Legge regionale 17 luglio 1981, n. 42 - Testo vigente

Legge regionale 17 luglio 1981, n. 42

Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole della Regione.

(B.U. 15 settembre 1981, n. 12).

Art. 1.

I concorsi a posti di personale direttivo delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche dipendenti dalla regione, da espletarsi, di regola, in concomitanza con i corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio nazionale, sono indetti almeno un anno prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorrono le nomine dei vincitori. (1)

Art. 2.

Con le modalitą stabilite dall'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della legge 22 dicembre 1980, n. 928, č indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio in lingua italiana e francese, a posti di preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria della regione, riservato al personale insegnante di ruolo nei predetti istituti e scuole, che sia stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973- 74 all'anno scolastico 1980-81 compreso.

Al concorso previsto dal precedente comma sono assegnati tutti i posti di preside disponibili alla data del 10 settembre 1981. I posti che non saranno coperti con il concorso riservato saranno attribuiti con i successivi concorsi ordinari.

(1) In deroga a quanto disposto, si veda l'art. 10, 5° comma, della L.R. 15 giugno 1983, n. 57.