Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 - Testo vigente

Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43

Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico. (*)

(B.U. 15 dicembre 2009, n. 50)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le modalità di concessione di contributi annuali, forfetari, a fondo perduto finalizzati a sostenere finanziariamente le famiglie, in ragione dei sovraccosti derivanti dalle condizioni climatiche alpine, mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico.

Art. 2

(Soggetti beneficiari) (1)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi ai nuclei familiari residenti nel territorio regionale.

2. In ogni caso, per ciascuna abitazione può essere concesso un solo contributo.

Art. 3

(Criteri per la concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, sentite le Commissioni consiliari competenti, i criteri per la concessione e la quantificazione dei contributi previsti dalla presente legge sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), i cui limiti massimi delle fasce di accesso sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale (2).

2. La Giunta regionale stabilisce, inoltre, sentite le Commissioni consiliari competenti, ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge.

Art. 4

(Procedimento)

1. La concessione dei contributi di cui alla presente legge spetta alla struttura regionale competente in materia di energia, di seguito denominata struttura competente, che verifica la sussistenza dei requisiti e dispone, con provvedimento del dirigente responsabile, la concessione o il diniego dei contributi medesimi.

2. La domanda diretta all'ottenimento dei contributi è presentata una sola volta. I contributi sono erogati di anno in anno, salvo rinuncia del soggetto beneficiario o il venir meno dei requisiti ai quali la presente legge subordina la concessione dei medesimi. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare, senza ritardo, alla struttura competente ogni mutamento dei predetti requisiti, anche quando ciò determini la sola riduzione dell'importo dovuto.

3. Per il ricevimento delle domande e per lo svolgimento della relativa istruttoria, la struttura competente può avvalersi, in conformità alla normativa vigente, di soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

Art. 5

(Revoca)

1. I contributi di cui alla presente legge sono revocati qualora dai controlli effettuati dalla struttura competente, anche a campione, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di quelle attuative adottate ai sensi dell'articolo 3.

2. In caso di revoca, il contributo percepito è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 17.700.000 a decorrere dall'anno 2010.

2. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa negli obiettivi programmatici 2.2.2.15. (Interventi nel settore delle risorse energetiche) e 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi) e al finanziamento si provvede:

a) per l'anno 2010 mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nei seguenti obiettivi programmatici:

1) 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali), al capitolo 39090 (Compensazione credito I.V.A. relativa alle attività commerciali della Regione) per euro 900.000;

2) 2.1.4.02. (Partecipazioni azionarie e conferimenti), al capitolo 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale) per euro 13.000.000 e al capitolo 35625 (Trasferimento ai fondi di rotazione Finaosta) per euro 200.000;

3) 2.1.5. (Programmi di informatizzazione di interesse regionale), al capitolo 21881 (Spese per la gestione della distribuzione dei generi contingentati e per i relativi sistemi informatici) per euro 710.000;

4) 2.2.2.14. (Interventi nel settore dei trasporti), al capitolo 68095 (Spese per la manutenzione straordinaria del collegamento tramviario Cogne-Eaux froides-Plan Praz) per euro 2.000.000;

5) 2.2.2.15. (Interventi nel settore delle risorse energetiche), al capitolo 33793 (Spese per il funzionamento del centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete in ordine all'applicazione della normativa sul rendimento energetico nell'edilizia) per euro 440.000;

6) 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per euro 450.000 a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.1 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale) dell'allegato n. 1 al bilancio stesso;

b) per l'anno 2011 mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di euro 17.700.000 sul capitolo 01405 (Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione di cui all'art. 4 ultimo comma della Legge 26 novembre 1981, n. 690) del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011.

3. Con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nelle unità previsionali di base 1.11.7.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico ambientale) e 1.3.1.13. (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto E.4. (Sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico) dell'allegato 2/A del medesimo bilancio.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi a partire dall'anno 2010.

2. In sede di prima applicazione, in relazione ai contributi previsti per l'anno 2010, la Giunta regionale tiene conto esclusivamente del criterio relativo al numero dei componenti la famiglia anagrafica di cui all'articolo 3, comma 1.

____________________________

(*) L'art. 3 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13, disponeva che, a decorrere dall'anno 2015, fosse sospesa l'applicazione della presente legge regionale. Dalla data di entrata in vigore della L.R. 3 agosto 2015, n. 16, la presente legge ha ripreso efficacia.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 4, della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

"(Soggetti beneficiari)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi alle famiglie anagrafiche che risultano residenti nel territorio regionale al 1° gennaio di ogni anno.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per la definizione di famiglia anagrafica si prende a riferimento l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

3. In ogni caso, i contributi non possono essere concessi a più di una famiglia anagrafica per ciascuna abitazione.".

(2) Comma così modificato dall'art. 16, comma 5, della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19.

Il comma 1 dell'articolo 3 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 49, comma 1, della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40:

"1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, sentite le Commissioni consiliari competenti, i criteri per la concessione e la quantificazione dei contributi previsti dalla presente legge sulla base del numero dei componenti la famiglia anagrafica e dei limiti reddituali definiti con la medesima deliberazione.".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 3 recitava:

"1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le Commissioni consiliari competenti, i criteri per la quantificazione e la graduazione dei contributi previsti dalla presente legge, differenziando l'entità dei medesimi con riferimento al numero dei componenti la famiglia anagrafica, al contesto ambientale ove è ubicata l'abitazione in cui risiedono i soggetti beneficiari e a eventuali parametri di efficienza energetica.".