Legge regionale 3 giugno 1987, n. 43 - Testo storico

Legge regionale n. 43 del 03 06 1987

Aumento della spesa per l'applicazione della legge reg. 24 agosto 1982, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la promozione di forme associative tra operatori turistici.

(B.U. 24 giugno 1987, n. 13, 2° S.S. al n. 11 del 10 giugno 1987)

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, concernente " Provvedimenti per la promozione di forme associative tra operatori turistici ", č autorizzata la maggiore spesa annua di lire 200 milioni.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 35730 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti si provvede:

a) per l'anno 1987 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50100 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese correnti - ") del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato 8 al bilancio stesso;

b) per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per lire 400 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.0.8 " Interventi a favore della cooperazione " del bilancio pluriennale 1987- 1989.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti) " L. 200.000.000

Variazione in aumento

Cap. 35730 " Contributi per la promozione di forme associative tra operatori turistici "

- LR 24 agosto 1982, n. 47

- LR 22 marzo 1983, n. 11

- LR 3 giugno 1987, n. 43 L. 200.000.000 ARTICOLO 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.