Legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 - Testo vigente

Legge regionale 27 maggio 1998, n. 44

Iniziative a favore della famiglia.

(B.U. 9 giugno 1998, n. 25).

INDICE

CAPO I

PRINCIPI, DESTINATARI E FINALITA'

Art. 1 - Principi e destinatari

Art. 2 - Finalità

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA, DELLA PROCREAZIONE, DELLA PRIMA INFANZIA, DELLA PREADOLESCENZA E DELL'ADOLESCENZA

Art. 3 - Obiettivi

Art. 4 - Interventi a sostegno della procreazione e dell'espressione della sessualità

Art. 5 - Percorso nascita

Art. 6 - Interventi a sostegno della prima infanzia

Art. 7 - Interventi a sostegno della preadolescenza e dell'adolescenza

CAPO III

(1)

CAPO IV

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CURA DEI BAMBINI E DEI SOGGETTI IN DIFFICOLTA'

Art. 13 - Interventi a sostegno dell'educazione e della cura dei bambini

Art. 13bis - Centri delle Famiglie (2a)

Art. 14 - Sostegno alle famiglie numerose

Art. 15 - Limiti di reddito

Art. 16 - Domanda e decorrenza dell'assegno

Art. 17 - Interventi a sostegno della cura di soggetti in difficoltà

Art. 18 - Fondo per le prestazioni di assistenza ai soggetti non autosufficienti

Art. 19 - Voucher per servizi

Art. 19bis - Contributi a favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale

CAPO V

AUTORGANIZZAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 20 - Progetti

CAPO VI

AGGIORNAMENTO

Art. 21 - Formazione ed aggiornamento

CAPO VII

VERIFICA E PROMOZIONE DELLE POLITICHE FAMILIARI (5)

Art. 22 - Osservatorio permanente

Art. 22bis - Promozione e sostegno di azioni volte al benessere della famiglia (6)

Art. 23 - Conferenza regionale sulla famiglia

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24 - Determinazione e copertura degli oneri

Art. 25 - Variazioni di bilancio

CAPO I

PRINCIPI, DESTINATARI E FINALITA'

Art. 1

(Principi e destinatari)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce i diritti e il ruolo della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, con riferimento ai principi degli art. 2, 3, 29, 30, 31, 32, 37, 38 e 47 della Costituzione, ai principi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ai principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. La Regione, ai fini dell'applicazione della presente legge, riconosce, inoltre, come formazione sociale primaria e soggetto di fondamentale interesse pubblico la famiglia comunque formata, fondata su legami socialmente assunti di convivenza anagrafica, di solidarietà, di mutuo aiuto, di responsabilità nella cura delle persone che la compongono e nell'educazione dei minori.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione promuove e realizza un'attiva politica sociale diretta a:

a) sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali;

b) agevolare la formazione di nuove famiglie;

c) sostenere il diritto della coppia alla scelta positiva, libera e responsabile della procreazione, offrendole anche opportunità sociali e sostegni socio-culturali idonei a superare i motivi che la inducono a restrizioni non desiderate della fecondità;

d) sostenere la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, riconoscendo l'altissima rilevanza personale e sociale della maternità e della paternità;

e) sostenere l'impegno di cura nei confronti di familiari non autosufficienti anche non conviventi;

f) promuovere ed attuare iniziative a favore della conciliazione tra il lavoro familiare e l'attività lavorativa remunerata e della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;

g) promuovere accordi fra le organizzazioni sindacali, le organizzazioni economiche e gli enti pubblici per favorire il ricorso alla flessibilità degli orari di lavoro nonché l'introduzione nei contratti di lavoro di clausole che consentano periodi di astensione dall'attività lavorativa per motivi di famiglia;

h) valorizzare e sostenere l'associazionismo familiare rivolto a dare impulso ad esperienze di autorganizzazione sociale;

i) agevolare il ricongiungimento delle famiglie.

2. La Regione orienta i propri strumenti di programmazione e legislazione e indirizza l'esercizio delle proprie funzioni al perseguimento delle finalità di cui al comma 1; potenzia le politiche di settore; adotta criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà delle stesse e ne verifica l'attuazione.

3. La Regione riconosce il ruolo primario degli enti locali nel governo delle politiche dei servizi a favore della famiglia.

4. La Regione promuove e sostiene progetti degli enti locali, dell'Unità sanitaria locale (USL) e di soggetti non istituzionali nel settore riguardante la famiglia.

5. La Regione riconosce il ruolo di primario rilievo del volontariato, dell'associazionismo sociale e delle organizzazioni di cittadinanza privata che compongono il privato-sociale nel perseguimento delle finalità della presente legge.

6. La Regione nella realizzazione delle azioni positive e di sostegno di cui alla presente legge valorizza e tiene conto delle funzioni della famiglia quale ambito relazionale per la serenità dei suoi membri e la crescita armonica dei minori, della sua funzione economica e di responsabilità nella cura e nella solidarietà tra le generazioni, dei diritti di autonomia di ciascuno dei suoi membri ed in particolare dei diritti dei minori, della parità tra uomo e donna, dell'aspirazione della donna a realizzarsi pienamente nella società.

