Legge regionale 26 maggio 1993, n. 45 - Testo storico

Legge regionale n. 45 del 26 05 1993

Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25

Rifinanziamento, per l’anno 1993, della LR 28 giugno 1982, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Costituzione della Societą finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta".

Art. 1

(Oggetto)

1. La legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni concernente " Costituzione della Societą Finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Valle d’Aosta ", č rifinanziata per l’anno 1993, per gli interventi della gestione speciale, con lo stanziamento di lire 19.000 milioni.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere di lire 19.000 milioni derivanti dalla presente legge grava sul capitolo 35620 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per L. 17.500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 a valere sugli accantonamenti previsti all’allegato n. 8 del bilancio per l’anno in corso( cod. D. 2. per L. 15.000 milioni - cod. C. 1.4 per L. 2.500 milioni) e, per L. 1.500 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 a valere sugli accantonamenti previsti all’allegato n. 8 del bilancio per l’anno in corso( Cod B. 1.1.).

Art. 3

(Variazione di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni: in diminuzione

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " L. 1.500.000.000

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " L. 17.500.000.000

in aumento

Cap. 35620 " Spese per la costituzione del fondo di dotazione della FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione speciale

LR 28 giugno 1982, n. 16 artt. 5 e 9

LR 19 giugno 1984, n. 24

LR 2 gennaio 1989, n. 1

LR 4 settembre 1991, n. 39 "

L. 19.000.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.