Legge regionale 15 luglio 1985, n. 45 - Testo storico

Legge regionale n. 45 del 15 07 1985

Bollettino ufficiale 1 8 1985 n. 14

Aumento, per l’anno 1985, della spesa per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: "Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale", è autorizzata, limitatamente all’anno 1985, la maggiore spesa di lire 2.700.000.000.

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul cap. 37500 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese di investimento ") - allegato n. 8 - Settore secondo - Sviluppo

economico - del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " L. 2.700.000.000

Variazione in aumento

cap. 37500 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società

- LR 3 agosto 1971, n. 10

- LR 14 dicembre 1972, n. 40 " L. 2.700.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.