Legge regionale 4 agosto 1981, n. 46 - Testo storico

Legge regionale n. 46 del 04 08 1981

Bollettino ufficiale 18 9 1981 n. 13

Associazioni di volontariato nel settore socio-sanitario.

Art. 1

In armonia con i disposti degli articoli 1, 45 e 71 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione Valle d’Aosta riconosce la funzione sociale delle associazioni di volontariato liberamente costituite per concorrere al conseguimento degli obiettivi del servizio socio - sanitario regionale.

Art. 2

L’unità sanitaria locale della Valle d’Aosta, sulla base delle leggi regionali attuative del servizio socio - sanitario e delle previsioni e dell’attuazione del piano sanitario regionale, stipula convenzioni con le associazioni di volontariato secondo uno schema - tipo approvato dal Consiglio regionale.

Art. 3

Le associazioni di volontariato che intendono accedere al convenzionamento con l’unità sanitaria locale, debbono ottenere da parte della Regione il riconoscimento di idoneità. Tale riconoscimento è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il consiglio comunale ove ha sede l’istituzione.

L’idoneità è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) gratuità delle prestazioni dei soci;

b) assenza di fini di lucro;

c) adeguati livelli di funzionalità e continuità organizzativa e operativa, di prestazioni e di qualificazione del personale;

d) pubblicità dei bilanci.

Art. 4

I soci delle associazioni di volontariato convenzionate, sono tenuti a partecipare, a richiesta dell’unità sanitaria locale regionale, a corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento promossi o organizzati dalla Regione.

Art. 5

Fermo restando il carattere disinteressato dell’apporto dei soci volontari, le convenzioni di cui al precedente articolo 2, possono prevedere la attribuzione in uso alle associazioni di attrezzature e di strutture, nonché la corresponsione di contributi annuali per il loro funzionamento e per spese vive sostenute e opportunamente documentate.

A tal fine, nel bilancio di previsione dell’unità sanitaria locale è previsto un apposito capitolo di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.