Legge regionale 19 agosto 1984, n. 45 - Testo storico

Legge regionale n. 45 del 19 08 1984

Bollettino ufficiale 5 10 1984 n. 14

Revisione della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi".

Art. 1

Alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

All’articolo 7 - terzo comma - seconda riga č soppressa la parola "regionale".

All’articolo 14 - primo comma - lettera a) nella prima e seconda riga č soppressa la parola "di alcune".

Art. 2

Per le finalitą previste dalla legge č autorizzata, fino al 1988, la seguente spesa, il cui onere graverą sul Capitolo 28900 del Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli di Bilancio per gli esercizi successivi:

- per l’anno 1984 L. 1.500.000.000

- per l’anno 1985 L. 1.500.000.000

- per l’anno 1986 L. 1.500.000.000

- per gli anni 1987/1988 L. 3.000.000.000 Alla copertura della maggiore spesa a carico della Regione, derivante dall’applicazione della presente legge, si provvede:

- per l’anno 1984, mediante riduzione di lire 1.090.000.000 dello stanziamento iscritto al Capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " (Allegato n. 8 - Settore primo - Assetto del territorio e tutela dell’ambiente) del Bilancio di previsione per l’esercizio 1984;

- per gli anni 1985/ 1986, mediante utilizzo per lire 2.550.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.1.07 - Forestazione e difesa dei boschi;

- per gli anni 1987/ 1988, gli oneri di cui al primo comma del presente articolo saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3

Al Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1984 sono approvate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) "

L. 1.090.000.000

Variazione in aumento:

cap. 28900 " Spese per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco " L. 1.090.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.