Legge regionale 29 dicembre 1975, n. 45 - Testo storico

Legge regionale n. 45 del 29 12 1975

Bollettino ufficiale 30 12 1975 n. 11

Approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione della indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell’agricoltura.

Art. 1

Per l’applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 30, e 8 novembre 1974, n. 38, recanti norme per la corresponsione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, a favore dei lavoratori autonomi dell’agricoltura, è approvata la maggiore spesa annua di lire diecimilioni, a decorrere dall’anno finanziario 1975.

Art. 2

L’onere di diecimilioni derivante dall’applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 755 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1975, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

- Variazione in aumento:

cap. 755 " Spese per l’estensione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell’agricoltura residenti in Valle d’Aosta " L. 10.000.000

- Variazione in diminuzione:

Cap. 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E) " L. 10.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.