Legge regionale 19 agosto 1992, n. 43 - Testo storico

Legge regionale n. 43 del 19 08 1992

Bollettino ufficiale 25 8 1992 n. 37

Rifinanziamento, limitatamente all’anno 1992, della LR 15 luglio 1985, n. 41, relativa all’istituzione del fondo regionale per la promozione dei gemellaggi.

Art. 1

1. Limitatamente all’anno 1992, č autorizzata la maggiore spesa di L. 60 milioni per l’applicazione della LR 15 luglio 1985, n. 41, relativa all’istituzione del fondo regionale per la promozione dei gemellaggi.

Art. 2

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 20580 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1992.

2. Alla copertura della maggiore spesa di cui all’articolo 1 si provvede mediante accertamento di maggiore entrata sul capitolo 400 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1992.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

in aumento

Cap. 400 " Diritto regionale sull’esenzione fiscale di alcuni generi contingentati " L. 60.000.000

Parte spesa

in aumento

Cap. 20580 " Contributi ai Comuni per la promozione dei gemellaggi " LR 15 luglio 1985, n. 41 L. 60.000.000

Art. 4

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.