Legge regionale 9 luglio 1990, n. 46 - Testo storico

Legge regionale n. 46 del 09 07 1990

Bollettino ufficiale 17 7 1990 n. 29

Interventi di difesa da valanghe

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione, in attesa della elaborazione ed attuazione del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) provvede, con lavori da eseguirsi in amministrazione diretta o con appalti, alla realizzazione di interventi di difesa da valanghe per il recupero idrogeologico-ambientale, per l’incremento delle superfici boscate e per creare condizioni di maggiore sicurezza per le infrastrutture esistenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 interessano le zone di distacco delle valanghe e/o le zone di espansione.

Art. 2

(Individuazione degli interventi)

1. La Regione procede all’individuazione degli interventi di cui all’articolo 1 con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto degli studi e delle rilevazioni condotte nel settore e delle indicazioni provenienti da Comuni e Comunità montane.

Art. 3

(Procedure)

1. La Regione provvede a predisporre, con le modalità di cui all’articolo 2, interventi a carico anche di diversi esercizi finanziari, da eseguirsi in base a progetti istruiti dal Servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, foreste ed ambiente naturale, al quale sono demandati compiti di esecuzione e di sorveglianza.

Art. 4

(Lavori in amministrazione diretta)

1. Per i lavori da eseguirsi in amministrazione diretta, l’Assessorato regionale dell’agricoltura, foreste ed ambiente naturale, tramite il Servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo, in attuazione degli interventi cui all’articolo 1, è autorizzato all’acquisto dei materiali d’impiego e delle attrezzature specifiche, nonché a provvedere all’assunzione della relativa manodopera, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Art. 5

(Finanziamento delle spese)

1. Per l’esecuzione e finanziamento dei lavori è autorizzata, per l’anno 1990, la spesa di L. 2.000 milioni.

2. I finanziamenti degli interventi per gli anni successivi al 1990 sono determinati dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e contabilità.

Art. 6

(Norme finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 28315 di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990, e sui capitoli corrispondenti dei futuri bilanci.

2. Alla copertura delle spese cui al comma 1 si provvede, per l’esercizio 1990, mediante riduzione di L. 2.000 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per programmi di sviluppo " a valere sull’accantonamento previsto nell’allegato n. 8 del bilancio di previsione per l’anno 1990 relativo agli interventi di difesa attiva da valanghe.

Art. 7

(Variazione di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 50150 " Fondo globale per finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 2.000 milioni

In aumento:

Cap. 28315 di nuova istituzione

programma regionale: 2.2.1.06 " difesa del suolo "

codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.15.04.

" Spese per interventi di difesa da valanghe "

LR 9 luglio 1990, n. 46 L. 2.000 milioni

Art. 8

La presente è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.