Legge regionale 7 agosto 1986, n. 42 - Testo storico

Legge regionale n. 42 del 07 08 1986

Bollettino ufficiale 15 09 1986 n. 11, 1° S.S. al n. 22 del 10 09 1986

Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale.

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La Regione Valle d'Aosta, in considerazione dei rilevanti effetti economici connessi al regolare svolgimento della stagione invernale, concede a società funiviarie o a enti locali contributi finalizzati alla realizzazione di impianti di innevamento artificiale.

2. I contributi regionali possono essere concessi nei seguenti casi:

a) quando gli impianti di innevamento siano localizzati e strutturati in maniera da consentire, anche in assenza o carenza di precipitazioni nevose, la pratica dello sci su una o più piste sin dall'inizio della stagione invernale;

b) quando gli impianti di innevamento siano finalizzati a consentire la conservazione o il ripristino del manto nevoso in tratti di pista critici, soggetti cioè a consumo di neve tale da pregiudicare altrimenti il transito degli sciatori.

Art. 2

(Modalità di intervento)

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 70 percento della spesa documentata relativa agli investimenti necessari per l'attivazione degli impianti di innevamento artificiale.

2. I contributi di cui al comma precedente sono cumulabili con altri interventi di tipo creditizio concessi per lo stesso fine dalla Regione e con altri interventi di qualsiasi tipo concessi da soggetti diversi dalla Regione, fino alla concorrenza della spesa totale riconosciuta.

3. In relazione a quanto stabilito al secondo comma, gli impianti di innevamento artificiale sono considerati strutture funzionalmente connesse agli impianti di risalita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (" Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio ") e per la loro realizzazione sono concedibili mutui fino a un ammontare massimo del 30 percento della spesa ammessa e per una durata di anni 10 + 2 di preammortamento; il tasso dell'operazione è uguale a quello stabilito per gli impianti di risalita.

Art. 3

(Presentazione delle domande)

1. Per ottenere le provvidenze di cui all'articolo 2, i soggetti richiedenti devono presentare all'assessorato regionale competente in materia di turismo, prima dell'inizio dei lavori, apposita domanda corredata di progetto, preventivo di spesa, relazione tecnica, piano finanziario dell'intervento e previsione del costo di gestione.

2. Quando si tratti di società il richiedente è altresì tenuto a richiedere e far pervenire il parere dei consigli dei comuni nei cui territori ricadono gli impianti.

3. I consigli comunali devono esprimersi entro 60 giorni dalla data di presentazione da parte del richiedente di apposita istanza, corredata della documentazione di cui al primo comma; superato tale termine si dà per espresso un parere favorevole.

4. L'assessorato regionale competente in materia di turismo provvede all'istruzione delle domande, sottoponendole quindi all'esame della commissione tecnico - consultiva prevista dall'articolo 3 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio, e redigendo infine motivata proposta da sottoporre all'esame della Giunta, che decide in via definitiva in merito alla concessione del contributo e al suo ammontare.

Art. 4

(Controlli)

1. L'assessorato regionale competente in materia di turismo provvede alla verifica della regolare esecuzione delle opere e della conformità dei relativi documenti di spesa, liberando quote del contributo deliberato proporzionali ai lavori eseguiti.

2. In caso di accertate irregolarità la Giunta regionale sospende l'erogazione delle somme e procede, qualora ne ricorrano i presupposti, alle azioni necessarie al recupero di quelle già versate.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione della presente legge e sino al 31 dicembre 1986 sono ammissibili anche domande relative a interventi in tutto o in parte già attuati, purché iniziati successivamente al 1° gennaio 1985.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1986 in lire 3.500.000.000, graverà sui capitoli 22847 e 37504, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1986, come previsto nel successivo articolo 7.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) ", a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio per l'anno 1986 relativo alla istituzione del fondo regionale investimenti e occupazione( FRIO). Per il predetto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 1.500.000.000.

3. Per gli esercizi successivi all'anno 1986 lo stanziamento dei capitoli 22847 e 37504 verrà stabilito con legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 7

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " L. 3.500.000.000

In aumento

2.1.: Interventi a carattere generale

2.1.1.: Finanza locale

Codificazione 2.1.2.3.2.3.10.24.09

Cap. 22847 (di nuova istituzione)

" Contributi agli enti locali per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale

- LR 7 agosto 1986, n. 42 "

Settore 2: Sviluppo economico

Programma 2.2.2.12.: Interventi promozionali per il turismo.

Codificazione 2.1.2.4.3.3.10.24.09

Cap. 37504 (di nuova istituzione) " Contributi a società funiviarie per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale - LR 7 agosto 1986, n. 42 " L. 3.500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.