno 2012. La spesa relativa al biennio economico 2010/2011 è comprensiva dell'onere relativo al recupero del differenziale inflazionistico per i bienni per i quali è chiusa la contrattazione. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale dell'Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato per il biennio economico 2010/2011 è determinata in complessivi euro 60.000 per l'anno 2010 ed in euro 120.000 a decorrere dall'esercizio 2011. Per il biennio 2012/2013, la spesa contrattuale del personale dell'Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato è determinata in complessivi euro 60.000 per l'anno 2012. La spesa relativa al biennio economico 2010/2011 del personale dell'Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato è comprensiva dell'onere relativo al recupero del differenziale inflazionistico per i bienni per i quali è chiusa la contrattazione (UPB 01.02.01.11 Spese per rinnovi contrattuali del personale regionale).

7. Gli importi presenti sui fondi per il rinnovo contrattuale del personale della Regione, relativi a ciascun biennio economico, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portati in aumento sull'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra la UPB 01.02.01.11 (Spese per rinnovi contrattuali del personale regionale) e la UPB 01.01.01.10 (Spese per il Consiglio regionale), limitatamente ai fondi per il rinnovo contrattuale del personale della Giunta e del Consiglio regionale.

8. L'eventuale trasferimento dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57 (Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione), è prorogato all'anno 2012 ed è effettuato a favore del Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta (FOPADIVA). Gli importi per tale trasferimento sono rideterminati in complessivi euro 15.000, per il triennio 2010/2012, corrispondenti a euro 5.000 per ogni anno (UPB 01.02.01.10).

9. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo degli importi di cui ai commi 4, 5 e 7 non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

10. Al fine di garantire la più ampia trasparenza sull'assetto organizzativo e sui relativi costi, la Regione, gli enti locali e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995 provvedono alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un'apposita sezione contenente:

a) i curriculum vitae, i compensi annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei componenti gli organi di indirizzo politico-amministrativo dell'ente;

b) i curriculum vitae, le retribuzioni annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti;

c) i tassi di assenza del personale distinti per struttura dirigenziale o per unità responsabile;

d) i nominativi e i curriculum vitae dei componenti della Commissione di valutazione;

e) l'elenco degli incarichi, retribuiti e non, conferiti a dipendenti pubblici o a soggetti privati.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano, con riguardo agli organi di amministrazione e al personale dirigente, anche agli enti, aziende ed agenzie, comunque denominati, con personalità giuridica di diritto pubblico dipendenti dalla Regione o dagli enti locali, nonché alle società partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o dagli enti locali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA DI SPESE LEGALI E PROCESSUALI A FAVORE DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI REGIONALI

Art. 15

(Disposizioni in materia di copertura di spese legali e processuali a favore dei consiglieri e degli assessori regionali)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è aggiunto il seguente:

"6bis. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di assicurazioni, può stipulare contratti di assicurazione per la copertura delle spese legali e processuali sostenute dai consiglieri e dagli assessori regionali:

a) per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta per fatto colposo o doloso di terzi;

b) per l'assistenza e la difesa volte a promuovere l'azione penale nei confronti di terzi per fatto colposo o doloso subito nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta.".

2. Dopo il comma 6bis dell'articolo 10 della l.r. 33/1995, introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"6ter. Gli oneri di cui ai commi 1, 3 e 6bis sono assunti dall'amministrazione regionale per un solo legale e per l'eventuale domiciliatario e per un solo consulente per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della perizia o della consulenza tecnica. I professionisti sono scelti dai consiglieri e dagli assessori regionali, uno per persona.".

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul bilancio del Consiglio regionale.

