Legge regionale 7 agosto 1986, n. 46 - Testo vigente

Legge regionale 7 agosto 1986, n. 46

Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

(B.U. 15 09 1986, n. 11, 1° S.S. al n. 22 del 10 09 1986)

Art. 1

(1)

1. La Regione assegna gratuitamente gli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, agli alunni regolarmente iscritti e frequentanti:

a) le scuole primarie dipendenti dalla Regione;

b) le scuole paritarie;

c) le scuole sussidiate.

2. La spesa relativa alla fornitura gratuita è ammessa per ogni alunno una sola volta nell'arco dell'anno scolastico; è tuttavia ammessa la spesa relativa ad una seconda fornitura gratuita in caso di trasferimento in corso d'anno per documentati motivi.

2bis. Gli strumenti didattici sono assegnati in uso agli alunni delle scuole di cui al comma 1 e restano in proprietà dell'Amministrazione regionale, con il conseguente obbligo di restituzione dei medesimi al termine dell'anno scolastico o del periodo di adozione.

3. La Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di bilancio, stabilisce con propria deliberazione i parametri di spesa, le modalità di acquisto e di restituzione degli strumenti didattici, nonché i criteri per l'assegnazione della seconda fornitura gratuita nei casi di cui al comma 2.

Art. 2

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue Lire 250.000.000, graverà sul capitolo 44100 ("Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare"), che si istituisce nella parte spese del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1986, e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

2. Alla copertura della spesa per l'anno 1986 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ", a valere sul finanziamento delle spese per quota interessi su mutui da contrarre, previsto nell'allegato 8 alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 91.

3. Per la predetta voce resta disponibile il minore importo di lire 309.000.000.

4. Per gli anni 1987/88 alla copertura della spesa si provvede mediante utilizzo, per Lire 500.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 3.2. - altri oneri non ripartibili - del bilancio pluriennale della Regione 1986/88.

5. A decorrere dall'anno 1989 alla determinazione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 250.000.000

Variazione in aumento:

Settore 4: Promozione sociale

Programma 2.2.4.03 - Istruzione e cultura - diritto allo studio

Codificazione 1.1.1.4.1.2.06.04.07.

Cap. 44100 (di nuova istituzione) "Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare".

L.R. 7 agosto 1986, n. 46 L. 250.000.000

Art. 4

1. E' approvato il rimborso a favore dell'Erario dello Stato delle somme anticipate per la fornitura di cui al precedente articolo 1 relativamente agli anni 1983, 1984 e 1985.

2. Il relativo onere a carico della Regione, ai sensi dell'ultimo comma del DPR 22 febbraio 1982, n. 182, ammontante a complessive lire 646.000.000 graverà sul capitolo n. 50367 che viene istituito sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986.

3. Alla copertura dell'onere si provvede mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento " a valere sull'intervento iscritto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso relativo alla spesa per risanamento centri storici a fini abitativi; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 2.254.000.000.

Art. 5

1. In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 4 al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento " L. 646.000.000

Variazione in aumento

3.2. Altri oneri non ripartibili

Cap. 50367 (di nuova istituzione)

Codificazione: 1.1.1.8.3.1.12.32.03

"Rimborso allo Stato delle somme anticipate per la fornitura dei libri di testo nelle scuole elementari per gli anni 1983/1984 e 1985.

L.R. 7 agosto 1986, n. 46 articolo 4 " L. 646.000.000

¦

(1) L'articolo 1 è stato sostituito nel modo seguente dall'art. 2, comma 4, della L.R. 20 gennaio 2005, n.1:

"1. La Regione assegna gratuitamente gli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, agli alunni regolarmente iscritti e frequentanti:

a) le scuole primarie dipendenti dalla Regione;

b) le scuole paritarie;

c) le scuole sussidiate.

2. La spesa relativa alla fornitura gratuita è ammessa per ogni alunno una sola volta nell'arco dell'anno scolastico; è tuttavia ammessa la spesa relativa ad una seconda fornitura gratuita in caso di trasferimento in corso d'anno per documentati motivi.

3. La Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di bilancio, stabilisce con propria deliberazione i parametri di spesa, le modalità per l'acquisto degli strumenti didattici, nonché i criteri per l'assegnazione della seconda fornitura gratuita nei casi di cui al comma 2.".

L'articolo 1 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 36 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25:

"1. La Regione assegna gratuitamente agli alunni delle scuole elementari dipendenti dalla Regione e paritarie gli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche).

2. La Giunta regionale determina i parametri di spesa e le modalità per l'acquisto degli strumenti didattici di cui al comma 1, nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di bilancio.".

e precedentemente i commi 2 e 3 dell'articolo 1 erano stati modificati nel modo seguente dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 1987, n. 36:

" 2. Per i libri di testo in lingua italiana l'importo della fornitura per ciascun alunno corrisponderà al prezzo di copertina fissato annualmente secondo la procedura indicata nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 719. Per l'acquisto dei libri di testo in lingua francese, l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione pubblicherà, su indicazione di una commissione tecnica composta dall'Ispettore tecnico per la scuola elementare, da un direttore didattico, da tre insegnanti elementari indicati dagli organismi sindacali più rappresentativi, da due operatori dell'IRRSAE per la Valle d'Aosta e da un funzionario dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco dei testi adottabili.

3. Per le classi di scuola elementare che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPR 31 maggio 1974, n. 419 è consentito l'acquisto di materiale librario sostitutivo in conformità dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1977, n. 517. Nel caso in cui tale materiale venga adottato in sostituzione di libri di testo in lingua francese il finanziamento per ciascun alunno non potrà superare, per il primo ciclo, l'importo del testo di maggior costo fra quelli inseriti nell'elenco di cui al precedente comma e, per il secondo ciclo, il doppio di tale importo.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava:

"1. I libri di testo sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari della regione, comprese le scuole parificate e sussidiate. Alla fornitura e alla liquidazione della relativa spesa la Regione provvede secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, ferme restando le competenze degli organi scolastici in materia di adozione dei testi scolastici.

2. Per i libri di testo in lingua italiana l'importo della fornitura per ciascun alunno corrisponderà al prezzo di copertina fissato annualmente secondo la procedura indicata nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 719; per i libri in lingua francese la spesa della fornitura per ciascun alunno non potrà superare il doppio della spesa per i testi in lingua italiana.

3. Per le classi di scuola elementare che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPR 31 maggio 1974, n. 419 è consentito l'acquisto di materiale librario sostitutivo in conformità dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1977, n. 517.".

Il comma 2bis è stato inserito all'articolo 1 dall'art. 20, comma 1, della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

Il comma 3 dell'articolo 1 è stato così modificato dall'art. 20, comma 2, della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.