Legge regionale 14 dicembre 1972, n. 45 - Testo storico

Legge regionale n. 45 del 14 12 1972

Bollettino ufficiale 15 12 1972 n. 12

AUMENTO DELLA SPESA ANNUA PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 1960 N. 9 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DI ASSEGNI AL MERITO E DI INVALIDITĄ ALLE GUIDE, AI PORTATORI ALPINI E LORO ORFANI.

Art. 1

La spesa annua prevista dall’articolo 5 della legge regionale 17 novembre 1960 n. 9 e successive modificazioni, per la concessione di assegni al merito e di invaliditą alle guide, ai portatori alpini e loro orfani, č aumentata a Lire diecimilioni, a decorrere dal 1972.

La maggiore spesa annua di Lire duemilioni, derivante a carico del bilancio regionale dall’applicazione della presente legge a decorrere dal 1972, sarą imputata al capitolo di spesa 815 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 (" Concessione di assegni al merito a guide, portatori alpini e loro orfani ") e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine č approvato l’aumento da Lire ottomilioni a Lire diecimilioni dello stanziamento annuo del capitolo stesso a decorrere dall’anno 1972.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire duemilioni derivante dall’applicazione della presente legge, č approvato l’aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 815 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1972 da Lire ottomilioni a Lire diecimilioni, mediante prelievo della somma di Lire duemilioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso ( Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di finanziamento - Spese correnti - Allegato E).

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.