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA, DELLA PROCREAZIONE, DELLA PRIMA INFANZIA, DELLA PREADOLESCENZA E DELL'ADOLESCENZA

Art. 3

(Obiettivi)

1. Le attività di sostegno alla famiglia previste dalla presente legge rientrano nell'ambito dei livelli di assistenza assicurati dalla Regione e si esplicano ad integrazione della legge regionale 16 aprile 1997, n. 13 (Nuova disciplina del Servizio sanitario regionale, approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999 e modificazioni alla dotazione organica di cui alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale) come modificata dalla legge regionale 13 dicembre 1995, n. 49), attraverso:

a) il potenziamento e la qualificazione delle attività di informazione, di consulenza e di attivazione di progetti personalizzati in ordine alla procreazione libera e responsabile;

b) la qualificazione dell'assistenza sanitaria e sociale alla gravidanza ed alla maternità, nonché lo sviluppo degli interventi finalizzati alla cura della sterilità;

c) il potenziamento e la riorganizzazione flessibile dei servizi socio-educativi, riguardanti l'infanzia e le famiglie impegnate nella cura dei bambini e la sperimentazione di nuove forme di servizio;

d) interventi finalizzati ad assicurare alle famiglie la libera scelta delle forme di educazione e di istruzione;

e) la rimozione degli ostacoli anche tariffari per l'utilizzo dei servizi pubblici a domanda individuale riguardanti l'infanzia;

f) interventi di assistenza domiciliare, di assistenza domiciliare integrata, di ospedalizzazione a domicilio, di assistenza socio-educativa territoriale;

g) interventi psico-sociali riferiti alle problematiche relazionali nei rapporti di coppia e di convivenza familiare;

h) interventi sociali di appoggio e sostitutivi per minori, gestanti, donne sole con figli minori, con particolare riferimento ai casi di maltrattamento o violenza;

i) il potenziamento del servizio di affidamento familiare;

l) il sostegno economico e l'offerta di servizi alle famiglie che si fanno carico di familiari, anche non conviventi, con limitazioni della autonomia psico-fisica in alternativa alla istituzionalizzazione;

m) l'aggiornamento degli operatori impegnati negli interventi per la famiglia, la maternità e l'infanzia;

n) lo studio, la ricerca e l'informazione sulle tematiche relative alla famiglia;

o) il sostegno economico alle famiglie in situazione di povertà;

p) l'incentivazione alla condivisione del lavoro domestico;

q) la qualificazione dell'assistenza sanitaria e sociale alle problematiche relative all'andrologia;

r) l'attivazione di servizi di emergenza familiare.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito della propria programmazione, determina le risorse disponibili per ciascun obiettivo nonché i relativi standard di impiego finalizzati al livello di prestazione o di attività da produrre.

Art. 4

(Interventi a sostegno della procreazione e dell'espressione della sessualità)

1. La Regione, attraverso i servizi esistenti resi dalla pubblica amministrazione e dal privato-sociale, attua interventi a sostegno della procreazione e dell'espressione della sessualità e sostiene il diritto della coppia ad una procreazione libera e responsabile mediante:

a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale in materia di tutela sociale della maternità;

b) l'informazione sui servizi sociali, sanitari, assistenziali pubblici e di soggetti non istituzionali, operanti sul territorio, sulle prestazioni erogate e sulle modalità per accedervi;

c) l'informazione e la consulenza sui temi della sessualità;

d) la realizzazione di programmi di informazione e di educazione riguardanti la procreazione responsabile;

e) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie che richiedono l'interruzione volontaria di gravidanza secondo le procedure di cui agli artt. 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);

f) gli interventi socio-sanitari riferiti alla pubertà, alla menopausa e all'andropausa;

g) gli interventi sanitari di specialistica ginecologica di base e gli interventi finalizzati alla diagnosi precoce di tumori femminili;

h) gli interventi socio-sanitari finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sterilità e dell'impotenza;

i) l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia ed alla famiglia, per difficoltà relazionali per problemi di separazione e di divorzio, anche in riferimento alla consulenza sul diritto di famiglia;

l) l'assistenza al singolo ed alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine sessuale e l'assistenza alla donna per problemi di violenza sessuale;

m) le iniziative di mediazione familiare gestite dall'ente pubblico o dal privato-sociale;

n) l'assistenza al compito educativo dei genitori;

o) l'assistenza psicologica e sociale relativa alle problematiche sessuali e relazionali dei minorenni;

p) la tutela dall'infecondità maschile e femminile legata alla condizione di lavoro.

Art. 5

(Percorso nascita)

1. In relazione alle leggi regionali vigenti in materia sanitaria, l'USL definisce e organizza un sistema articolato di prestazioni, denominato "percorso nascita", in grado di fornire il complesso degli interventi afferenti alla gravidanza, alla nascita e al puerperio secondo criteri di massima integrazione e coordinamento tra i diversi presidi coinvolti e al fine di raggiungere la massima fruibilità su tutto il territorio regionale.

