Legge regionale 25 giugno 1990, n. 43 - Testo storico
Legge regionale n. 43 del 25 06 1990
Bollettino ufficiale 3 7 1990 n. 27
Rifinanziamento per l’anno 1990 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 17 recante ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.
(Rifinanziamento)
1. La legge regionale 29 marzo 1988, n. 17 recante ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio, è rifinanziata, per l’anno 1990, con lo stanziamento di Lire 3 miliardi.
(Norma finanziaria)
1. L’onere di Lire 3 miliardi derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 37520 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1990.
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1990.
(Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni nella
parte Spesa
:
Variazione in diminuzione:
Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 3.000.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 37520 Concorso nel pagamento di interessi su mutui per la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di servizio - prime rate
- LR 29 marzo 1988, n. 17 L. 3.000.000.000
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31 - terzo comma - dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.