Legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 - Testo storico

Legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43

Bollettino ufficiale regionale 30 12 1996 n. 60

Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura.

Art. 1

(Costituzione di un fondo di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione di mutui per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario come definite dalle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

2. Le opere di miglioramento fondiario finanziate ai sensi della presente legge devono contribuire al perfezionamento dell'ordinamento produttivo già esistente delle aziende agricole operanti nell'ambito di comprensori rurali.

3. Sono finanziabili con il fondo di rotazione di cui alla presente legge le opere di miglioramento fondiario previste dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni, per le quali è ammessa la concessione di mutui ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. c), della legge stessa.

Art. 2

(Obiettivi)

1. L'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di miglioramento fondiario sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) riduzione dei costi di produzione delle aziende agricole;

b) diversificazione delle produzioni verso prodotti non eccedentari e valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole;

c) miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli operatori agricoli nonché delle condizioni igieniche e di benessere degli animali;

d) conservazione, tutela e miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;

e) conservazione di un minimo indispensabile di popolazione permanente nelle aree agricole di montagna;

f) promozione dell'attività agricola e agrituristica secondo le vigenti norme di settore.

Art. 3

(Beneficiari)

1. I mutui di cui all'art. 1 possono essere concessi ai proprietari di aziende agricole singoli o associati, alle cooperative agricole, ai consorzi di miglioramento fondiario riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), alle associazioni di produttori agricoli, alle consorterie ed ai Comuni. Nell'ambito di tali categorie di beneficiari sono considerati prioritari gli investimenti a favore delle aziende agricole il cui titolare eserciti l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti norme comunitarie.

2. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale esistente i mutui possono essere concessi anche ai soggetti individuati nell'art. 6, comma 5, della l.r. 30/84, e successive modificazioni, nonché agli operatori agrituristici come definiti dalla legge regionale 24 luglio 1995, n. 27 (Interventi a favore dell'agriturismo).

Art. 4

(Approvazione della convenzione per la gestione del fondo)

1. La Giunta regionale stipula con la Finaosta s.p.a. apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di rotazione.

2. La convenzione deve prevedere l'obbligo da parte della Finaosta s.p.a. di trasmettere alle strutture regionali competenti in materia di finanze e di agricoltura le situazioni semestrali del conto corrente intestato al fondo, complete di ogni informazione prevista dalla convenzione di cui al comma 1.

3. Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato il rendiconto sulla gestione del fondo di rotazione, al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5

(Deliberazione dei finanziamenti)

1. Le domande di mutuo, dopo l'istruttoria compiuta dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura sulla base dei criteri generali, delle condizioni e delle procedure di cui agli art. 2 e 3 della l. r. 30/84, e successive modificazioni, e nel rispetto, per quanto riguarda le iniziative agrituristiche, della l.r. 27/95, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale che delibera sui finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi con conseguente autorizzazione delle relative operazioni, salvo accettazione da parte della Finaosta s.p.a. sulla base delle garanzie offerte.

2. Ai mutui previsti dalla presente legge sono applicabili gli art. 4, 5, 6, 7 e 9 del regolamento regionale 16 agosto 1994,n. 7 (Regolamento di applicazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura) e successive modificazioni).

Art. 6

(Controlli tecnici, contabili e amministrativi)

1. La struttura regionale competente in materia di agricoltura provvede ai controlli sugli investimenti oggetto del finanziamento nonché sulla regolare destinazione dei fondi; a tale scopo i mutuatari devono consentire qualsiasi controllo richiesto.

2. I rapporti con la Finaosta s.p.a. per la gestione del fondo costituito con la presente legge sono tenuti dalla struttura regionale competente in materia di finanze.

Art. 7

(Durata del mutuo)

1. La durata del mutuo è ripartita in due periodi:

a) un periodo di preammortamento della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza dalla data della prima erogazione, nel corso del quale il mutuatario è tenuto a corrispondere un interesse calcolato secondo le modalità di cui all'art. 8;

b) un periodo di ammortamento della durata di anni quindici decorrenti dalla data dell'erogazione a saldo del mutuo. In tale periodo il mutuatario è tenuto a corrispondere trenta semestralità posticipate, comprensive di interessi e di restituzione del capitale.

2. Il beneficiario deve provvedere a definire il contratto di mutuo al massimo entro un anno dal ricevimento dell'autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

3. Qualora alla scadenza del periodo di preammortamento previsto dal comma 1, lett. a), l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, la spesa ammessa è ridotta ad un importo pari a quello delle opere eseguite alla data di scadenza del termine stesso, con conseguente inizio del periodo di ammortamento del mutuo. Nella predetta ipotesi, le somme non erogate sono oggetto di revoca. Tale procedura può essere adottata esclusivamente nel caso in cui le opere realizzate siano, sotto il profilo tecnico-operativo, comunque in grado di assicurare l'avvio del perfezionamento dell'ordinamento produttivo.