2. Il "percorso nascita" prevede:

a) la consulenza genetica preconcezionale e la diagnosi prenatale, al fine di individuare le embriopatie e le fetopatie da infezioni materne nonché le cause genetiche di malattie e malformazioni della madre e del bambino, con particolare attenzione per soggetti, categorie o coppie a rischio, al fine della più opportuna prevenzione e della più adeguata cura;

b) l'adeguata informazione alla gestante e alla famiglia sui servizi, sulle norme di igiene in gravidanza, sulle procedure in caso di parto fisiologico o complicato, sull'assistenza alla madre nel puerperio e sull'assistenza al bambino;

c) l'istituzione di corsi di preparazione psico-profilattica alla nascita;

d) la tutela delle gestanti sul luogo di lavoro, soprattutto con riguardo all'esposizione a sostanze tossiche, a radiazioni ionizzanti, a variazioni di pressione o di altri elementi di rischio;

e) l'assistenza, a scadenze programmate, durante la gravidanza per individuare precocemente i casi ad alto rischio nonché l'assistenza domiciliare alle puerpere, con priorità per i parti a rischio;

f) la predisposizione di una scheda della gravidanza che fornisca informazioni sulle principali norme igieniche, sul calendario delle visite e degli accertamenti e che riassuma le notizie fondamentali circa il corso della gravidanza stessa;

g) la predisposizione di progetti sperimentali che consentano l'unitarietà dell'evento travaglio-nascita, il sostegno psico-affettivo del padre o di un familiare, l'accudimento del bambino presso la madre, la continuità dell'assistenza mediante adeguamenti strutturali e organizzativi dei reparti di ostetricia e patologia neonatale;

h) l'effettuazione programmata di visite neonatali per la diagnosi di malattie endocrine e metaboliche, per la rilevazione di malformazioni congenite, per la profilassi di infezioni e per l'individuazione della sieropositività, anche in relazione all'art. 4 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 65 (Interventi per la procreazione libera e responsabile, la tutela della salute della donna, dei figli, della coppia e della famiglia);

i) l'assistenza al parto a domicilio.

Art. 6

(Interventi a sostegno della prima infanzia)

1. La Regione, in applicazione della l.r. 13/1997, promuove progetti, incentiva e sostiene iniziative promosse da enti locali, da associazioni di famiglie, dal privato-sociale nonché da singoli cittadini, relativi ai servizi socio-educativi per la prima infanzia tesi a:

a) potenziare la rete degli asili nido anche attraverso forme di partenariato con soggetti del privato-sociale che gestiscono in convenzione il servizio secondo gli standard qualitativi e organizzativi definiti dalla Giunta regionale in applicazione della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili nido);

b) istituire garderies d'enfance per fornire alle famiglie una forma alternativa di sostegno ed un'occasione di socializzazione e aggregazione attraverso proposte educative secondo gli standard qualitativi, formativi e organizzativi definiti dalla Giunta regionale;

c) istituire il servizio di "tata familiare" per bambini che, per motivi familiari o ambientali, non possano usufruire dei servizi di cui alle lett. a) e b), secondo gli standard qualitativi, formativi e organizzativi definiti dalla Giunta regionale;

d) garantire modalità di accesso tali da consentire frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee;

e) favorire l'abbattimento, da parte degli enti locali, delle tariffe per la fruizione dei servizi socio-assistenziali per la prima infanzia a carico delle famiglie appartenenti alle fasce deboli.

2. Con provvedimento della Giunta regionale sono determinati i finanziamenti trasferiti agli enti locali per l'istituzione e la gestione dei servizi di cui al comma 1.

Art. 7

(Interventi a sostegno della preadolescenza e dell'adolescenza)

1. La Regione promuove progetti, incentiva e sostiene iniziative relativi ai servizi socio-educativi per la preadolescenza e l'adolescenza tesi a:

a) potenziare il servizio di assistenza domiciliare educativa (ADE);

b) promuovere l'istituzione di centri di incontro per preadolescenti ed adolescenti aventi finalità socializzanti, culturali e pedagogiche, con l'eventuale supporto di personale qualificato e/o con la collaborazione dei genitori. Tali servizi possono essere gestiti direttamente dagli enti pubblici, dalle cooperative sociali o essere autogestiti;

c) incentivare iniziative di mutuo aiuto psico-pedagogico tra i genitori con l'eventuale supporto di personale qualificato messo a disposizione dagli enti pubblici;

d) incoraggiare l'integrazione tra scuola e USL nelle attività di prevenzione e informazione nel campo della salute e della sessualità;

e) favorire l'aggregazione delle sinergie pubbliche e private presenti sul territorio e già operanti nel settore della preadolescenza e dell'adolescenza.

2. La Regione promuove progetti, incentiva e sostiene iniziative, da sviluppare e gestire a livello di ente locale, anche in collaborazione con la cooperazione sociale, il privato-sociale, le associazioni di volontariato, tesi a favorire l'incontro e lo scambio tra generazioni anche mediante l'individuazione e l'utilizzo di spazi comuni.

