Legge regionale 10 giugno 1983, n. 43 - Testo storico

Legge regionale n. 43 del 10 06 1983

Bollettino ufficiale 27 6 1983 n. 15

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione, presso Istituti di Credito, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell’Azienda Autonoma "Agraria Regionale Valdostana".

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, per la durata di un anno, presso Istituti di credito, a favore dell’Azienda Autonoma " Agraria Regionale Valdostana ", istituita con legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, fino alla concorrenza massima di complessive L. 450.000.000, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell’azienda stessa.

La garanzia fideiussoria comprende, altresì, gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fidejussoria regionale è subordinata all’impegno, da parte dell'Azienda Autonoma " Agraria Regionale Valdostana ", di sottoporre la propria contabilità e operazioni di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma disposti dalla Giunta regionale, nonché all’impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato Agricoltura e Foreste - gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.

La concessione della garanzia fidejussoria regionale è, altresì, subordinata all’impegno da parte degli istituti di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili dell’azienda.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione a nome e per conto della Regione della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione e al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in L. 1.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso.

Alla copertura di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno ?83.

La previsione di spesa iscritta al settore II - Sviluppo economico dell’allegato n. 8 alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104 relativa al rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, è destinata per Lire 1.000.000 alla copertura della presente legge.

ARTICOLO 5 SUBARTICOLO 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno ?83 sono apportate le seguenti variazioni: Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 1.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 51000 Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative LR primo aprile 1975, n. 7 L. 1.000.000

Nell’allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1983 approvato con legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 10 giugno 1983, n. 43.

Garanzia fidejussoria della Regione presso Istituti di credito per l’assunzione di un mutuo bancario da parte dell’Azienda Autonoma " Agraria Regionale Valdostana ".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.