Legge regionale 2 dicembre 1974, n. 45 - Testo storico

Legge regionale n. 45 del 02 12 1974

Bollettino ufficiale 31 12 1974 n. 11

Aumento, limitatamente all’anno 1974, della spesa per l’applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13, e 30 agosto 1970, n. 24, recanti norme per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 1

È autorizzata per l’anno 1974, la maggiore spesa di lire duecentomilioni per l’applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13, e 30 agosto 1970, n. 24, recanti provvidenze per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 362 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974.

Art. 3

Al bilancio di previsione della regione per l’anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazioni in aumento:

Capitolo 16 " Proventi della Casa da gioco di St. Vincent " L. 200.000.000

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Capitolo 362 " Spesa per la bonifica sanitaria del bestiame " L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.