Legge regionale 20 giugno 1978, n. 46 - Testo storico

Legge regionale n. 46 del 20 06 1978

Bollettino ufficiale 31 8 1978 n. 8

Indennità integrativa di disagiato servizio a favore delle farmacie rurali, aperte al pubblico nel territorio della Regione d’Aosta, per l’anno 1978.

Art. 1

La Regione provvede, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, ad integrare per l’anno 1978 l’indennità di residenza ai titolari di farmacie rurali, prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e determinata con legge 8 marzo 1968, n. 221, attraverso la concessione di una indennità di disagiato servizio.

Art. 2

L’indennità integrativa di cui all’articolo precedente, da corrispondere ai titolari di farmacie rurali, aperte al pubblico nel territorio della Regione Valle d’Aosta, è determinata nella misura di complessive lire 27.000.000.

Art. 3

L’indennità integrativa è concessa alle farmacie rurali di cui alla lettera b) dell’articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

Art. 4

La somma complessiva di lire ventisette milioni viene ripartita fra i titolari di farmacie rurali come segue:

a) due terzi da suddividere in parti uguali;

b) un terzo in misura inversamente proporzionale al volume d’affari risultante dalla dichiarazione presentata all’Ufficio Imposte sul Valore Aggiunto, riferita all’anno 1977.

Art. 5

L’integrità integrativa è concessa in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanità ed assistenza sociale ai titolari delle farmacie rurali.

Art. 6

Per ottenere la concessione dell’indennità integrativa deve essere presentata all’Assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale, a cura dei titolari di farmacie rurali, apposita domanda, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con allegata certificazione dello ammontare del volume d’affari dichiarato all’Ufficio imposte sul valore aggiunto, riferito all’anno 1977.

Art. 7

L’indennità sarà devoluta unicamente ai titolari di farmacie rurali, funzionanti per tutto l’anno solare 1977 e che alla data della presentazione della domanda per la concessione dell’indennità siano ancora operanti sul territorio della Regione.

Art. 8

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata, per l’anno 1978, la spesa complessiva di lire 27.000.000.

L’onere derivante a carico della Regione dall’applicazione della presente legge graverà sul nuovo capitolo che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978.

Alla copertura dell’onere di lire 27.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto n. 18 dell’allegato E del bilancio medesimo).

Art. 9

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento

Titolo I

Sezione III - Categoria V

Cap. 8090 - di nuova istituzione Indennità integrativa di disagiato servizio alle farmacie rurali L. 27.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento. L. 27.000.000

Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo indicato al n. 18 dell’allegato E alla legge regionale 21 aprile 1978, n. 10, è ridotto di lire 27.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.