Legge regionale 3 giugno 1987, n. 42 - Testo storico

Legge regionale n. 42 del 03 06 1987

Aumento, per l'anno 1987, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

(B.U. 24 giugno 1987, n. 13, 2° S.S. al n. 11 del 10 giugno 1987)

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: " Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale ", è autorizzata, limitatamente all'anno 1987, la maggiore spesa di Lire 2.500.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 37500 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- quanto a Lire 1.000.000.000 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " a valere sui seguenti accantonamenti previsti all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'anno 1987:

" Aumento dell'autorizzazione di spesa recata dalla LR 3 agosto 1971, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni per la sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società " utilizzando l'intera disponibilità di L. 700.000.000.

" Interventi straordinari a favore di società ed enti gestori di impianti di trasporto a fune "

per L. 300.000.000; su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor spesa di L. 695.000.000.

- quanto a L. 1.500.000.000 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " del bilancio per l'esercizio in corso a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso relativo all'istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei vigili del fuoco; su detto intervento rimane quindi disponibile la minor somma di L. 1.257.000.000.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni: PARTE SPESA

(Variazioni in diminuzione)

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ". L. 1.500.000.000

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) ". L. 1.000.000.000

(Variazione in aumento)

Cap. 37500 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società ".

- LR 3 agosto 1971, n. 10

- LR 14 dicembre 1972, n. 40 L. 2.500.000.000

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.