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Art. 16

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata in euro 265.351.900 per l'anno 2010, in euro 266.907.600 per l'anno 2011 e in euro 273.280.600 per l'anno 2012, di cui:

a) trasferimenti all'Azienda sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) per complessivi euro 257.368.000 per l'anno 2010, euro 261.938.000 per l'anno 2011 e euro 268.238.000 per l'anno 2012 (UPB 01.09.01.10 Trasferimenti all'Azienda regionale Unità Sanitaria Locale) dei quali, rispettivamente, euro 240.030.000, euro 246.000.000 e euro 252.200.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e:

1) euro 1.750.000 per gli anni 2010, 2011 e 2012, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali;

2) euro 185.000 per gli anni 2010, 2011 e 2012, per iniziative di formazione professionale;

3) euro 4.875.000 per l'anno 2010, euro 4.975.000 per l'anno 2011 e euro 5.075.000 per l'anno 2012, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca;

4) euro 10.528.000 per l'anno 2010, euro 9.028.000 per gli anni 2011 e 2012, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale;

b) spese per il servizio sanitario regionale per complessivi euro 7.983.900 per l'anno 2010, euro 4.969.600 per l'anno 2011 e euro 5.042.600 per l'anno 2012 (UPB 01.09.01.11 Spese per il servizio sanitario regionale), così suddivisi:

1) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 6.500.000 per l'anno 2010 per il saldo dell'anno 2007, di euro 3.450.000 per l'anno 2011 per il saldo dell'anno 2008 e di euro 3.450.000 per l'anno 2012 per il saldo dell'anno 2009;

2) interventi diretti della Regione, euro 1.483.900 per l'anno 2010, euro 1.519.600 per l'anno 2011 e euro 1.592.600 per l'anno 2012.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a).

3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite ai sensi del comma 1, lettera a).

4. A parziale copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il quadriennio economico 2006/2009 del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale, l'Azienda USL utilizza i risultati economici positivi e gli accantonamenti degli esercizi precedenti.

5. La Regione trasferisce all'Azienda USL le somme versate dallo Stato o dalle aziende farmaceutiche in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17

(Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)

1. La spesa per investimenti in strutture e attrezzature nel settore sanitario è determinata per il triennio 2010/2012 in euro 14.770.000 per l'anno 2010, in euro 19.615.000 per l'anno 2011 e in euro 16.655.000 per l'anno 2012 (UPB 01.09.03.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario), ed è così suddivisa:

a) la spesa per interventi di edilizia sanitaria, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, per il triennio 2010/2012, in euro 20.960.000, di cui euro 6.400.000 per l'anno 2010, euro 7.260.000 per l'anno 2011 ed euro 7.300.000 per l'anno 2012;

b) la spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è determinata, per il triennio 2010/2012, in euro 11.980.000, di cui euro 1.670.000 per l'anno 2010, euro 5.155.000 per l'anno 2011 ed euro 5.155.000 per l'anno 2012;

c) la spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, da trasferire all'Azienda USL, è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in complessivi euro 12.600.000 per il triennio 2010/2012, di cui euro 4.200.000 per ciascun anno del triennio;

d) l'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli oneri di realizzazione della struttura polifunzionale nel Comune di Morgex di cui all'articolo 24 della l.r. 29/2008 è confermata in euro 2.500.000 per l'anno 2010 e in euro 3.000.000 per l'anno 2011.

Art. 18

(Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili. Leggi regionali 15 dicembre 2003, n. 21, e 21 dicembre 1990, n. 80)

1. La spesa per l'ampliamento, la ristrutturazione e gli altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale di opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili, prevista dall'articolo 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è determinata, per il triennio 2010/2012, in complessivi euro 13.500.000, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2010, euro 5.000.000 per l'anno 2011 ed euro 5.500.000 per l'anno 2012 (UPB 01.04.04.20 Trasferimenti per altri investimenti di finanza locale - parz.).

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate), è sostituito dal seguente:

"2. L'intervento della Regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, la fornitura di arredi ed attrezzature, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e l'ampliamento di stabili, compresa l'acquisizione di aree, destinati all'assistenza delle persone di cui al comma 1, nonché per la sostituzione di parti essenziali di impianti e di attrezzature a condizione che in tale ultimo caso l'importo unitario sia superiore a euro 500.".

