Legge regionale 8 giugno 1987, n. 45 - Testo storico

Legge regionale n. 45 del 08 06 1987

Determinazione, per l'anno 1987, della spesa per l'applicazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59 concernente la disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta.

(B.U. 3 luglio 1987, n. 14, 3° S.S. al n. 12 del 25 giugno 1987)

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, concernente " Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta ", č autorizzata, limitatamente all'esercizio 1987, la spesa complessiva di lire 600 milioni, il cui onere graverą, quanto a lire 100 milioni, sul cap. 37450 e, quanto a lire 500 milioni, sul cap. 37455 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- quanto a lire 40 milioni mediante utilizzo dello stanziamento gią iscritto al cap. 37450 in base alla LR 21 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni e integrazioni;

- quanto a lire 20 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50100 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti - ") del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato 8 del bilancio stesso;

- quanto a lire 150 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento - ") del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato 8 del bilancio stesso;

- quanto a lire 390 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento - ") a valere sull'intervento previsto all'allegato 8 del bilancio per il corrente esercizio, relativo agli interventi straordinari a favore di societą ed enti gestori di impianti di trasporto a fune; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 1.050.000.000.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti) ". L. 20.000.000.

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) ". L. 540.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 37450 " Contributi all'Associazione valdostana maestri di sci per il funzionamento della stessa e l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento.

- LR 1° dicembre 1986, n. 59 " L. 60.000.000

Cap. 37455 " Contributi per l'acquisto, costruzione e arredamento di immobili da destinare a sedi di scuola di sci- LR 1° dicembre 1986, n. 59 art. 29 comma 8o " L. 500.000.000

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.