Legge regionale 20 giugno 1978, n. 45 - Testo storico

Legge regionale n. 45 del 20 06 1978

Bollettino ufficiale 31 8 1978 n. 8

Estensione delle provvidenze di cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 16, a favore degli esercenti attività commerciali, residenti in Valle d’Aosta.

Art. 1

Le provvidenze di cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 16, inerenti alla concessione di una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti e degli artigiani residenti in Valle d’Aosta, sono estese anche ai commercianti, titolari e collaboratori di impresa, iscritti negli elenchi nominativi per gli esercenti attività commerciali ed alla rispettiva Cassa Mutua regionale di malattia e residenti in Valle d’Aosta.

Art. 2

L’onere annuo di lire venti milioni, derivante dall’applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 8525 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi, la cui dicitura viene così modificata: " Spese per la concessione di indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, residenti in Valle d’Aosta ".

Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 (punto n. 20 dell’allegato E del bilancio stesso).

Per gli anni futuri, l’onere sarà iscritto con legge d’approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

(Spese correnti - Allegato E) L. 20.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 8525 - Spese per la concessione di indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti e degli artigiani residenti in Valle d’Aosta. L. 20.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.