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 80/1990, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed eventuale titolo abilitativo".

4. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

Art. 19

(Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)

1. L'autorizzazione di spesa del fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2010/2012, in euro 97.196.780, di cui euro 31.940.000 per l'anno 2010, euro 32.863.896 per l'anno 2011 e euro 32.392.884 per l'anno 2012 (Area omogenea 01.08.01 Fondo regionale per le politiche sociali).

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 comprende tutte le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI E PATRIMONIO

Art. 20

(Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è autorizzata la spesa di euro 13.991.968 per l'anno 2010, euro 9.000.000 per l'anno 2011 e euro 5.000.000 per l'anno 2012 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.).

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 21

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è autorizzato, per l'anno 2010, in euro 5.250.000 (UPB 01.14.01.10 Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 21/2003 è prorogata fino al 31 dicembre 2012 ed è rideterminata in annui euro 400.000 per ciascun anno del triennio 2010-2012 (UPB 01.14.01.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

Art. 22

(Finanziamenti per la realizzazione da parte degli enti locali di impianti per il trattamento di rifiuti di interesse regionale. Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31)

1. Dopo la lettera f) dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è aggiunta la seguente:

"fbis) il finanziamento delle spese per la progettazione, la realizzazione o l'allestimento, totale o parziale, degli impianti, anche di proprietà degli enti locali, riconosciuti di interesse regionale e previsti dal sistema integrato di trattamento dei rifiuti.".

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2010, di euro 4.000.000 per l'anno 2011 e di euro 800.000 per l'anno 2012 (UPB 01.14.03.20 Interventi di investimento per la realizzazione e manutenzione straordinaria di impianti per la gestione dei rifiuti- parz.).

Art. 23

(Modificazione alla legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015), è inserito il seguente:

"Art. 3bis

(Incentivi per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. La Regione, in attuazione del Piano approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della presente legge, promuove l'installazione di filtri antiparticolato (FAP) su veicoli o su mezzi a motore esistenti e regolarmente funzionanti, nonché la realizzazione di reti locali di distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di metano.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nel rispetto della regola degli aiuti de minimis, ove interessino soggetti che svolgono attività di impresa, in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia. Gli incentivi di cui al presente articolo sono cumulabili con qualsiasi altro contributo eventualmente previsto dalla normativa vigente.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 378.000 per l'anno 2010, in euro 696.000 per l'anno 2011 ed in euro 416.000 per l'anno 2012.

3. L'onere trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione pluriennale della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 01.14.01.20 (Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio).

Art. 24

(Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18)

1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del Parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), è autorizzato, per l'anno 2010, in euro 1.165.000 (UPB 01.14.02.10 Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali - parz.).

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è rideterminata, per il triennio 2010/2012, in euro 3.500.000, di cui euro euro 1.300.000 per l'anno 2010, euro 1.000.000 per l'anno 2011 ed euro 1.200.000 per l'anno 2012 (UPB 01.14.02.20 Investimenti per i parchi e le riserve naturali - parz.).

3. Per gli importi e i periodi di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine).

CAPO VIII

OPERE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE

Art. 25

(Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale. Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21)

1. Per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini, inserito con deliberazione del Consiglio regionale n. 3445/XII del 7 aprile 2008 nel Programma delle opere di rilevante interesse regionale di cui alla legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13), e oggetto di un accordo di programma da stipulare con il Comune di Aosta, è autorizzata la spesa complessiva di euro 145.500.000, in nove anni, di cui euro 1.500.000 nell'anno 2010, euro 17.500.000 nell'anno 2011 e euro 17.000.000 nell'anno 2012 (UPB 01.15.03.20 Spese per costruzione e sistemazione di opere di interesse pubblico - parz.).