4. Qualora alla scadenza del periodo di preammortamento le opere autorizzate non risultino ultimate e non soddisfino le condizioni di cui al comma 3, il beneficiario deve restituire il mutuo concesso maggiorato del venti per cento.

Art. 8

(Tasso d'interesse)

1. Il tasso d'interesse a carico dei mutuatari è fisso per tutta la durata del mutuo ed è pari al quaranta per cento del tasso di riferimento per il credito agrario di miglioramento in vigore alla data della stipulazione del contratto di mutuo. L'Amministrazione regionale si impegna a modulare l'abbuono di interesse in misura tale che l'equivalente sovvenzione in valore attuale non risulti superiore alle percentuali previste dalla normativa comunitaria vigente per analoghe tipologie di intervento.

Art. 9

(Garanzie)

1. La concessione del mutuo comporta l'acquisizione di ipoteca o di altre forme di garanzia ritenute congrue da parte della Finaosta s.p.a.

Art. 10

(Vincoli e sanzioni)

1. Per le opere oggetto delle provvidenze previste dalla presente legge non si può, per l'intera durata del mutuo, mutare la destinazione per la quale viene concesso il finanziamento, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 17 della l.r. 27/95.

2. I beni interessati alle opere di miglioramento fondiario oggetto dei mutui possono essere ceduti a titolo gratuito o oneroso, per tutta la durata del mutuo, soltanto ai soggetti che siano in possesso dei requisiti per beneficiare dei mutui.

3. In presenza di una variazione del vincolo di destinazione relativa ad una quota parziale delle opere finanziate, a condizione che tale variazione non pregiudichi la razionalità complessiva dell'investimento, si procede, previo parere della struttura regionale competente in materia di agricoltura, alla richiesta di restituzione parziale anticipata del capitale residuo nella misura determinata dalla struttura stessa, oltre ad una maggiorazione del venti per cento della somma da rimborsare.

4. La violazione totale degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la restituzione del capitale residuo, esistente alla data dell'avvenuta violazione, oltre al versamento di una maggiorazione del venti per cento del capitale residuo stesso.

5. Nell'ipotesi di cause di forza maggiore, nonché quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi che impediscano la prosecuzione dell'attività agricola o agrituristica per cause indipendenti dalla volontà del mutuatario, la Giunta regionale può autorizzare deroghe al sistema sanzionatorio previsto nei commi 3 e 4.

Art. 11

(Estinzione anticipata)

1. I mutuatari possono estinguere anticipatamente i mutui, con le modalità ed i criteri stabiliti nella convenzione di cui all'art. 4.

2. L'avvenuta estinzione anticipata del mutuo non comporta l'abolizione dei vincoli di destinazione, per le cui violazioni saranno comunque applicabili le disposizioni di cui all'art. 10.

3. Nella sola ipotesi di successione, gli eredi che non intendano proseguire nell'attività hanno facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo, previa restituzione del solo capitale residuo. L'estinzione del mutuo, in tal caso, determina la soppressione del vincolo di destinazione.

Art. 12

(Finanziamento del fondo di rotazione)

1. Il fondo di rotazione previsto dalla presente legge è alimentato per gli anni 1997 e seguenti:

a) dallo stanziamento iniziale nonché dagli appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal Consiglio regionale;

b) dal provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o a lungo termine contratti a tale scopo;

c) dal pagamento, anche anticipato, delle semestralità di ammortamento dovute dai mutuatari;

d) dagli interessi sui mutui concessi maturati nel periodo di preammortamento;

e) dagli interessi maturati sulle giacenze del fondo di rotazione.

2. Al fondo di rotazione sono addebitati gli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione dei contratti di mutuo, nonché il costo dei servizi prestati dalla Finaosta s.p.a., gestore del fondo.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge, quantificati in lire 3.000.000.000 per l'anno 1996, lire 3.000.000.000 per l'anno 1997 e lire 5.000.000.000 per l'anno 1998, che gravano sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione per l'anno in corso e di quello pluriennale 1996/1998, si provvede mediante utilizzo dello specifico accantonamento, sul capitolo 69020, previsto al punto B.1.1.3 (Costituzione del fondo di rotazione per fabbricati rurali) dell'allegato n. 1 dei bilanci stessi.

Art. 14

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1996 e pluriennale per gli anni 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per l'anno 1996, anche in termini di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1996 lire 3.000.000.000

anno 1997 lire 3.000.000.000

anno 1998 lire 5.000.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.2.01

codificazione: 2.1.2.6.4.3.10.10

cap. 41490 (di nuova istituzione)

"Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura"

anno 1996 lire 3.000.000.000

anno 1997 lire 3.000.000.000

anno 1998 lire 5.000.000.000.

Art. 15

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.