Legge regionale 26 maggio 1993, n. 42 - Testo storico

Legge regionale n. 42 del 26 05 1993

Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25

Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n 30, recante "Interventi regionali in materia di agricoltura", modificata dalle leggi regionali: 12 dicembre 1986, n. 62, 17 giugno 1991, n. 19 e 23 dicembre 1991, n. 84.

Art. 1

1. Per il finanziamento di interventi destinati alla realizzazione di opere di irrigazione previsti dai commi uno e tre dell’articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, come modificata con leggi regionali: 12 dicembre 1986, n. 62, 17 giugno 1991, n. 19 e 23 dicembre 1991, n. 84, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui, alle migliori condizioni di mercato, con uno o più istituti di credito, per un importo complessivo di lire 15 miliardi, per l’esercizio 1993, da estinguersi in un periodo non superiore a quindici anni.

Art. 2

1. L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1 grava sul capitolo 41720 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1993.

2. Le spese derivanti dall’ammortamento dei mutui autorizzati dall’articolo 1, previste in lire 1.396.000.000 per il 1993 e in annue lire 2.792.000.000 per la durata dei relativi piani di ammortamento, gravano sui capitoli n. 69300 e n. 69320 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell’onere di cui al comma due si provvede mediante accertamento di maggiori entrate di L 1.396.000.000 sul capitolo 9200 del corrente esercizio finanziario e per annue L. 2.792.000.000 sul capitolo 300 del bilancio pluriennale della Regione 1993/1995 per gli anni 1994 e 1995.

4. A decorrere dal 1994 le quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari saranno iscritte con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta) modificata con legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1993, sono apportante in termini di competenza e di cassa le seguenti variazioni in aumento:

Parte entrata

Cap. 9200 " Interessi su giacenza di cassa " L. 1.396.000.000

Cap. 11150 " Contrazione di mutui per spese di investimento " L. 15.000.000.000

Parte spesa

Cap. 41720 " Contributi nel settore del miglioramento fondiario "

01 Alpeggi e fabbricati rurali

02 Viabilità rurale

03 Irrigazione

04 Messa a coltura e miglioramento terreni agrari

05 Produzioni agricole locali pregiate

06 Acquedotti rurali

07 Energia da fonti rinnovabili

08 Elettrificazione rurale

LR 6 luglio 1984, n. 30 Tit. II

LR 12 dicembre 1986, n. 62

LR 17 giugno 1991, n. 19

LR 23 dicembre 1991, n. 84

LR 26 maggio 1993, n. 42

Lire 15.000.000.000

Cap. 69300 " Quota interessi per ammortamento di mutui per contrarre " Lire 1.275.000.000

Cap. 69320 " Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre " Lire 121.000.000

Art. 4

1. Al bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 1993/1995 sono apportate le seguenti variazioni in aumento per gli anni 1994 e 1995:

Parte entrata

Cap. 300 " Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent ".

Anno 1994: L. 2.792.000.000

Anno 1995: L. 2.792.000.000

Parte spesa

Cap. 69300 " Quota di interessi per ammortamento di mutui da contrarre "

anno 1994: L. 2.518.500.000

anno 1995: L. 2.470.000.000

Cap. 69320 " Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre "

anno 1994: L. 273.500.000

anno 1995: L. 322.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.