CAPO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL LAVORO DOMESTICO (1)

CAPO IV

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CURA DEI BAMBINI E DEI SOGGETTI IN DIFFICOLTA'

Art. 13

(Interventi a sostegno dell'educazione e della cura dei bambini) (2)

Art. 13bis

(Centri delle Famiglie) (2a)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sostegno alla famiglia, riconosce e sostiene l'apertura, nel territorio regionale, di Centri delle Famiglie, quali luoghi di aggregazione aventi le seguenti finalità:

a) promozione del benessere della famiglia, anche attraverso la diffusione di informazioni inerenti ai compiti di cura quotidiani e delle opportunità offerte dal territorio;

b) sostegno delle competenze genitoriali, con particolare riferimento alla tutela dei bambini e dei ragazzi in occasione di eventi critici e di problematiche della vita familiare e al rinforzo degli strumenti educativi nel rapporto con i figli adolescenti;

c) sviluppo di risorse familiari e comunitarie, in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di "famiglie-risorsa", di gruppi di "auto-mutuo aiuto", di progetti di integrazione per le famiglie di nuova immigrazione e di banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività e di conoscenze tra le persone;

d) promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra famiglie;

e) sostegno alla maternità e all'infanzia, con particolare riferimento alle gestanti in difficoltà e alle madri sole;

f) sensibilizzazione del territorio per l'implementazione di partenariati con gli enti locali, pubblici e privati, che concorrano alla dissuasione da comportamenti scorretti e pericolosi per i giovani e alla promozione di spazi di aggregazione protetti;

g) promozione di attività e progetti di solidarietà tra le generazioni, al fine di migliorare la qualità della vita dell'anziano attivo;

h) collaborazione con gli enti pubblici nelle campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle tematiche inerenti al disagio delle famiglie.

2. I Centri delle Famiglie pianificano la propria attività, coordinandosi con la struttura regionale competente in materia di politiche familiari, tenuto conto, ove possibile, delle attività degli enti locali, per rendere coerenti e integrabili le azioni promosse nel territorio regionale; a tal fine, i Centri delle Famiglie perseguono l'attivazione di collaborazioni con:

a) i Comuni e le Unités des Communes valdôtaines;

b) i servizi socio-sanitari territoriali;

c) le istituzioni scolastiche ed educative;

d) le associazioni, le forme organizzate dei cittadini e delle famiglie, nonché le organizzazioni del privato sociale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i requisiti gestionali, strutturali e organizzativi dei Centri delle Famiglie, nonché l'entità del relativo finanziamento.

Art. 14

(Sostegno alle famiglie numerose) (3)

Art. 15

(Limiti di reddito) (3)

Art. 16

(Domanda e decorrenza dell'assegno) (3)

Art. 17

(Interventi a sostegno della cura di soggetti in difficoltà) (2)

Art. 18

(Fondo per le prestazioni di assistenza ai soggetti non autosufficienti)

1. Fatte salve le competenze in materia di previdenza di cui all'art. 3, comma 1, lett. h), della l. cost. 4/1948 ed in attuazione del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali), in attesa che la legge dello Stato intervenga in materia di previdenza obbligatoria intesa ad assicurare ai cittadini non autosufficienti una vita dignitosa, attraverso un'assistenza qualificata e continuativa, è introdotta per i cittadini residenti sul territorio regionale, ad integrazione delle forme previdenziali in campo sanitario e pensionistico, la copertura previdenziale volontaria per l'assistenza in caso di non autosufficienza.

2. Ai fini di cui al comma 1, i fondi pensione istituiti ai sensi della l.r. 22/1997 possono prevedere formule integrative a beneficio dei soggetti interessati.

Art. 19

(Voucher per servizi) (2)

Art. 19bis

(Contributi a favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale) (2)

CAPO V

AUTORGANIZZAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 20

(Progetti) (4)

1. Al fine di incentivare e valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle reti parentali, la Regione concede contributi, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di progetti formulati e gestiti direttamente da parte di famiglie organizzate anche in forma di cooperativa e di associazione, in risposta ai bisogni della comunità di riferimento.

2. I progetti di imprenditorialità familiare ammessi a contributo possono riguardare servizi di natura:

a) assistenziale, con particolare riferimento a:

1) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza familiare agli anziani non autosufficienti ed ai portatori di handicap;

2) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di baby sitting a minori;

3) servizi a gestione solidaristica per l'istituzione e la gestione di una banca del tempo;

4) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a gestanti e a nuclei monoparentali in situazioni di disagio;

5) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a persone ricoverate presso strutture socio-assistenziali e sanitarie;

b) educativa, con particolare riferimento a:

1) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di sostegno allo studio in favore di alunni della scuola dell'obbligo;

2) servizi a gestione solidaristica per l'organizzazione del tempo libero dei minori.

3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre provvidenze economiche previste dalla normativa vigente per le medesime iniziative.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sono individuati:

a) l'entità della spesa da destinare ai contributi, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio;

b) le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1;

c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, di rendicontazione delle spese e le modalità di supporto tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei progetti;

d) i criteri di concessione dei contributi;

e) gli eventuali ambiti di priorità relativamente ai destinatari e alla tipologia dei progetti;

f) le attività di promozione, informazione e sensibilizzazione dirette ad incentivare l'organizzazione di reti di solidarietà per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1.

CAPO VI

AGGIORNAMENTO

Art. 21

(Formazione ed aggiornamento)

1. Con riferimento alla legge e agli accordi intercompartimentali e di comparto nazionali e locali sul personale del pubblico impiego, la Regione promuove l'aggiornamento del personale sanitario e sociale dell'USL, della Regione, dei Comuni, singoli o associati, e delle Comunità montane per l'attuazione degli obiettivi della presente legge.

