Legge regionale 26 maggio 1993, n. 43 - Testo storico

Legge regionale n. 43 del 26 05 1993

Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25

Rifinanziamento dell’art. 4, comma 2°, lett. b e lett. c della legge regionale 6 luglio 1984 n. 30 e successive modificazioni, recanti interventi regionali in materia di agricoltura.

Art. 1

1. Per gli interventi previsti dall’articolo 4, comma secondo, lett b) della Legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 recante " Interventi regionali in materia di agricoltura " e successive modificazioni č autorizzato il rifinanziamento del limite di impegno di L. 200.000.000 per ciascuno degli anni finanziari dell’anno 1993 all’anno 1997 per la concessione di contributi per prestiti di dotazione.

Art. 2

1. Per gli interventi previsti dall’articolo 4, comma secondo lettera c) della Legge Regionale 6 luglio 1984, n. 30 recante " Interventi regionali in materia di agricoltura " e successive modificazioni č autorizzato il rifinanziamento di L 2.000.000.000 con fondi regionali per la prosecuzione del limite d’impegno previsto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per ciascuno degli anni finanziari dall’anno 1993 all’anno 2009, per la concessione di contributi in conto interessi per mutui per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

Art. 3

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1993:

a) per L. 200.000.000 sul capitolo 41221 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci;

b) per L. 2.000.000.000 sul capitolo 41261 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede:

- per l’anno 1993 mediante riduzione di L. 2.200.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 69020 (fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio in corso (D - Sviluppo Economico - 6. Interventi settoriali - 6.1. - Agricoltura - 6.1.4. Interventi nel settore agricolo - su detto intervento risulta quindi disponibile la minore somma di L. 3.150.000.000);

- per gli anni 1994 e 1995 mediante l’utilizzo per L 4.400.000.000 delle disponibilitą iscritte al cap. 69020 del bilancio pluriennale 1993/1995.

3. A decorrere dall’anno 1996 gli oneri saranno iscritti ai sensi dell’articolo 17 della Legge regionale 27 dicembre 1989 n 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta) come modificata dall’articolo 3 della LR 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 69020 Fondo globale per il finanziamento di spese per investimento L. 2.200.000.000

Variazione in aumento

Cap. 41221 " Concorso nel pagamento di interessi su prestiti di dotazione nel settore dell’agricoltura "

Prime rate

LR 6 luglio 1984 n. 30 articolo 4 comma secondo lett b)

LR 3 gennaio 1986 n. 1 artt. 11 e 14 comma secondo

LR 27 marzo 1986 n. 7

LR 12 dicembre 1986 n. 62

LR 12 agosto 1987 n. 72

LR 17 giugno 1991 n. 19

LR 23 dicembre 1991 n. 84

L. 200.000.000

Cap. 41261 " Contributi per concorso nel pagamento di interessi su mutui contratti per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario "

Prime rate

LR 6 luglio 1984 n. 30 articolo 4 comma secondo lett c) e successive modificazioni

LR 1 dicembre 1992 n. 66 articolo 2

LR 26 maggio 1993 n. 43

L. 2.000.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.