Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 42 - Testo storico

Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 42

Bollettino Ufficiale regionale 29 12 1997 n. 60

"Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998/2000"

INDICE

  1. - Bilancio annuale
  2. - Bilancio pluriennale
  3. - Autorizzazioni di spesa determinate dalla legge di bilancio
  4. - Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard
  5. - Rideterminazione dell'ammontare del contributo annuo al "Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste" e al "C.M.I.E.B."
  6. - Erogazione al Consiglio regionale
  7. - Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio
  8. - Variazioni per assegnazioni di fondi statali e comunitari
  9. - Accensione di prestiti
  10. - Allegati al bilancio annuale
  11. - Allegati al bilancio pluriennale
  12. - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Bilancio annuale)

1.E' approvato lo stato di previsione della parte entrata e della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge, in lire 2.788.200.000.000 per la competenza e in lire 3.274.400.000.000 per la cassa (Allegato A).

Art. 2

(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato lo stato di previsione della parte entrata e della parte spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1998/2000, annesso alla presente legge, nell'importo complessivo di competenza di lire 8.371.500.000.000, di cui lire 2.788.200.000.000 per l'anno 1998, lire 2.800.800.000.000 per l'anno 1999 e lire 2.782.500.000.000 per l'anno 2000 (Allegato B).

Art. 3

(Autorizzazioni di spesa determinate dalla legge di bilancio)

1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1998 previste da leggi statali o regionali attualmente in vigore sono determinate dalla presente legge, ai sensi degli articoli 15 - comma 1 - e 17 - comma 1 - della l.r. 90/1989, negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della parte spesa (Allegato A).

Art. 4

(Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero

del patrimonio storico e architettonico

del borgo di Bard)

1. Ai sensi dell'articolo 2 - comma 1 - della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68, l'autorizzazione di spesa per l'anno finanziario 1998 di lire 230.000.000 prevista nel capitolo 65945 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato A) è così ripartita:

a) acquisizione da parte del Comune di immobili

lire 100.000.000

b) concorso nelle spese di restauro e recupero di immobili

lire 80.000.000

c) interventi pilota su immobili di proprietà privata e pubblica

lire 50.000.000

Art. 5

(Rideterminazione dell'ammontare del contributo annuo al "Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste" e al "C.M.I.E.B.")

1. Ai sensi dell'articolo 3 - comma 3 - della legge regionale 20 agosto 1993, n. 66, i contributi a favore del "Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste" e del "C.M.I.E.B." sono rideterminati per l'anno finanziario 1998 rispettivamente in lire 75.000.000 e in lire 50.000.000 (Cap. 57440).

Art. 6

(Erogazione al Consiglio regionale)

1. Il fondo iscritto al capitolo 20000 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato A) è messo a disposizione del Consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l'istituto bancario gestore del servizio di tesoreria del Consiglio stesso.

2. I fondi per il programma annuale di attività della Consulta regionale per la condizione femminile, di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 65 e successive modificazioni, sono periodicamente trasferiti al Consiglio regionale su richiesta della sua Presidenza in relazione alla realizzazione dell'attività stessa (Cap. 20050).

Art. 7

(Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 90/1989, come modificato dall'articolo 5 della l.r. 16/1992, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio e finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte da leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio, la cui copertura finanziaria sia assicurata da fondi iscritti nel bilancio medesimo.

Art. 8

(Variazioni per assegnazioni di fondi statali e comunitari)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 90/1989, come modificato dall'articolo 5 della l.r. 16/1992, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio e finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato e comunitarie destinate a scopi specifici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, qualora la relativa spesa sia tassativamente regolata da leggi statali, regionali o dalla normativa comunitaria.

Art. 9

(Accensione di prestiti)

1. Per il finanziamento di spese di investimento per l'anno 1998 la Giunta regionale è autorizzata alla contrazione, con uno o più istituti di credito, di uno o più mutui per complessive lire 120 miliardi, ad un tasso massimo dell'8% per un periodo di ammortamento non superiore ad anni quindici, oppure all'emissione di obbligazioni da deliberare previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessive lire 14.020.000.000 a decorrere dal 1999, grava sui capitoli 69300 "Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre" e 69320 "Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre" dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) del bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. La copertura dell'onere di cui al comma 2 è assicurata per gli anni 1999 e 2000 mediante utilizzo degli appositi stanziamenti iscritti al bilancio pluriennale 1998/2000.

4. L'autorizzazione alla contrazione di mutui rispettivamente per complessive lire 110 miliardi e per complessive lire 95 miliardi per gli anni finanziari 1999 e 2000 è rinviata alla legge di approvazione di bilancio degli anni medesimi.

Art. 10

(Allegati al bilancio annuale)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998:

Allegato 1 - elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

Allegato 2 - quadro di classificazione della spesa regionale;

Allegato 3 - quadro generale riassuntivo;

Allegato 4a) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Allegato 4b) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Allegato 4c) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4 - comma secondo - dello Statuto speciale;

Allegato 4d) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4 - comma secondo - dello Statuto speciale;

Allegato 5a) - stanziamenti di competenza relativi a spese correnti;

Allegato 5b) - stanziamenti di competenza relativi a spese di investimento;

Allegato 6 - classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali;

Allegato 7 - elenco delle spese obbligatorie;

Allegato 8 - elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

Allegato 9 - garanzie fidejussorie concesse a norma della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7;

Allegato 10 - dimostrazione del saldo finanziario presunto.

Art. 11

(Allegati al bilancio pluriennale)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000:

Allegato 1 - elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

Allegato 2 - quadro di classificazione della spesa regionale;

Allegato 3 - quadro generale riassuntivo.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.