2. La Regione promuove, incentiva e finanzia progetti sperimentali di aggiornamento che rispondano alle esigenze formative connesse ai diversi settori di intervento di cui alla presente legge ed in particolare per quanto riguarda il servizio di "tata familiare" di cui all'art. 6.

3. Alle iniziative di formazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare anche le associazioni del privato-sociale, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di cooperazione.

CAPO VII

VERIFICA E PROMOZIONE DELLE POLITICHE FAMILIARI (5)

Art. 22

(Osservatorio permanente)

1. Al fine di consentire una verifica costante dell'evolversi delle condizioni di vita e delle problematiche delle famiglie, l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali svolge funzioni di osservatorio permanente utilizzando tutte le informazioni ed i dati disponibili presso l'Amministrazione regionale ed acquisendone altri, eventualmente necessari, presso enti pubblici e soggetti privati. Tutte le informazioni acquisite e gli studi ed analisi che da essi derivano sono condivisi con i soggetti interessati.

2. Gli uffici dell'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali verificano inoltre sul piano tecnico l'efficacia degli interventi in favore della famiglia realizzati sia da parte della Regione che da parte di altri soggetti pubblici e privati.

3. Ogni qualvolta ne siano richiesti dalla Giunta regionale ovvero dal Consiglio regionale, e comunque con cadenza almeno annuale, gli uffici dell'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali riferiscono sui risultati della propria attività e forniscono ogni altro utile elemento per orientare l'attività di tali organi.

4. L'osservatorio, avvalendosi anche di esperti nel campo della sociologia della famiglia e delle politiche sociali, svolge funzioni di:

a) orientamento delle politiche familiari;

b) analisi e monitoraggio degli interventi a favore delle famiglie promossi dagli enti pubblici;

c) elaborazione di proposte relative al sostegno delle funzioni di cura delle famiglie;

d) comparazione delle esperienze regionali rispetto ad altre promosse da altre Regioni;

e) analisi e comparazioni delle strategie locali rispetto al quadro normativo nazionale.

Art. 22bis

(Promozione e sostegno di azioni volte al benessere della famiglia) (6)

1. La Regione promuove azioni volte al benessere della famiglia attraverso interventi di sostegno, anche economico, tra cui:

a) l'organizzazione e il sostegno di iniziative di formazione e informazione rivolte alle famiglie e agli amministratori locali per incentivare la partecipazione delle famiglie nei processi decisionali e di verifica delle politiche attivate;

b) il sostegno alle iniziative finalizzate alla creazione di reti di solidarietà tra famiglie, enti pubblici, terzo settore e altre organizzazioni;

c) l'individuazione di specifici indicatori volti a costruire un sistema di riconoscimento pubblico delle azioni di attenzione alla famiglia attuate da soggetti pubblici e privati del territorio e a sostenerne ulteriormente lo sviluppo, anche attraverso contributi economici, al fine di diffondere buone prassi e realizzare un territorio "amico della famiglia";

d) la realizzazione e il sostegno di iniziative a favore della conciliazione dei tempi della famiglia con i tempi di lavoro;

e) la valorizzazione e il sostegno dell'associazionismo familiare anche finalizzato, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, alla realizzazione di attività di supporto alle famiglie, complementari o integrative rispetto ai servizi offerti dagli enti pubblici;

f) la realizzazione e l'implementazione di sinergie tra le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della cultura, dell'ambiente, dell'urbanistica, dello sport e di tutte le politiche che concorrono al benessere familiare.

Art. 23

(Conferenza regionale sulla famiglia)

1. La Giunta regionale organizza una conferenza regionale sulla famiglia con cadenza almeno biennale.

2. Alla conferenza partecipano i Comuni, le Comunità montane, l'USL, i consultori privati, le organizzazioni economiche interessate, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni delle famiglie ed ogni altro soggetto che operi nei campi previsti dalla presente legge e da altre leggi inerenti la politica familiare.

3. La conferenza ha il compito di:

a) approfondire e valutare le situazioni delle famiglie, tenuto conto delle trasformazioni da cui sono interessate e delle problematiche emergenti;

b) esaminare le politiche attuate nei confronti delle famiglie e l'operato dei servizi previsti nella presente legge;

c) avanzare proposte sulle politiche regionali per le famiglie e sugli adeguamenti dei servizi che si rendono necessari.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24

(Determinazione e copertura degli oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono autorizzati, per l'anno 1998 in lire 2.000 milioni, per l'anno 1999 in lire 5.000 milioni e per l'anno 2000 in lire 10.000 milioni.

2. A decorrere dal 1999 gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminati annualmente con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

3. Alla copertura degli oneri per il triennio 1998/2000 si provvede mediante utilizzo per lire 2.000.000.000 per l'anno 1998, lire 5.000.000.000 per l'anno 1999 e lire 10.000.000.000 per l'anno 2000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), punto D.1.1. (Iniziative a favore della famiglia) dell'allegato 1 del bilancio pluriennale 1998/2000.

4. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sui capitoli, di nuova istituzione, 61270 "Indennità giornaliera per infortuni domestici e per ricovero ospedaliero", 61275 "Contributi per la cura di soggetti in difficoltà", 61280 "Contributi per l'educazione e la cura dei bambini", 61285 "Contributi per interventi a sostegno del lavoro domestico", 61290 "Contributi per servizi di natura assistenziale ed educativa in favore di minori, anziani non autosufficienti e portatori di handicap" della parte spesa del bilancio della Regione per il triennio 1998/2000.