2. Per l'attuazione degli altri interventi previsti dal capo II della l.r. 21/2004 è autorizzata, per il triennio 2010/2012, la spesa complessiva di euro 2.900.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2010, euro 1.200.000 per l'anno 2011 e euro 1.500.000 per l'anno 2012 (UPB 01.15.03.20 Spese per costruzione e sistemazione di opere di interesse pubblico - parz.).

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi per gli importi relativi agli anni 2011 e 2012 (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine).

CAPO IX

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 26

(Modificazione alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75)

1. Dopo il comma 1bis dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), è inserito il seguente:

"1ter. Per le operazioni di investimento effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2010 dalle imprese operanti nei settori diversi da quelli di cui al comma 1bis, la Regione interviene finanziariamente, per il tramite di ciascun singolo consorzio, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso medio annuo, ottenuto dalla media aritmetica dei tassi mensili di riferimento per il settore dell'industria, del commercio e assimilati stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti all'anno solare antecedente a quello di concessione dell'agevolazione da parte della Regione.".

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 75/1990, già determinata dall'allegato B alla l.r. 29/2008 in annui euro 5.000.000 per gli anni 2010 e 2011, è rideterminata in euro 5.930.000 per l'anno 2010 e in annui euro 5.730.000 per gli anni 2011 e 2012 (UPB 1.11.01.20 Interventi per favorire l'accesso al credito - parz.).

Art. 27

(Programma di sviluppo rurale 2007/2013)

1. La Regione attua, per il periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3399/XII del 20 marzo 2008, in applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2010/2012, una spesa a carico della Regione di euro 22.500.000 (UPB 01.11.09.23 Programma sviluppo rurale 2007/2013) così suddivisa:

a) euro 2.600.000 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, annualmente così suddivisa:

anno 2010 euro 875.000;

anno 2011 euro 865.000;

anno 2012 euro 860.000;

b) euro 19.900.000 quale quota aggiuntiva di risorse regionali, come definito dal capitolo 8 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 per la piena realizzazione del programma stesso, annualmente così suddivisa:

anno 2010 euro 7.125.000;

anno 2011 euro 6.135.000;

anno 2012 euro 6.640.000.

3. L'autorizzazione di spesa per l'implementazione e la gestione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2010/2012, in euro 600.000 (UPB 01.11.09.10 Programma sviluppo rurale 2007/2013 - spese correnti), annualmente così suddivisa:

anno 2010 euro 200.000;

anno 2011 euro 200.000;

anno 2012 euro 200.000.

4. La Regione assicura il finanziamento degli aiuti previsti dalle misure "indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e "pagamenti agroambientali", per l'anno 2009, di cui al Programma di sviluppo rurale regionale 2007/2013. A tal fine, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA) è autorizzata ad utilizzare i fondi alla stessa assegnati ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 15/2007 e dell'articolo 33 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010).

Art. 28

(Sostituzione dell'articolo 62 della l.r. 32/2007)

1. L'articolo 62 della l.r. 32/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 62

(Animazione sociale e culturale delle comunità)

1. Al fine di valorizzare e promuovere la cultura rurale e delle comunità, la Regione può:

a) organizzare manifestazioni tematiche di interesse agricolo;

b) assumere altre iniziative dirette, con particolare riferimento all'acquisto, a fini divulgativi, di pubblicazioni tematiche ad interesse agricolo e zootecnico e alla realizzazione e divulgazione, anche mediante l'acquisto di pagine pubblicitarie, di materiale informativo relativo alle produzioni agroalimentari e vitivinicole regionali, senza effettuare alcun pregiudizio qualitativo che evidenzi la superiorità di tali produzioni rispetto ad altre o riferimenti diretti a singoli operatori del settore;

c) concedere aiuti ad enti pubblici o privati che operano senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo.

2. Al fine di promuovere il coinvolgimento e la conoscenza della realtà agricola presso la popolazione, la Regione può inoltre avviare:

a) attività didattiche relative alla realtà agricola regionale;

b) attività di educazione alimentare;

c) attività di divulgazione e di sperimentazione in ambito agricolo;

d) progetti di sviluppo del settore agroalimentare con il coinvolgimento di diversi portatori di interesse.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.

