Legge regionale 25 agosto 1980, n. 44 - Testo storico

Legge regionale n. 44 del 25 08 1980

Bollettino ufficiale 25 9 1980 n. 10

Provvedimenti per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti integrative e alternative di energia.

Art. 1

(Finalità )

La Regione autonoma della Valle d’Aosta, nel quadro di una razionale ed economica utilizzazione delle risorse energetiche disponibili, promuove l’impiego di nuove tecnologie aventi come scopo il contenimento dei consumi di energia soprattutto proveniente da trasformazione termica di combustibile e l’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili in tutti i settori finali di consumo.

Art. 2

(Comitato tecnico)

Presso la Presidenza della Giunta regionale è costituito un organo consultivo denominato " Comitato tecnico per il risparmio energetico e per l’impiego delle fonti integrative e alternative di energia ".

Il Comitato è composto di 7 membri scelti tra funzionari tecnici dell’Amministrazione regionale e tra esperti del settore energetico estranei all’Amministrazione stessa.

I membri del Comitato e il segretario sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale e durano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.

Il Presidente del Comitato è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell’Amministrazione regionale.

Il Comitato ha facoltà di avvalersi dell’apporto di esperti, facendoli anche partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato.

Il Comitato elabora proposte rientranti nella finalità della presente legge ed esprime pareri sui piani di intervento, di cui al successivo articolo 3, predisposti dalla Giunta regionale.

Per ogni seduta del Comitato spetta ai partecipanti un gettone di presenza e, qualora non risiedano nel comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio. L’importo del gettone di presenza è di L. 25.000 lorde per il Presidente e di Lire 20.000 per gli altri membri. Tale compenso non viene corrisposto nei casi in cui ciò sia vietato da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3

(Piani di intervento)

La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un piano d’intervento finalizzato agli scopi della presente legge ordinato organicamente per tipi di tecnologie e settori di applicazione.

Il piano deve essere presentato al Consiglio corredato del parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 2 e delle Comunità montane, che devono esprimersi entro quaranta giorni dalla data di ricezione del piano stesso.

Il piano di intervento stabilisce annualmente, anche in relazione ai tipi di tecnologie adottate, i limiti dei contributi in conto capitale per investimenti non superiori ai dieci milioni, nonché la misura dei contributi in conto interessi per investimenti non ammessi al beneficio del contributo in conto capitale.

Nell’ambito del piano di intervento approvato dal Consiglio, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere i contributi in conto capitale e in conto interessi nei limiti stabiliti dal piano annuale di intervento per impianti finalizzati al risparmio energetico nell’ambito delle seguenti tecnologie: sfruttamento di piccole cadute d’acqua fino ai limiti consentiti dalla legislazione nazionale in vigore, produzione di calore con collettori solari piani e non ed eventuali dispositivi concentratori, apparecchiature " total - energy ", pompe di calore, celle fotovoltaiche, utilizzazione dell’energia eolica, tecnologie dirette al recupero del calore industriale (teleriscaldamento) e alla trasformazione di rifiuti organici e inorganici.

La Giunta regionale inoltre, sentito il Comitato di cui all’articolo 2, assume iniziative per sensibilizzare Enti pubblici e privati al risparmio energetico e all’impiego delle tecnologie di cui alla presente legge.

Art. 4

(Domande di contributo)

Gli Enti pubblici, i consorzi, le cooperative, i privati che, nel quadro del piano di cui all’articolo precedente, intendano installare impianti fruendo dei contributi di cui alla presente legge devono presentare domanda alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione:

1) progetto esecutivo dell’impianto;

2) preventivo delle spese da sostenere e tempi di realizzazione;

3) impegno da parte del richiedente di accettare qualsiasi controllo tecnico degli impianti da parte degli uffici della Regione e di fornire agli uffici medesimi, anche al fine di favorire l’applicazione delle tecnologie da parte di altri utenti, i dati relativi al funzionamento dell’impianto, nonché a consentire il libero accesso allo stesso in occasione di visite effettuate da persone autorizzate da parte dell’Amministrazione regionale.

Art. 5

(Concessione di contributi)

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale nel limite dello stanziamento annualmente deliberato dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

I contributi vengono concessi secondo una graduatoria approvata annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 maggio secondo i criteri stabiliti nel piano di intervento di cui all’articolo 3, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 2 anche per quanto concerne la determinazione della spesa ammissibile, la validità tecnica del progetto presentato e la sua compatibilità con le esigenze paesaggistiche del sito.

Nella formazione della graduatoria la residenza in Valle d’Aosta costituisce titolo preferenziale per Enti pubblici, consorzi, cooperative e imprenditori operanti in Valle d’Aosta e condizione essenziale per i privati.

Le domande inserite in graduatoria e non finanziate per insufficienza di fondi vengono riesaminate, una sola volta, in comparazione con quelle dell’anno successivo.

Art. 6

(Liquidazione del contributo)

La liquidazione viene effettuata previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute ed ammesse a contributo e sulla base di verbale di accertamento dal quale risulti che l’opera è funzionante ed è stata regolarmente eseguita in conformità al progetto presentato.

Per la liquidazione del contributo i privati debbono inoltre produrre la dichiarazione attestante il titolo di proprietà dell’unità immobiliare utilizzatrice.

La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i tecnici incaricati di svolgere i controlli e gli accertamenti di cui al comma precedente.

Art. 7

(Cumulabilità dei contributi)

I contributi di cui all’articolo 3 della presente legge sono cumulabili con altri eventualmente previsti da leggi statali a condizione che non venga globalmente superata la percentuale di intervento stabilita dal precedente articolo 3.

I richiedenti sono pertanto tenuti a dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, se hanno presentato o intendono presentare analoghe istanze in base a leggi statali, impegnandosi contemporaneamente a restituire alla Regione, qualora ne ricorrano i presupposti, le somme eccedenti la percentuale di cui al citato articolo 3.

I Comuni inoltre potranno variare o adottare le norme costruttive di Regolamento Edilizio o di Piano Regolatore Generale atte a favorire o quanto meno a non penalizzare soluzioni edilizie che prevedano sistemi di utilizzazione energetica di fonti alternative.

Art. 8

(Norma transitoria)

In fase di prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 6 è fissato al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Norma finanziaria)

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono annualmente finanziate con legge di bilancio sulla base dei piani di intervento di cui al precedente articolo 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.