Art. 25

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

anno 1998 competenza lire 2.000.000.000

anno 1999 competenza lire 5.000.000.000

anno 2000 competenza lire 10.000.000.000

cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"

anno 1998 cassa lire 2.000.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.3.3.

codificazione: 1.1.1.6.1.2.8.7.

cap. 61270 (di nuova istituzione)

"Indennità giornaliera per infortuni domestici e per ricovero ospedaliero"

anno 1998 competenza lire 150.000.000

cassa lire 150.000.000

anno 1999 competenza lire 300.000.000

anno 2000 competenza lire 500.000.000

programma regionale: 2.2.3.3.

codificazione: 1.1.1.6.1.2.8.7.

cap. 61275 (di nuova istituzione)

"Contributi per la cura di soggetti in difficoltà"

anno 1998 competenza lire 400.000.000

cassa lire 400.000.000

anno 1999 competenza lire 1.100.000.000

anno 2000 competenza lire 1.600.000.000

programma regionale: 2.2.3.3.

codificazione: 1.1.1.6.1.2.8.7.

cap. 61280 (di nuova istituzione)

"Contributi per l'educazione e la cura dei bambini"

anno 1998 competenza lire 750.000.000

cassa lire 750.000.000

anno 1999 competenza lire 2.600.000.000

anno 2000 competenza lire 4.850.000.000

programma regionale: 2.2.3.3.

codificazione: 1.1.2.4.1.4.8.7.

cap. 61285 (di nuova istituzione)

"Contributi per interventi a sostegno del lavoro domestico"

anno 1998 competenza lire 550.000.000

cassa lire 550.000.000

anno 1999 competenza lire 700.000.000

anno 2000 competenza lire 2.500.000.000

programma regionale: 2.2.3.3.

codificazione: 1.1.1.6.2.2.8.7.

cap. 61290 (di nuova istituzione)

"Contributi per servizi di natura assistenziale ed educativa in favore di minori, anziani non autosufficienti e portatori di handicap"

anno 1998 competenza lire 150.000.000

cassa lire 150.000.000

anno 1999 competenza lire 300.000.000

anno 2000 competenza lire 550.000.000.

_______________________

(1) Capo abrogato dall'art. 16, comma 5, della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del Capo III recitava:

"CAPO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL LAVORO DOMESTICO

Art. 8

(Istituzione dell'albo regionale delle persone casalinghe)

1. Per lavoro domestico si intende il lavoro di cura non retribuito derivante da responsabilità familiare svolto all'interno del nucleo familiare e della rete familiare per l'organizzazione della vita familiare, per la cura e l'educazione dei figli e dei minori presenti nel nucleo o per la cura ed il sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza.

2. La Regione riconosce e tutela il lavoro familiare come attività costruttiva per il benessere delle famiglie e della società. Ai fini del presente articolo, la Regione, pur promuovendo la conciliazione tra responsabilità familiari e lavoro remunerato e la condivisione del lavoro familiare tra uomini e donne, riconosce e tutela chi svolge lavoro familiare in modo diretto, esclusivo ed incompatibile con il lavoro dipendente, autonomo o professionale, quando questo è svolto da un unico soggetto all'interno del nucleo familiare per l'organizzazione della vita familiare.

3. Allo scopo di cui al comma 2 la Regione istituisce l'albo regionale delle persone casalinghe.

4. L'iscrizione all'albo regionale è volontaria. Per l'iscrizione sono prescritti i seguenti requisiti:

a) essere residenti in uno dei Comuni della Valle d'Aosta da almeno tre anni ovvero essere coniugati o conviventi, da almeno un anno, con persona residente in Valle d'Aosta da almeno tre anni;

b) svolgere, da almeno un anno, all'interno della propria famiglia l'attività di cui al comma 2;

c) avere un'età non inferiore a 18 anni;

d) essere privi di copertura assicurativa per attività lavorativa in corso, ovvero di trattamento pensionistico diretto o indiretto.

Art. 9

(Tenuta dell'albo regionale)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a disciplinare le modalità per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 8, delle quali è data ampia informazione alla popolazione.

2. Qualora la persona iscritta all'albo regionale cessi di svolgere il lavoro domestico di cui all'art. 8 ovvero inizi altra attività lavorativa con diritto a copertura assicurativa, la stessa deve darne immediata comunicazione all'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali. In tale caso ed in tutti quelli in cui l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, a seguito di opportune e specifiche verifiche, venga a conoscenza della perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 8, si procede alla cancellazione dall'albo regionale con effetto dalla data dell'evento che ha determinato la perdita del requisito. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di una successiva reiscrizione a domanda della persona interessata.

Art. 10

(Indennizzo per infortuni domestici)

1. Al fine di garantire un indennizzo in caso di infortuni domestici, è istituita un'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante dagli infortuni domestici a favore delle persone iscritte all'albo regionale di cui all'art. 8.

2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con altre prestazioni o trattamenti previdenziali casalinghi analoghi, fatta salva l'indennità di cui all'art. 11.

3. L'indennità giornaliera è stabilita in lire 35.000; essa viene rideterminata annualmente dalla Giunta regionale in base alla variazione del costo della vita rilevata dall'ISTAT in Valle d'Aosta.

