Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 43 - Testo storico

Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 43

Bollettino Ufficiale regionale 30 12 1997 n. 61

Modificazioni alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigianato), già modificata dalla legge regionale 26 maggio 1993, n. 50.

Art. 1

(Modificazioni all'art. 2)

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigianato), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 50, è sostituito dal seguente:

"2. E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'art. 3 e con gli scopi di cui al comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa o piccola cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Non sono imprese artigiane le società a responsabilità limitata di cui all'art. 2472 e seguenti del codice civile, le società per azioni e le società in accomandita per azioni."

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 24/1986, come modificato dall'art. 1 della l.r. 50/1993, è inserito il seguente:

"2bis. E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'art. 3 e con gli scopi di cui al comma 1:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 1 e non sia unico socio di altre società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 1 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice."

3. Dopo il comma 2bis dell'art. 2 della l.r. 24/1986 è inserito il seguente:

"2ter. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al comma 2bis l'impresa mantiene la qualifica di impresa artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma."

Art. 2

(Modificazioni all'art. 9)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della l.r. 24/1986, come modificato dall'art. 6 della l.r. 50/1993, è aggiunto il seguente:

"4 bis. Al presidente della Commissione regionale per l'artigianato è corrisposta un'indennità mensile lorda onnicomprensiva di lire 1.800.000."

Art. 3

(Modificazioni all'art. 10)

1. La lett. a) del comma 2 dell'art. 10 della l.r. 24/1986, come modificato dall'art. 7 della l.r. 50/1993, è sostituita dalla seguente:

"a) nove titolari di imprese artigiane con sede legale nel territorio della Regione Valle d'Aosta da almeno tre anni, designati dalle organizzazioni regionali dell'artigianato. I posti sono ripartiti tra le organizzazioni regionali dell'artigianato in misura proporzionale al numero degli iscritti accertato in relazione alle quote associative versate. I rappresentanti delle imprese artigiane possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta motivata dell'organizzazione che li ha designati. La relativa richiesta è trasmessa al presidente della Commissione regionale per l'artigianato che provvede a darne comunicazione al dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato per gli adempimenti conseguenti;".

Art. 4

(Norma finale)

1. Le parole "Assessorato dell'industria, commercio e artigianato" e "Assessore dell'industria, commercio e artigianato" contenute nelle l.r. 24/1986 e 50/1993 sono, rispettivamente, sostituite dalle parole "struttura regionale competente in materia di artigianato" e "assessore regionale competente in materia di artigianato".

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno per l'anno 1997 sul capitolo 20420 (Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1997 e per gli anni successivi sui corrispondenti capitoli.

2. Alla determinazione dell'onere si provvederà annualmente, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.