Legge regionale 10 giugno 1983, n. 46 - Testo storico

Legge regionale n. 46 del 10 06 1983

Bollettino ufficiale 4 7 1983 n. 16

Aumento della spesa annua per la concessione di contributi per il funzionamento dell’Istituto Storico della Resistenza.

Art. 1

L’autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo annuo in favore dell’Istituto Storico della Resistenza in Valle d’Aosta di cui alla legge regionale 9 aprile 1979, n. 16, prorogata fino all’anno 1986 dalla legge regionale 14 luglio 1982, n. 19 è fissata, a decorrere dall’anno 1983 in lire 30.000.000.

Art. 2

La Giunta regionale provvederà all’adozione di provvedimenti deliberativi per l’esecuzione della presente legge.

Art. 3

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge ammontante a lire 30.000.000 graverà sul capitolo 46300 (" contributo per il funzionamento dell’Istituto Storico della Resistenza in Valle d’Aosta ") della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1983, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Alla copertura del maggior onere di Lire 10.000.000 annue, si provvede: per l’anno 1983 mediante prelievo della somma di L. 10.000.000 dal cap. 50150 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo. Spese di investimento ") sullo stanziamento relativo al collegamento stradale Aosta - Courmayeur (Allegato n. 8 - Settore I - Assetto del Territorio e Tutela dell’ambiente) del bilancio di previsione per l’esercizio 1983:

- per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per Lire 20.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.4.08. - Attività culturali e scientifiche - del bilancio pluriennale 1983/ 1985.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo. Spese di investimento ". L. 10.000.000

Variazione in aumento

Cap. 46300 " Contributo annuo per il funzionamento dell’Istituto Storico della Resistenza in Valle d’Aosta ".

LR 9 aprile 1979, n. 16

LR 14 luglio 1982, n. 19 L. 10.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.