Legge regionale 19 agosto 1992, n. 43 - Testo storico
Legge regionale n. 43 del 19 08 1992
Bollettino ufficiale 25 8 1992 n. 37
Rifinanziamento, limitatamente all’anno 1992, della LR 15 luglio 1985, n. 41, relativa all’istituzione del fondo regionale per la promozione dei gemellaggi.
1. Limitatamente all’anno 1992, č autorizzata la maggiore spesa di L. 60 milioni per l’applicazione della LR 15 luglio 1985, n. 41, relativa all’istituzione del fondo regionale per la promozione dei gemellaggi.
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 20580 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1992.
2. Alla copertura della maggiore spesa di cui all’articolo 1 si provvede mediante accertamento di maggiore entrata sul capitolo 400 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1992.
1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992, sono apportate le seguenti variazioni:
Parte entrata
in aumento
Cap. 400 " Diritto regionale sull’esenzione fiscale di alcuni generi contingentati " L. 60.000.000
Parte spesa
in aumento
Cap. 20580 " Contributi ai Comuni per la promozione dei gemellaggi " LR 15 luglio 1985, n. 41 L. 60.000.000
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.