Legge regionale 25 giugno 1990, n. 43 - Testo storico

Legge regionale n. 43 del 25 06 1990

Bollettino ufficiale 3 7 1990 n. 27

Rifinanziamento per l’anno 1990 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 17 recante ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

Art. 1

(Rifinanziamento)

1. La legge regionale 29 marzo 1988, n. 17 recante ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio, è rifinanziata, per l’anno 1990, con lo stanziamento di Lire 3 miliardi.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. L’onere di Lire 3 miliardi derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 37520 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1990.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1990.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni nella

parte Spesa

:

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 3.000.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37520 Concorso nel pagamento di interessi su mutui per la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di servizio - prime rate

- LR 29 marzo 1988, n. 17 L. 3.000.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31 - terzo comma - dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.