Legge regionale 17 luglio 1981, n. 45 - Testo storico

Legge regionale n. 45 del 17 07 1981

Bollettino ufficiale 15 9 1981 n. 12

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43 concernente interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce delle nefropatie, per l’assistenza ai nefropatici e l’esercizio della dialisi domiciliare e extraospedaliera.

Art. 1

Alle norme concernenti interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce delle nefropatie, per l’assistenza ai nefropatici e l’esercizio della dialisi domiciliare od extraospedaliera, approvate dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43 modificata ed integrata dalla legge regionale 8 agosto 1977, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) l’articolo 2, è così modificato: " In conformità alle indicazioni della programmazione socio - sanitaria regionale, tenuto conto delle esigenze cliniche, psicologiche e socio - lavorative dei soggetti nefropatici residenti in Valle d’Aosta nonché ai fini di cui al successivo articolo 3, nei presidi dell’unità sanitaria locale possono essere costituite unità - dialisi che si avvalgono di personale sanitario operante nell’ambito del presidio, debitamente addestrato. Tali unità dialitiche operano sulla base degli schemi di trattamento predisposti dall’unità operativa di nefrologia e dialisi di cui alla presente legge, in costante collegamento con detta unità ".

2) l’articolo 7 è sostituito dal seguente nuovo articolo: " È costituito presso l’ospedale generale regionale di Aosta il servizio di nefrologia e dialisi.

Tale servizio è l’unità operativa che nell’ambito della organizzazione e funzionamento dei servizi dell’unità sanitaria locale, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, e secondo le indicazioni della programmazione socio - sanitaria regionale, svolge compiti per la prevenzione, accertamento e cura delle nefropatie e per il trattamento dialitico dei pazienti degenti, ambulatoriali, domiciliari, acuti o cronici.

Sino all’approvazione della pianta organica dell’unità sanitaria locale di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 il servizio si avvale del personale di cui alla tabella allegata alla presente legge, secondo le esigenze connesse all’espletamento dei compiti attribuiti ".

3) l’articolo 7/ bis è così modificato: al primo e secondo comma la parola " sezione " è sostituita dalla dizione " unità operativa ";

al secondo comma, punto 1), la dizione " al coordinamento degli interventi " è sostituita con " ai compiti "; al secondo comma, punto 3), dopo la parola " domiciliari " è aggiunta la dizione " secondo l’organizzazione e funzionamento del distretto interessato ed in collaborazione con il relativo personale competente ".

4) l’articolo 7/ ter è soppresso.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato alla legge regionale 17 luglio 1981, n. 45, concernente: " Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1976, n. 43 concernente interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce delle nefropatie, per l’assistenza ai nefropatici e l’esercizio della dialisi domiciliare e extraospedaliera ".

ATTO ALLEGATO

- 1 primario (specialista in nefrologia e dialisi) 2 aiuti 3 assistenti

- 1 capo sala o operatore professionale coordinatore 16 infermieri professionali o operatori professionali collaboratori.

(In sede di prima costituzione del servizio un terzo dei posti di infermiere professionale possono essere ricoperti con il personale in possesso del titolo di infermiere generico in corso di riqualificazione professionale ai sensi della legge n. 243/ 1980)

- 1 aggiunto o assistente amministrativo

- 1 perito elettronico o assistente tecnico

- 1 operaio ad alta specializzazione tecnologica elettricista (quarto livello) o operatore tecnico - 6 ausiliari o agenti tecnici.