4. In relazione alle finalità di cui al presente articolo, la struttura regionale competente è autorizzata ad effettuare il trattamento di dati personali, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei medesimi per scopi pertinenti e non eccedenti le predette finalità.".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di annui euro 1.420.000 per il triennio 2010/2012 (UPB 01.10.01.10 Piano di sviluppo rurale - interventi di parte corrente - parz.).

Art. 29

(Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta)

1. La Regione assicura il finanziamento delle domande di contributo relative ad iniziative di demolizione, acquisto o riconversione effettuate entro il 31 dicembre 2009 ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 11 (Incentivi regionali, per l'anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta ).

2. E' autorizzata l'ulteriore applicazione della l.r. 11/2009 per la concessione dei contributi ivi previsti, relativamente alle iniziative di demolizione, acquisto o riconversione effettuate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010.

3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 11/2009 è determinata, per l'anno 2010, in euro 1.500.000 (UPB 01.14.01.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz. e UPB 01.03.01.10 Oneri per servizi e spese generali - parz.).

Art. 30

(Erogazione di un contributo straordinario alla Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), ad erogare un contributo straordinario a favore della Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon di euro 30.000 per l'anno 2010, a copertura delle spese finalizzate all'acquisto di beni funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

2. La concessione del contributo straordinario e le modalità di erogazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 30.000 per l'anno 2010 (UPB 01.11.08.21 Altri interventi di investimento in materia di lavoro e formazione professionale - parz.).

Art. 31

(Finanziamento di servizi aerei)

1. La Regione è autorizzata a finanziare l'imposizione di oneri di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, relativamente a servizi aerei di linea da e per l'aeroporto regionale Corrado Gex, in assenza di disponibilità di fondi statali ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 per l'anno 2010 e di euro 3.500.000 a decorrere dall'anno 2011 (UPB 01.13.04.10 Spese per la gestione dell'aeroporto e per il trasporto aereo - parz.).

Art. 32

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 14 giugno 1989, n. 30, e 31 marzo 2003, n. 6)

1. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per l'anno 2010, un nuovo limite di impegno di euro 6.100 (UPB 1.6.2.20 Spese per l'attuazione del diritto allo studio universitario - parz.).

2. I limiti di impegno, della durata massima di quindici anni, previsti dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), sono autorizzati, per l'anno 2010, in euro 101.556 per le imprese industriali e in euro 122.631 per le imprese artigiane (UPB 1.11.3.20 Contributi per gli investimenti nel settore dell'industria - parz.; UPB 1.11.4.20 Contributi per gli investimenti nel settore dell'artigianato - parz.).

CAPO X

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE

Art. 33

(Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 61)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 61 (Concessione di contributi per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale), è inserito il seguente:

"Art. 8bis

(Adesione ad iniziative di particolare rilievo)

1. La Regione può promuovere e aderire ad iniziative di particolare rilievo, anche svolte al di fuori del territorio regionale, in ambito sociale, culturale e di promozione delle politiche di legalità e di sicurezza, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria curata dall'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, e stipulate con i soggetti interessati, anche diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1.".

2. L'onere per l'applicazione della l.r. 61/1994 è determinato in euro 250.000 per l'anno 2010 e in euro 80.000 a decorrere dall'anno 2011 (UPB 01.15.02.12 Spese diverse e oneri non ripartibili - parz.).

Art. 34

(Finanziamento della Cittadella dei giovani)

1. Il finanziamento al Comune di Aosta per le finalità di cui all'articolo 24 della l.r. 15/2009, in deroga alla l.r. 48/1995, già autorizzato in annui euro 300.000 per gli anni 2010 e 2011, è rideterminato in annui euro 450.000 per gli stessi anni ed è determinato in euro 450.000 per l'anno 2012 (UPB 01.08.01.10 Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali - parz.; UPB 01.04.04.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale - parz.).

