Legge regionale 5 novembre 1976, n. 46 - Testo storico

Legge regionale n. 46 del 05 11 1976

Bollettino ufficiale 25 11 1976 n. 12

Contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore.

Art. 1

Per consentire, anche per l’anno 1976 e successivi, l’attuazione contrattuale in sede regionale del Protocollo d’intesa, convenuto per il periodo primo luglio 1974 - 31 dicembre 1975, tra il Ministero del Lavoro e le Organizzazioni sindacali dei dipendenti dalle imprese private che gestiscono autolinee in concessione ed applicano il contratto ANAC, allo scopo di mantenere la perequazione retributiva e normativa dei lavoratori del settore ed al fine, altresì, di garantire l’efficienza e la continuità dei detti pubblici servizi, la Regione Valle d’Aosta concede alle imprese medesime un contributo annuo pari a lire 3.068.160 per ciascun dipendente in servizio nell’anno 1976.

Il contributo sarà determinato per ciascun dipendente in proporzione al periodo di servizio nell’anno.

Art. 2

Il contributo di cui al precedente articolo è concesso alle imprese:

- che applichino il contratto di lavoro stipulato in sede regionale il 10-11-1975 per l’attuazione del Protocollo d’intesa;

- abbiano garantito la normale efficienza del servizio ed osservate le disposizioni contrattuali di lavoro nonché le leggi sociali.

Art. 3

La misura del contributo per ciascuna azienda è determinata in base al personale iscritto nel libro matricola e sarà erogata in rate trimestrali anticipate, sulla base dei dati del trimestre precedente, con liquidazione nei primi 15 giorni del mese successivo alla scadenza del trimestre precedente. La concessione dei contributi di cui al precedente comma, nonché l’impegno e la liquidazione delle relative spese, saranno deliberati dalla Giunta regionale.

A tale scopo le aziende stesse dovranno presentare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda in bollo diretta al Presidente della Giunta regionale, corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o sede di impresa che nei confronti dei dipendenti verrà applicato il contratto di lavoro di cui agli articoli 1 e 2;

2) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti iscritti nei libri matricola dell’impresa o della sede di impresa, distinti per trimestre, a partire dal primo gennaio 1976.

Per gli anni successivi, si procederà annualmente alla presentazione al Presidente della Giunta regionale di analoga domanda, entro il giorno 15 del mese di gennaio, con inoltro trimestrale degli elenchi del personale secondo la procedura di cui al punto 2.

Art. 4

Per gli anni successivi il contributo di cui all’articolo 1 costituirà spesa corrente della Regione, sarà soggetto a revisione annuale e sarà adeguato alle variazioni incrementative dei costi in funzione dei nuovi oneri comunque derivanti.

La copertura del relativo maggior onere sarà assicurata dal normale incremento delle entrate tributarie di pertinenza della Regione di cui al capitolo 13 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 13 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 70.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 481 - Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori L. 370.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 206 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento L. 300.000.000

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.