Legge regionale 21 giugno 1977, n. 44 - Testo storico

Legge regionale n. 44 del 21 06 1977

Bollettino ufficiale 30 6 1977 n. 7

Modificazione ed integrazione delle norme sul trattamento economico di missione del personale dell’Amministrazione regionale.

Art. 1

Il quinto comma dell’articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è modificato come segue:

" Le missioni sono preventivamente disposte:

- dal Dirigente del servizio - oppure, qualora si tratti del Dirigente stesso, dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta o dall’Assessore, secondo la rispettiva competenza - se si svolgono nell’ambito del territorio regionale;

- dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore, sempre secondo la rispettiva competenza, su proposta del Dirigente, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica o in località estere distanti non più di trecento chilometri dalla sede di servizio;

- dalla Giunta regionale negli altri casi ".

All’ultimo comma dell’articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è aggiunto il seguente nuovo alinea:

" e) quando al dipendente siano forniti gratuitamente il vitto e l’alloggio; nel caso in cui al dipendente siano forniti gratuitamente il vitto o l’alloggio, è ammesso il rimborso della spesa effettivamente occorsa, debitamente giustificata, nei limiti dell’importo spettante a titolo di indennità di trasferta ".

Art. 2

L’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è modificato come segue:

" Al dipendente in missione, in località distanti fino a 250 chilometri dalla sede di servizio, può essere consentito l’uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un rimborso, per ogni chilometro percorso, in misura, pari al 20 percento del prezzo al litro della benzina super, ferma restando la necessità di approvazione, con leggi regionali, delle maggiori spese di volta in volta occorrenti in dipendenza di eventuali futuri aumenti del prezzo della benzina.

Nel caso di missioni in località distanti più di 250 chilometri dalla sede di servizio, il dipendente può essere autorizzato ad usare un proprio mezzo di trasporto od un mezzo appartenente ad un altro dipendente, mediante la corresponsione di un rimborso pari al prezzo del biglietto di un mezzo pubblico di trasporto a lui spettante a norma delle vigenti disposizioni; nei casi di assoluta urgenza e di comprovata impossibilità ad usare altri mezzi, può essere autorizzato il rimborso di cui al primo comma del presente articolo.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore, secondo la rispettiva competenza, su proposta del Dirigente del Servizio.

Il rimborso chilometrico non spetta nel caso in cui la missione sia svolta nella località di abituale dimora e nella sede di servizio.

Nel caso in cui la sede di servizio sia diversa dalla località di abituale dimora, le distanze di cui ai commi precedenti si computano dalla località più vicina al luogo della missione.

Il rimborso di cui al primo comma del presente articolo spetta per le missioni compiute successivamente al 31 dicembre 1976 ".

Art. 3

Al personale in missione, con esclusione di quello al quale si applica l’articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, che presta la propria opera oltre il normale orario di servizio, in aggiunta alle indennità ed ai rimborsi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge stessa, è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni effettivamente rese.

Dal computo del compenso sarà escluso, in ogni caso, il tempo dedicato al pasto di mezzogiorno, nella misura minima di un’ora, nonché, nel caso di pernottamento, le ore dalle venti alle otto del giorno successivo.

In luogo del compenso di cui al primo comma del presente articolo, al personale potrà essere consentito di compensare, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione della missione, le ore di lavoro straordinario effettuate.

Art. 4

Apposito regolamento, da approvarsi dopo aver sentito le Organizzazioni Sindacali rappresentate presso il personale della Regione, determinerà, a seconda delle necessità, le modalità di applicazione della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, e della presente legge.

L’articolo 9 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è abrogato.

Art. 5

L’onere annuo derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in Lire 27 milioni, graverà sui capitoli di spesa del bilancio della Regione per l’anno 1977 relativi alle indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale e sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte per lire 21 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 2175 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977 e per lire 6 milioni mediante l’accertamento di una maggiore entrata di pari importo sul capitolo 105 della Parte Entrata dello stesso bilancio.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 105 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 6.000.000

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) L. 21.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 110 - Indennità e rimborso spese di trasferta al personale addetto agli uffici della Presidenza del Consiglio L. 100.000

Cap. 510 - Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici centrali L. 1.500.000

Cap. 705 - Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni al personale addetto agli uffici distaccati di Roma L. 300.000

Cap. 2985 - Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi dell’agricoltura e zootecnici L. 2.000.000

Cap. 3100 - Indennità e rimborso spese di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi forestali L. 2.000.000

Cap. 4665 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell’Assessorato L. 200.000

Cap. 5005 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell’Assessorato L. 14.000.000

Cap. 5970 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni L. 300.000

Cap. 7445 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell’Assessorato L. 2.700.000

Cap. 7545 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni del personale L. 50.000

Cap. 7715 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale del Laboratorio L. 800.000

Cap. 8960 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi Antichità, Monumenti e Belle Arti L. 2.000.000

Cap. 9130 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale addetto ai servizi del Turismo L. 1.050.000

Totale L. 27.000.000

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.