Legge regionale 15 luglio 1985, n. 43 - Testo storico

Legge regionale n. 43 del 15 07 1985

Bollettino ufficiale 1 8 1985 n. 14

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70, concernente provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa e sottoposti a trapianto renale.

Art. 1

L’assegno mensile di assistenza integrativa regionale previsto dalla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70, č esteso ai soggetti sottoposti alla dialisi peritoneale.

Art. 2

A decorrere dal primo gennaio 1985, il limite di reddito annuo lordo di cui al primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70, č elevato a lire 22.000.000 e il reddito di cui al secondo comma del predetto articolo 3 č elevato a lire 25.000.000.

Art. 3

Ai nefropatici cronici che non abbiano diritto all’assegno mensile di assistenza integrativa regionale, č concesso, a richiesta, il rimborso delle spese aggiuntive sostenute per l’effettuazione della dialisi a domicilio.

Art. 4

L’assegno mensile di assistenza integrativa regionale č sospeso ai soggetti che siano dichiarati idonei e che rifiutino di compiere la dialisi a domicilio.

Art. 5

Ai pazienti che compiono la dialisi a domicilio, oltre all’eventuale assegno mensile di cui alla legge 7 dicembre 1979, n. 70 e al beneficio di cui all’articolo 3 della presente legge, compete un assegno mensile pari al 20 percento di quello sopramenzionato.

Art. 6

I trasporti dei nefropatici ai centri dialisi sono effettuati dall’Unitą sanitaria locale della Valle d’Aosta quando, sulla base di attestazione sanitaria e sociale, il soggetto non possa accedervi con i normali mezzi.

Art. 7

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge ammontante a lire 65.000.000 annue graverą sul capitolo 40920 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede, per l’anno 1985, mediante prelievo dal capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985, utilizzando per lire 65.000.000 lo stanziamento iscritto all’allegato n. 8 del bilancio stesso (Settore 3: Sicurezza Sociale - " Riordino dei servizi socio - assistenziali ") la cui disponibilitą č ridotta a lire 85.000.000; per gli anni 1986 e 1987 con la disponibilitą relativa a " Sicurezza Sociale 3.03. Assistenza Sociale " del bilancio pluriennale 1985/1987; per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Gli aumenti di spesa derivanti dall’adeguamento al costo della vita saranno determinati con legge di approvazione del bilancio.

Art. 8

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 65.000.000

Variazione in aumento

cap. 40920 " Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa e sottoposti a trapianto renale

- LR 7 dicembre 1979, n. 70

- LR 4 dicembre 1981, n. 73 " L. 65.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d’Aosta.