Art. 35

(Concessione di contributi a favore di enti e associazioni per lo svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento rivolte al personale docente della scuola)

1. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio, concede con propria deliberazione contributi a fondo perduto a favore di associazioni professionali e disciplinari o di enti culturali e scientifici per lo svolgimento, durante l'anno scolastico, di attività di formazione e di aggiornamento rivolte al personale docente della scuola.

2. I contributi sono concessi, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile limitatamente alle attività di formazione e di aggiornamento individuate con la medesima deliberazione di cui al comma 1, previo parere espresso, anche sulla base dei criteri stabiliti dalle disposizioni statali vigenti in materia, da parte di apposita Commissione tecnica nominata con decreto del Sovraintendente agli Studi della Valle d'Aosta.

3. La Giunta regionale stabilisce prioritariamente, con propria deliberazione, i criteri e le modalità, anche procedimentali, per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

4. L'autorizzazione di spesa per il triennio 2010/2012 è di annui euro 5.000 (UPB 01.02.02.12 Spese di gestione e formazione del personale direttivo e docente delle scuole - parz.).

Art. 36

(Promozione di servizi formativi e di ricerca scientifica per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica)

1. L'onere per le convenzioni di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009), già determinato per gli anni 2010 e 2011 in annui euro 1.653.000 dall'articolo 46 della l.r. 29/2008, è autorizzato per l'anno 2012 in euro 1.653.000 (UPB 01.06.02.10 Spese per l'attuazione del diritto allo studio universitario - parz.; UPB 01.06.01.10 Trasferimenti ad enti universitari per il funzionamento - parz. e UPB 01.06.01.11 Spese per la promozione dell'istruzione universitaria - parz.).

Art. 37

(Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a favore della Associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard, prevista in annui euro 3.500.000 per gli anni 2010 e 2011 dall'articolo 48 della l.r. 29/2008, è determinata, per l'anno 2012, in euro 3.500.000 (UPB 01.07.02.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento - parz.).

Art. 38

(Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 49 della l.r. 29/2008 sono prorogate anche per l'anno 2012.

2. L'autorizzazione di spesa già prevista in annui euro 100.000 per gli anni 2010 e 2011 è determinata per l'anno 2012 in euro 100.000 (UPB 01.04.04.20 Trasferimenti per altri investimenti di finanza locale -parz.).

Art. 39

(Manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze naturali di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali), è rideterminata, per il triennio 2010/2012, in complessivi euro 2.400.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2010, euro 700.000 per l'anno 2011 e euro 1.500.000 per l'anno 2012 (UPB 01.07.03.20 Contributi per investimenti per i beni culturali - parz.).

Art. 40

(Contributo straordinario all'Associazione cronometristi della Valle d'Aosta)

1. Limitatamente al triennio 2010/2012, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore dell'Associazione cronometristi della Valle d'Aosta un contributo straordinario annuo per le spese relative all'acquisto di apparecchiature necessarie allo svolgimento dell'attività di cronometraggio, nonché all'acquisto e all'installazione di software e programmi di gestione delle apparecchiature in dotazione, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta. Le relative domande, riferite a spese sostenute non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione delle stesse, sono presentate annualmente alla struttura regionale competente in materia di sport, a pena di decadenza, entro il 31 marzo e sono corredate di idonea documentazione di spesa.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 6.000 per ciascun anno del triennio 2010/2012 (UPB 01.07.04.10 - parz.).

Art. 41

(Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 27)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 27 (Interventi regionali per l'organizzazione dei Giochi mondiali militari invernali), le parole: "nella misura massima del 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del 100 per cento".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in euro 150.000 per l'anno 2010, trova copertura nell'ambito dell'UPB 01.07.04.10 (Contributi correnti e sponsorizzazioni nel settore dello sport) del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 30/2009, nelle misure indicate nel medesimo allegato B.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010/2012.

Art. 43

(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2010.

ALLEGATI (OMISSIS)