Legge regionale 7 agosto 1986, n. 45 - Testo storico

Legge regionale n. 45 del 07 08 1986

Bollettino ufficiale 15 09 1986 n. 11, 1° S.S. al n. 22 del 10 09 1986

Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive.

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La Regione Valle d'Aosta interviene per favorire la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive, con ciò intendendosi qualsiasi impianto idoneo a consentire la pratica di uno o più sport, ivi compresi quelli definiti come sport tradizionali valdostani, nonché le aree verdi attrezzate.

2. Sotto il profilo dell'utenza sono considerate ammissibili agli interventi di cui alla presente legge sia le infrastrutture finalizzate a soddisfare le esigenze della popolazione residente, sia quelle più specificamente rispondenti alla domanda di sport e tempo libero proveniente dalla clientela turistica.

Art. 2

(Programma di intervento)

1. L'intervento regionale si attua attraverso un programma pluriennale a scorrimento, nel quale le opere vengono così classificate:

a) opere di livello regionale, alla cui realizzazione la Regione procede direttamente, ponendo le relative spese a totale carico del bilancio regionale; b) opere di livello intercomunale, da realizzarsi da parte di comunità montane o consorzi intercomunali e per le quali la Regione concede un contributo fino all'ottanta per cento della spesa riconosciuta;

c) opere di livello comunale, per le quali la Regione concede un contributo fino al settanta per cento della spesa riconosciuta.

2. La proposta di programma è predisposta dall'assessorato regionale competente in materia di turismo, avuto riguardo alla situazione socio - demografica e territoriale della Regione, nonché alle esigenze attuali e prospettiche del turismo.

3. La proposta di programma è approvata, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale. 4. Le comunità e i comuni possono presentare all'assessorato, entro il 30 settembre di ogni anno, proposte e osservazioni per l'aggiornamento del programma a scorrimento; la Giunta esamina dette istanze e, qualora le ritenga accoglibili, le inoltra all'esame del Consiglio per le eventuali conseguenti modifiche del programma stesso.

Art. 3

(Coerenza con la normativa urbanistica e tecnica di settore)

1. Per poter essere incluse nel programma, le infrastrutture ricreativo - sportive devono rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti a scala comunale e intercomunale, nonché le norme nazionali e regionali vigenti in materia di impianti sportivi.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande di finanziamento delle opere di livello sub - regionale)

1. I contributi regionali alle comunità montane, ai consorzi di comuni e ai comuni singoli possono essere concessi per la realizzazione di opere e per l'acquisizione delle relative aree.

2. Le domande devono essere presentate all'assessorato regionale competente in materia di turismo, corredate dalla seguente documentazione:

a) domanda in carta legale firmata dal rappresentante o dai rappresentanti legali dell'ente, corredata di copia dell'atto o degli atti deliberativi con i quali gli organi collegiali competenti autorizzano la presentazione della domanda;

b) planimetria delle aree interessate e progetti delle attrezzature e degli impianti previsti;

c) previsione di spesa:

c1) per quanto concerne l'acquisizione di aree: documentazione dimostrativa dell'onere di acquisizione, che non può comunque superare quello derivante dall'applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di espropri per pubblica utilità;

c2) per quanto concerne la realizzazione di opere: computo metrico estimativo.

d) documentazione comprovante l'avvenuta costituzione del consorzio, qualora la domanda sia presentata da un consorzio di comuni.

3. La documentazione è esaminata dall'Assessorato, che provvede a stralciare o a ridurre le voci di spesa non ammissibili a contributo.

4. L'ammontare del contributo è determinato in base alla spesa ritenuta ammissibile dall'assessorato.

Art. 5

(Modalità di decisione)

1. Le decisioni in merito alla concessione dei contributi e alla realizzazione diretta delle opere di cui alla presente legge sono assunte dalla Giunta regionale.

Art. 6

(Convenzioni con istituti di credito)

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo, con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito, per facilitare la concessione di mutui a tasso agevolato a favore degli enti locali per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi.

Art. 7

(Norme transitorie)

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 1986 e 1987 è autorizzata la concessione di contributi per il completamento di infrastrutture qualificate e finanziate come opere di livello locale ai sensi della legge regionale 14 luglio 1982, n. 24, anche se le relative opere non figurano nel programma di intervento di cui all'articolo 2; la percentuale massima di intervento è limitata, per tali casi, al 60 percento della spesa riconosciuta.

2. Analogamente, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare ulteriori somme per il completamento di infrastrutture qualificate e finanziate come opere di livello regionale ai sensi dell'articolo 4 della citata legge regionale 14 luglio 1982, n. 24.

Art. 8

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 14 luglio 1982, n. 24, " Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive di interesse turistico " è abrogata.

Art. 9

(Finanziamento)

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno:

a) per quanto concerne il finanziamento delle opere di livello regionale, sul capitolo 37575 del bilancio di previsione per l'esercizio 1986, utilizzando l'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 14 luglio 1982, n. 24, come rideterminata dall'articolo 32 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90 (legge finanziaria), ammontante a L. 5.000.000.000;

b) per quanto concerne il finanziamento delle opere di livello sub - regionale, previsto in L. 1.000.000.000, sul capitolo 22845 del bilancio per l'anno in corso. Alla relativa copertura si provvede:

- per L. 500.000.000 mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 14 luglio 1982, n. 24;

- per L. 500.000.000 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 del bilancio per l'anno 1986 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento " a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8, relativo al recupero e sistemazione di impianti termali; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 2.500.000.000.

2. A decorrere dall'anno 1987, alla determinazione della spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con legge finanziaria di cui dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 10

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento " L. 500.000.000

Variazione in aumento

Cap. 22845 la cui denominazione viene così modificata: " Contributi a enti locali per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo - sportive.

LR 7 agosto 1986, n. 45 " L. 500.000.000

2. È altresì modificata la denominazione del capitolo n. 37575 nel modo seguente: " Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo - sportive

LR 7 agosto 1986, n. 45 "

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.