Legge regionale 10 giugno 1983, n. 42 - Testo storico

Legge regionale n. 42 del 10 06 1983

Bollettino ufficiale 27 6 1983 n. 15

Integrazione della garanzia fidejussoria della Regione presso gli Istituti di Credito e Aziende Bancarie per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d’Aosta.

Art. 1

La garanzia fidejussoria di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 26 del 3 maggio 1983, nell’interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta č concessa fino alla concorrenza massima di Lire 5 miliardi, con un aumento rispetto alla somma precedente accordata di Lire 1 miliardo, con le stesse norme e modalitą di cui alla legge regionale sopracitata, per operazioni di finanziamento delle spese inerenti alle finalitą statutarie della cooperativa stessa.

Art. 2

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in lire 1.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione all’importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 della Parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983.

La previsione di spesa iscritta al settore II - Sviluppo economico dell’allegato n. 8 alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104 relativa al rifinanziamento della LR 9 maggio 1977, n. 26 č destinata per Lire 1.000.000 alla copertura della presente legge.

ARTICOLO 3 SUBARTICOLO 2

Al Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 1.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 51000 Oneri derivanti dalle garanzie prestate della Regione in dipendenza di disposizioni legislative. LR primo aprile 1975, n. 7 L. 1.000.000

Nell’allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1983 approvato con la legge regionale n. 104 del 30 dicembre 1982 č aggiunto quanto segue: legge regionale 10 giugno 1983, n. 42.

Integrazione della garanzia fidejussoria della Regione presso gli istituti di credito e aziende bancarie per l’assunzione di un mutuo bancario da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta.

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.