4. L'indennità giornaliera viene erogata dal quinto giorno di inabilità e fino alla guarigione clinica accertata. In ogni caso, l'indennità non può essere erogata per più di sei mesi nell'anno solare.

5. L'erogazione avviene in base a domanda dell'interessato da presentarsi entro dieci giorni dalla data dell'infortunio. Entro i successivi trenta giorni dev'essere presentato idoneo certificato medico redatto da un medico di base.

6. La Regione può effettuare controlli sullo stato di effettiva inabilità delle persone cui viene corrisposta l'indennità, mediante i competenti servizi dell'USL.

Art. 11

(Indennità di degenza ospedaliera)

1. L'indennità giornaliera di ricovero ospedaliero, di cui alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 (Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali), è estesa alle persone casalinghe iscritte all'albo regionale di cui all'art. 8.

Art. 12

(Fondo pensione)

1. Gli interventi previsti dalla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), sono estesi alle persone casalinghe di cui all'art. 8 che ne facciano volontariamente richiesta."

(2) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera e), della L.R. 23 luglio 2010, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo degli articoli 13, 17, 19 e 19bis, come introdotto dall'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31, recitava:

Art. 13

(Interventi a sostegno dell'educazione e della cura dei bambini)

1. La Regione, fatto salvo il potenziamento degli interventi settoriali per quanto concerne la fornitura di servizi, istituisce un assegno post-natale in favore di minori residenti, da erogare per i primi tre anni di vita, secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale rapportati al reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare, a sostegno delle maggiori spese determinate dalla nascita del figlio.

2. L'importo dell'assegno di cui al comma 1 è così determinato:

a) lire 1.500.000 per anno per il primo figlio;

b) ulteriori lire 2.000.000 per anno per il secondo figlio;

c) ulteriori lire 2.500.000 per anno per il terzo figlio;

d) per ogni figlio nato dopo il terzo, ulteriore aumento di lire 500.000 all'anno.

3. La Giunta regionale ridetermina altresì triennalmente l'importo dell'assegno tenuto conto delle disponibilità di bilancio e della variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT in Valle d'Aosta.

4. L'assegno di cui al comma 1 è concesso, in favore di minori in età compresa tra 0 e 5 anni, anche in caso di affidamento preadottivo, di adozione e di affidamento familiare, a terzi e di durata almeno annuale, disposti dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

5. La Regione, a sostegno delle nascite e su progetto personalizzato, elaborato dalle équipes multidisciplinari di zona, eroga a favore di gestanti sole, in situazioni di disagio, contributi una tantum o continuativi di importo massimo fino al cento per cento del reddito medio individuale mensile rilevato in Valle d'Aosta dall'ISTAT nell'anno precedente per il periodo della gravidanza ed i primi tre mesi di vita del bambino.

6. La Giunta regionale disciplina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso ed i criteri per l'erogazione dei contributi.

Art. 17

(Interventi a sostegno della cura di soggetti in difficoltà)

1. La Regione, fatto salvo il potenziamento degli interventi settoriali per quanto concerne la fornitura di servizi, istituisce un assegno di cura mensile, di importo massimo fino al cento per cento della pensione sociale e per un periodo massimo di un anno, a favore delle famiglie che includano soggetti in difficoltà. Tale assegno è erogato in presenza delle seguenti condizioni:

a) che un familiare rinunci temporaneamente o in parte allo svolgimento della propria attività lavorativa;

b) che da tale rinuncia derivi una perdita di reddito che dev'essere opportunamente documentata in modo tale da far risultare il nesso di causalità tra la rinuncia al lavoro e la perdita economica;

c) che tale rinuncia sia motivata da ragioni di cura nei confronti di:

1) familiari non autosufficienti o con grave inabilità temporanea, anche non conviventi;

2) familiari con problemi gravi dell'età evolutiva certificati dal competente servizio pubblico;

3) familiari tossico e/o alcooldipendenti cronici certificati dal competente servizio pubblico.

2. La perdita di reddito dev'essere documentata:

a) per i lavoratori dipendenti, mediante dichiarazione del datore di lavoro;

b) per i lavoratori autonomi e libero-professionali mediante dichiarazione dell'interessato, fatta salva ogni successiva verifica circa i redditi dichiarati nell'anno.

3. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 i nuclei familiari che posseggano un reddito annuo lordo onnicomprensivo pari o inferiore al doppio del minimo vitale come annualmente determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica).

4. L'assegno di cui al comma 1 è cumulabile con interventi di tipo assistenziale spettanti al richiedente o al nucleo familiare ai sensi della legislazione vigente.

5. La Giunta regionale disciplina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso ed i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 19

(Voucher per servizi)

1. La Regione istituisce un voucher annuale del valore massimo di lire 1.000.000 in favore di soggetti portatori di grave handicap certificato ovvero di anziani ultrasessantacinquenni dichiarati non autosufficienti dall'Unità di valutazione geriatrica.

2. Il voucher di cui al comma 1 dev'essere speso in favore dei soggetti aventi diritto per servizi pubblici o privati a pagamento finalizzati a migliorare la qualità della vita ed è cumulabile con interventi economico-assistenziali già spettanti al richiedente ai sensi della legislazione vigente.

