Legge regionale 5 novembre 1976, n. 45 - Testo storico

Legge regionale n. 45 del 05 11 1976

Bollettino ufficiale 25 11 1976 n. 12

Revisione, per l’anno 1975, delle aliquote di cui all’articolo 2, lettera B) della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 1

Le aliquote di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l’anno 1975 sono stabilite fino ad un massimo di:

- L. 121 per autobus/ Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt. 800;

- L. 211 per autobus/ Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d’Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino - Aosta - Courmayeur.

Art. 2

La Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 3

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue Lire 49 milioni, graverà sul capitolo 481 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. La copertura della maggiore spesa per l’anno finanziario 1976 e per gli esercizi successivi è assicurata dall’accertamento di una corrispondente maggiore entrata sul capitolo 13 del bilancio stesso e dal normale incremento delle entrate tributarie di pertinenza della Regione di cui al predetto capitolo o ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per l’esercizio 1977 e successivi.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Capitolo 13 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f), del primo comma, del secondo comma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 49.000.000

Parte Spesa

- Variazione in aumento:

Capitolo 481 - Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea viaggiatori L. 49.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.