Legge regionale 16 giugno 1988, n. 45 - Testo storico

Legge regionale n. 45 del 16 06 1988

Bollettino ufficiale 15 07 1988 n. 12, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0015 dell'11 07 1988

Variazione del canone di affitto, di cui all'art. 49 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 15, in caso di rilevanti riduzioni del reddito familiare.

Art. 1

1. L'articolo 49 della legge 6 marzo 1987, n. 15, è integrato dal seguente terzo comma:

" 3. Variazioni in diminuzione del canone applicato possono essere altresì riconosciute dall'Ente gestore, qualora, su istanza dell'assegnatario, si accerti, nelle forme di legge, l'effettiva uscita dal nucleo familiare di uno o più componenti il cui reddito concorreva alla determinazione del canone.

La conseguente variazione, determinata sottraendo dal totale del reddito considerato, i redditi di coloro che sono usciti dal nucleo, decorre dal primo luglio de la domanda è presentata nel primo semestre dell'anno e dal primo gennaio dell'anno successivo se la domanda viene presentata nel secondo semestre.

Nel caso di morte dell'assegnatario o di un componente il nucleo familiare, uscita dal nucleo familiare per matrimonio di uno o più componenti, l'Ente gestore provvede, su richiesta degli interessati, al riconoscimento della diminuzione di reddito complessivo del nucleo familiare per un importo pari a quello prima considerato ai fini della determinazione del canone applicato. L'eventuale variazione decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta ".

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.