Legge regionale 4 settembre 1991, n. 43 - Testo storico

Legge regionale n. 43 del 04 09 1991

Bollettino ufficiale 10 9 1991 n. 41

Assestamento del bilancio di previsione per l’anno 1991, ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 1

(Assestamento dei residui attivi)

1. Allo stato di previsione dei residui della Parte Entrata del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione, quali risultano dalla tabella A allegata alla presente legge:

in aumento Lire 46.112.408.848

in diminuzione Lire 259.306.001.608

differenza Lire 213.193.592.760

Art. 2

(Assestamento dei residui passivi)

1. Allo stato di previsione dei residui della Parte Spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni in aumento o in diminuzione, quali risultano dalla tabella B allegata alla presente legge:

in aumento Lire 117.409.774,145

in diminuzione Lire 79.871.811.375

differenza Lire + 37.537.962.770

Art. 3

(Stato di previsione del bilancio)

1) Lo stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 1991 viene modificato per effetto delle variazioni analiticamente riportate negli articoli 4, 5 e 6 come segue:

Parte entrata

in diminuzione cassa 7.684.000.000

in aumento competenza Lire 57.791.000.450 cassa 308.522.555.980

Parte spesa

in diminuzione competenza Lire 27.656.000.000 cassa 28.677.091.055

in aumento competenza Lire 85.447.000.450 cassa 329.515.647.035

Art. 4

(Variazioni di bilancio - parte entrata)

1. Sono approvate le seguenti variazioni in aumento ai sottoindicati capitoli della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1991:

ARTICOLO 4 SUBARTICOLO 2

1. Sono approvate le seguenti variazioni in aumento ai sottoindicati capitoli della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1991:

Cap. 00010 " Avanzo di amministrazione " L. 49.791.000.450

Cap. 00020 " Fondo di cassa " L. 300.522.555.980

Programma regionale 3.12. Codificazione 3.6.

Cap. 09905 (di nuova istituzione

" Ricuperi di somme trasferite alla " Finaosta SpA " per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 88 "

competenza L. 8.000.000.000 cassa L. 8.000.000.000

Art. 5

(Variazioni di bilancio per l’iscrizione di fondi relativi a trasferimenti dello Stato non impegnati nell’anno 1990 - Parte spesa)

1. Per l’iscrizione di fondi relativi a trasferimenti dello Stato già previsti nel bilancio per l’esercizio 1990 e non impegnati, sono approvate le variazioni di competenza e di cassa in aumento per complessive lire 4.197.538.273 dei capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 1991, quali risultano analiticamente dalla tabella C allegata alla presente legge.

Art. 6

(Variazioni di bilancio - parte spesa)

1. Sono approvate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, ai capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1991, quali risultano analiticamente dalle sottoindicate tabelle allegate alla presente legge:

in diminuzione (Tabella D1) lire 27.656.000.000

in aumento (Tabella D2) lire 81.249.417.177

Art. 7

(Variazione di bilancio per l’iscrizione del fondo di riserva di cassa - Parte Spesa)

1. È approvata la variante in aumento del capitolo 67690 " Fondo di riserva cassa " della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1991 nella misura di lire 244.068.646.585.

Art. 8

(Variazioni di bilancio di cassa - Parte Entrata)

1. È approvata la variazione di cassa in diminuzione del capitolo 1530 " Saldo quote fisse di ripartizione, dovute per l’anno 1989, delle tasse ed imposte erariali di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 " della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1991 nella misura di lire 7.684.000.000.

Art. 9

(Variazione di bilancio di cassa - Parte Spesa)

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione per lire 1.021.091.055 dei capitoli della Parte Spesa

del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1991, quali risultano dalla tabella E allegata alla presente legge.

Art. 10

(Fondi globali)

1. I sottoelencati accantonamenti iscritti all’allegato n. 8 " Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali " al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1991 sono diminuiti per complessive lire 18.895 milioni:

A - Area istituzionale

A 0.9. Fondo incrementativo del patrimonio regionale L. 7.200 milioni

B - Area territorio

1 - Progetto Ambiente

B 1.1 Piano di risanamento ambientale Lire 200 milioni

B 1.2. Parchi e aree a livello regionale Lire 100 milioni

B 1.3. Studio " Espace Mont Blanc " Lire 100 milioni

B 1.4. Parchi fluviali Lire 100 milioni

B 1.5. Studio inquinamento TIR Lire 50 milioni

C - Area strutture regionali

1 - Piano energetico

C 1.2. b) Risorse idriche:

Utilizzazione energia elettrica residuale Lire 1.240 milioni

D - Area attività produttive

1 - Settore agricoltura

D 1.1. Valorizzazione alpeggi Lire 1.500 milioni

D 1.4. a) Interventi a sostegno delle aziende:

Aumento dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 concernente interventi regionali in materia di agricoltura Lire 500 milioni

D 1.6. Interventi miglioramento fondiario Lire 1.000 milioni

2 - Settore turismo

D 2.5. Azienda regionale e commercializzazione promozionale turistica Lire 300 milioni

D 2.6. Interventi per lo sviluppo del termalismo Lire 500 milioni

D 2.10: Realizzazione di campi da golf in Comune di Fénis Lire 175 milioni

D 2.11. c) Sports tradizionali L. 125 milioni

3 - Servizi alle imprese

D 3.6. b) Produzioni artigianali tipiche e tradizionali: Incentivazione delle produzioni artigianali tipiche e tradizionali Lire 885 milioni

E - Area di intervento settoriale

2 - Settore sanità

E 2.1. a) Interventi sulle strutture ospedaliere sui servizi a livello territoriale:

Rifinanziamento della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 85 concernente il potenziamento dei servizi di medicina di base Lire 2.000 milioni

4 - Settore della cultura

E 4.1. Piano di valorizzazione beni culturali Lire 2.000 milioni

E 4.2. b) Musei e pinacoteca:

Realizzazione di una pinacoteca regionale Lire 920 milioni

Art. 11

(Pareggio del bilancio)

1. Il conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1991 a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, viene così determinato:

Entrata Lire 293.323.407.240

Uscita Lire 524.054.962.770

2. Il conto delle competenze del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1991 pareggia nelle risultanze di lire 1.738.927.456.100 per la competenza, e di lire 1.888.055.011.630, per la cassa, per effetto delle seguenti variazioni:

Competenza 57.791.000.450 Cassa 300.838.555.980 Variazioni approvate con la presente legge.

Competenza 15.236.455.650 Cassa 13.460.455.650 Per iscrizioni assegnazioni statali e per variazioni a capitoli di contabilità speciali ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 15 gennaio 1990, n. 9 e dell’articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 12

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.