Legge regionale 29 dicembre 1975, n. 46 - Testo storico

Legge regionale n. 46 del 29 12 1975

Bollettino ufficiale 30 12 1975 n. 11

Aumento, limitatamente all’anno 1975, della spesa per l’applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13, e 30 agosto 1970, n. 24, recanti norme per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 1

È autorizzata, limitatamente all’anno 1975, la maggiore spesa di lire duecentomilioni per l’applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13, e 30 agosto 1970, n. 24, recanti provvidenze per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 362 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somma dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

- Variazione in aumento:

Capitolo 362 " Spese per la bonifica sanitaria del bestiame " L. 200.000.000

- Variazione in diminuzione:

Capitolo 271 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - allegato F) " L. 200.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.