3. La Giunta regionale disciplina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di accesso ed i criteri per l'erogazione di cui al comma 1, secondo i parametri rapportati al reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare.

4. La Giunta regionale ridetermina annualmente l'ammontare massimo del voucher per i servizi compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 19bis

(Contributi a favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale)

1. La Regione eroga contributi in favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale certificato che, per attendere al loro percorso scolastico e formativo, accedono a servizi scolastici, educativi e formativi, specifici per la tipologia di handicap posseduto, anche al di fuori del territorio regionale.

2. L'importo dei contributi è pari al 90 per cento delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza delle attività di cui al comma 1, ivi comprese le spese di soggiorno in istituti dedicati, e non può comunque eccedere l'importo di 10.000 euro annui, oneri fiscali inclusi.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi e può rideterminarne l'ammontare massimo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

4. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con borse di studio e altri benefici economici di sostegno all'istruzione."

(2a) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, della L.R.22 dicembre 2017, n. 21.

(3) Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo degli articoli 14, 15 e 16 recitava:

"Art. 14

(Sostegno alle famiglie numerose)

1. Ai titolari dell'assegno per il nucleo familiare previsto dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché ai richiedenti il cui nucleo familiare non superi i limiti di reddito previsti dall'art. 15, viene corrisposto un assegno integrativo di lire cinquantamila mensili per il terzo e per ogni ulteriore figlio minorenne, fino al compimento del diciottesimo anno di età purché convivente ed a carico del richiedente.

2. Ai nuclei familiari nei quali uno o entrambi i genitori non svolgono lavoro dipendente e non percepiscono l'assegno per il nucleo familiare, viene corrisposto un emolumento di lire settantamila mensili per il secondo e per ogni ulteriore figlio fino al compimento del diciottesimo anno di età purché convivente ed a carico del richiedente. La Giunta regionale definisce le condizioni, gli ambiti e le modalità per l'erogazione di tale emolumento tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei redditi complessivi dei nuclei familiari interessati.

3. Ai nuclei familiari di cui ai commi 1 e 2 aventi a carico figli disabili viene corrisposto l'assegno integrativo di cui al comma 1 indipendentemente dal limite di età e dal numero dei figli conviventi.

4. Può ottenere l'assegno di cui al presente articolo un solo richiedente per nucleo, che sia cittadino residente in un comune della Regione da almeno tre anni.

5. L'assegno di cui al comma 1 integra l'assegno per il nucleo familiare previsto dal d.l. 69/1988, convertito, con modificazioni, in l. 153/1988, ed è cumulabile con eventuali assegni familiari erogati da istituti previdenziali.

Art. 15

(Limiti di reddito)

1. L'assegno di cui all'art. 14, commi 1 e 2, è corrisposto a condizione che il reddito del nucleo familiare del richiedente, compreso quello dei figli maggiorenni studenti o disabili, rientri nelle fasce fissate annualmente dalla Giunta regionale in base al numero dei componenti il nucleo e comunque in misura non superiore ai limiti stabiliti da disposizioni statali maggiorati del cinquanta per cento.

2. Ai fini di cui al comma 1 viene preso in considerazione il reddito del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente la data della domanda, alla cui formazione concorrono tutti i redditi previsti dall'art. 2, comma 9, del d.l. 69/1988, convertito, con modificazioni, in l. 153/1988.

Art. 16

(Domanda e decorrenza dell'assegno)

1. L'assegno di cui all'art. 14, commi 1 e 2, viene erogato a domanda, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. L'attribuzione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

3. La misura dell'assegno può essere annualmente rideterminata dalla Giunta regionale."

(4) Articolo sostituito dall'art. 29 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 20 recitava:

Art. 20

(Progetti sperimentali)

1. Al fine di suscitare e valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle reti parentali, la Regione contribuisce finanziariamente fino ad un massimo dell'ottanta per cento nelle spese per la realizzazione di progetti sperimentali, formulati e gestiti direttamente da parte di famiglie organizzate anche in forma cooperativistica ed associazionistica, in risposta ai bisogni emergenti.

2. Queste forme di imprenditorialità familiare possono essere relative a servizi di natura:

a) assistenziale:

1) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza familiare agli anziani non autosufficienti ed ai portatori di handicap;

2) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di baby sitting a minori;

3) servizi a gestione solidaristica per l'istituzione e la gestione di una banca del tempo;

4) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a gestanti in situazione di disagio;

5) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a persone ricoverate presso strutture socio-assistenziali e sanitarie;

b) educativa:

1) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di sostegno allo studio ad alunni della scuola dell'obbligo;

2) servizi a gestione solidaristica per l'organizzazione del tempo libero dei minori.

3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con finanziamenti spettanti ad altro titolo in applicazione della normativa regionale vigente.

4. Con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilisce annualmente:

a) l'entità della spesa da destinare ai finanziamenti;

b) le modalità di presentazione delle domande;

c) i criteri per l'erogazione dei contributi."

(5) Titolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.R.22 dicembre 2017, n. 21.

Nella formulazione originaria, il titolo del capo VII recitava: "Verifica delle politiche familiari".

(6) Articolo inserito dall'art. 16, comma 1, della L.R.22 dicembre 2017, n. 21.