Legge regionale 20 giugno 1978, n. 44 - Testo storico

Legge regionale n. 44 del 20 06 1978

Bollettino ufficiale 31 8 1978 n. 8

Approvazione di maggiori spese per l’applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 30 e successive modificazioni, recanti norme per la corresponsione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell’agricoltura.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 30 e successive modificazioni, recanti norme per la corresponsione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell’agricoltura, è approvata la maggiore spesa annua di lire settanta milioni, a decorrere dall’anno finanziario 1978.

Art. 2

L’onere di lire settanta milioni derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul Capitolo 8495 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 (punto n. 17 dell’allegato E al bilancio stesso).

Per gli anni futuri, l’onere sarà iscritto con la legge d’approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento.

(Spese correnti - Allegato E) L. 70.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 8495 - Spese per l’estensione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell’agricoltura residenti in Valle d’Aosta.

(Leggi regionali 31 agosto 1972, n. 30; 8 novembre 1974, n. 38; 29 dicembre 1975, n. 45 e 30 novembre 1976, n. 60). L. 70.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.