Legge regionale 16 giugno 1988, n. 43 - Testo storico

Legge regionale n. 43 del 16 06 1988

Bollettino ufficiale 15 07 1988 n. 12, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0015 dell'11 07 1988

Aumento, per l'anno 1988, degli stanziamenti previsti per l'applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico.

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente " Interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico ", č autorizzata, limitatamente all'esercizio finanziario 1988, la maggiore spesa di lire 500 milioni.

2. L'onere di cui al comma precedente graverą sul capitolo 37195 (" Contributi a privati per l'allestimento di opere per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico ") del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione per Lire 500 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 26750 del bilancio di previsione per l'esercizio 1988.

Art. 3

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 26750 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Raccordi Autostradali Valle d'Aosta SpA

LR 28 dicembre 1984, n. 73 " Lire 500.000.000

In aumento

Cap. 37195 " Contributi a privati per l'allestimento di opere per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico

LR 22 aprile 1986, n. 16 articolo 4 ". Lire 500.000.000

Art. 4

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.