Legge regionale 24 agosto 1982, n. 43 - Testo vigente

Legge regionale 24 agosto 1982, n. 43

Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta - Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi.

(B.U. 4 ottobre 1982, n. 13).

Art. 1.

La Regione Valle d'Aosta aderisce, quale socio al Consorzio Garanzia Fidi fra gli Agricoltori della Valle d'Aosta, costituito in Aosta con atto del notaio Marcoz, in data 3 dicembre 1981.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di cinque anni, nell'interesse del Consorzio Garanzia Fidi fra gli agricoltori della Valle d'Aosta, fino alla concorrenza massima di lire 35 milioni, per la garanzia dei crediti accordati da istituti di credito di imprese agricole aderenti al predetto Consorzio.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per l'adesione al Consorzio e per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.

Art. 4.

La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere al Consorzio Garanzia Fidi fra gli agricoltori della Valle d'Aosta, per l'anno 1982, un contributo di lire 50.000.000 al fine di consentire l'abbattimento, fino ad un massimo di sette punti per apertura di credito e nove punti per finanziamenti rimborsabili con piano di ammortamento con durata non superiore a 5 anni, del tasso di interesse fissato dalla convenzione fra il predetto Consorzio e gli istituti di credito.

Le somme non utilizzate dal Consorzio di cui al comma precedente nel corso dell'anno potranno essere accantonate nell'apposito fondo rischi costituito dal Consorzio stesso.

Art. 5.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della Garanzia Fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue L. 1.000.000, graveranno sul capitolo 51000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

L'onere derivante dalla concessione del contributo di cui all'articolo 4 della presente legge, graverà sul capitolo 31405 (contributi al Consorzio Garanzia Fidi fra agricoltori della Valle d'Aosta) che viene a tal fine istituito nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982.

Alla copertura dell'onere derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 51.000.000 per l'anno 1982 e a L. 1.000.000 per l'anno 1983 e seguenti si provvede:

- Per l'anno 1982 con l'utilizzo delle maggiori Entrate già accertate sul capitolo 9200 della parte Entrata del bilancio preventivo per l'anno 1982.

- Per gli anni 1983 - 1984 con le disponibilità relative a " Oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 82/84.

- Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 vengono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazione in aumento

Cap. 9200 Interessi su depositi di somme eccedenti il normale fabbisogno di cassa L. 51.000.000

Parte spesa

Variazione in aumento

Settore 2 - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.01 - Strutture agricole

Cap. 31405 (di nuova istituzione) Contributi al Consorzio Garanzia Fidi tra agricoltori della Valle d'Aosta L. 50.000.000.

Cap. 51000 Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative - LR 1° aprile 1975, n. 7 L. 1.000.000

Totale L. 51.000.000

Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1983 e 1984 vengono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazione in aumento

Titolo III

Categoria 11°

Interessi attivi

anno 1983 L. 1.000.000

anno 1984 L. 1.000.000

Parte spesa

Variazione in aumento

3. Oneri non ripartibili

3.2 Altri oneri non ripartibili

anno 1983 L. 1.000.000

anno 1984 L. 1.000.000

Nell'allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982, approvato con legge regionale 3 maggio 1982, n. 6, è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 24 agosto 1982, n. 43:

Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito per la concessione di prestiti alle imprese agricole aderenti al Consorzio Garanzia Fidi fra gli agricoltori.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.